L’entrata in vigore del D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28 attuativo dell’art.60 della L. 69/09 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali comporterà l’obbligo per tutti gli Avvocati di informare i propri clienti della possibilità di avvalersi dei procedimenti di mediazione e delle agevolazioni fiscali agli stessi connesse.
L’obbligo scatterà a partire dal 20 marzo 2011 e si riferisce a tutti gli incarichi assunti a partire da tale data.
L’Avvocato sarò tenuto a dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo facendo sottoscrivere all’assistito apposita dichiarazione.
Il documento contente la dichiarazione sottoscritta dovrà poi essere allegato all’atto introduttivo del giudizio.
La mancata informativa è sanzionata con l’annullabilità del contratto concluso con l’assistito.
Il CNF ha specificato che l’informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico.
A quel momento l’Avