Mediazione delegata del giudice. Quali criteri adottare?

TRIBUNALE DI BOLOGNA, ORDINANZA DEL 22/05/2020:

Incipit – Mediazione civile e commerciale: quale strumento di risoluzione del conflitto – Mediazione delegata ex art. 5 comma 2 Dlgs 28/2010 – Decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 lettera “h”: Decreto cura Italia – vicenda – conclusioni.

 

Incipit.

La mediazione civile e commerciale delegata è un efficace strumento di risoluzione del conflitto. Le parti in causa, grazie all’aiuto di un professionista, possono raggiungere un accordo amichevole in tempi celeri e con costi ridotti. Ma quali sono gli elementi sui quali il giudice, durante un procedimento, basa la propria decisione di invitare le parti ad instaurare un procedimento ex Dlg 28/2010?

 

 

Mediazione civile e commerciale: quale strumento di risoluzione del conflitto

 

La mediazione civile e commerciale è disciplinata nel nostro ordinamento dal decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. Tale decreto legislativo recepiva la Direttiva Europea 52/2008. Questo strumento definito “ADR”, alternative dispute resolution, viene introdotto nel sistema giuridico italiano con lo scopo primario di deflazionare il contenzioso all’interno dei tribunali e, conseguentemente, rendere più efficiente la macchina della giustizia.

La mediazione civile e commerciale è uno strumento tramite il quale un professionista terzo ed imparziale aiuta le parti al raggiungimento di un accordo utile per entrambe. L’accordo raggiunto in mediazione, a differenza della pronuncia ad esito di un procedimento dinnanzi al giudice, viene raggiunto in tempi celeri (massimo tre mesi dall’avvio della procedura[i]) e con costi ridotti[ii]. Il decreto in analisi prevede tre tipi di mediazione: obbligatoria, facoltativa e delegata.

La mediazione obbligatoria è espressamente disciplinata dal comma 1 – bis dell’articolo 5 Dlgs 28/10. Tale comma elenca tutte quelle materie per cui la mediazione debba essere esperita obbligatoriamente prima di incardinare il procedimento dinnanzi ad un giudice. L’esperimento della mediazione, pertanto, è condizione di procedibilità della domanda. Le materie per le quali vi è l’esperimento di mediazione obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nel caso di mancato esperimento della procedura di mediazione le sanzioni previste sono quelle disciplinate dall’articolo 8 comma 4 – bis del Dlgs 28/2010[iii].

La mediazione facoltativa, invece, fa riferimento a tutte quelle materie che hanno come oggetto i diritti disponibili. Infatti, all’articolo 2 ex Dlgs 28/10 si stabilisce come “Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.” Per diritti disponibili si intendono tutti quei diritti il cui titolare può disporne liberamente. Per esempio, sono i diritti reali. Nel caso in cui tra le parti insorga un conflitto avente ad oggetto un diritto disponibile queste possono, ex art 2 del Dlgs 28/10, avviare un procedimento di mediazione civile e commerciale.

 

Mediazione delegata ex art. 5 comma 2 Dlgs 28/2010.

 

Il comma secondo dell’articolo in esame al presente paragrafo disciplina la mediazione c.d. “delegata” e stabilisce come: “…il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. Il provvedimento attraverso cui il giudice decide di richiedere una mediazione delegata deve essere proposto prima dell’udienza ex 189 c.p.c. oppure, se l’udienza di precisazione delle conclusioni non è prevista, la richiesta deve essere proposta prima della conclusione della causa. Con tale provvedimento il giudice fissa l’udienza successiva nella quale le parti riporteranno l’esito della mediazione e con il medesimo provvedimento invita le parti a presentare domanda di mediazione nel termine di 15 giorni.

 

Articolo 116 c.p.c.: la mancata partecipazione della parte in mediazione.

Il giudice può condannare, ex art 116 c.p.c.:la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Infatti, il giudicante può fondare il proprio convincimento anche su fatti e prove non prodotte dalle parti. Tale principio viene definito: “principio del libero convincimento del giudice”. Secondo tale fondamento il giudice può valutare le prove prodotte dalle parti secondo il suo prudente apprezzamento. Il primo comma dell’articolo in analisi contiene una c.d. “di salvezza” che pone un limite al libero apprezzamento del giudice. La clausola appena citata si riferisce alle prove cc.dd. legali.

 

Decreto-legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020 lettera “h”: Decreto cura Italia.

Il Decreto – legge 18/2020, convertito? con la legge n. 27/2020, è rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” L’ordinanza del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2020 al suo interno richiama la lettera “h” dell’articolo 83. L’articolo 83 lett. h prevede: “…lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. “

 

Vicenda.

In applicazione della lettera “h” del decreto – legge 18/2020 ex art. 83 comma 7, appena esaminato, il Giudice ha disposto la trattazione scritta della causa assegnando alle parti un termine per il deposito di note scritte. L’opponente aveva richiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà concessa ex art. 642 c.p.c. Tale sospensione veniva negata dal Giudice.

Il Giudice riteneva, però, come la materia del contendere fosse di pronta e facile soluzione. A fronte di ciò si rendeva necessario invitare le parti ad instaurare un procedimento di mediazione civile e commerciale. Infatti, reputava che la causa necessitasse di intraprendere un percorso di mediazione al fine di poter trovare un accordo amichevole. Le ragioni su cui fonda la propria decisione il giudice sono: la causa verte su diritti disponibili, valore della causa, condotta delle parti, i costi processuali e “…nel caso di specie è stato promosso giudizio ex art. 645 c.p.c., l’omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell’opponente (attore in senso processuale), comporterà l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione”. Si rende necessario analizzare ogni singolo motivo addotto dal giudice. Come già anticipato oggetto di mediazione possono essere tutte quelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili ex art. 2 del Dlgs 28/2010 come spiegato nei precedenti paragrafi. Nel caso di specie la materia del contendere verte su un diritto disponibile ossia un credito sorto in capo ad un individuo. Nell’ordinanza si fa riferimento anche al valore della causa, infatti, il giudice ritiene come il valore del credito, rapportato ai costi processuali sia inferiore e pertanto si ritiene utile instaurare il procedimento in esame visti i costi contenuti. Un altro elemento a favore dell’instaurazione del procedimento di mediazione è quello di poter far raggiungere un accordo alle parti, grazie all’aiuto del mediatore, che possa soddisfarle entrambe, ma soprattutto possa far trovare loro in tempi celeri e ridotti almeno un adempimento parziale dell’obbligazione. Come ultimo motivo, ma non meno importante il giudice, rileva il mancato esperimento del procedimento di mediazione a carico dell’opponente attore quale improcedibilità dell’opposizione. Con l’ordinanza in esame, pertanto, invita le parti ad una mediazione delegata concedendo il termine di 15 giorni per l’avvio del procedimento de quo, rigettando la richiesta ex art. 649 c.p.c. avvisando le parti che: “…la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell’art. 116, 2° co., c.p.c.;” e invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole della causa: in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza”.

 

Conclusioni.

A fronte della disamina di tutti gli elementi addotti dal Giudice nell’ordinanza del Tribunale di Bologna del maggio 2020 si evince come la mediazione civile e commerciale sia un potente strumento di risoluzione del conflitto tra le parti. Le parti possono giovare dei tempi celeri di risoluzione del conflitto, dei costi ridotti, nonché del soddisfacimento delle proprie pretese. Inoltre, la mediazione delegata porta a deflazionare il contenzioso nei tribunali ormai saturi di cause, soprattutto agevola la risoluzione di conflitti sorti nel periodo di pandemia da Covid -19.

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Note

[i] Articolo 6 ex Dlgs 28/2010.

[ii] Articolo 17 ex Dlgs 28/2010

[iii]  4-bis.” Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del Codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Dott.ssa Naccarella Stefania

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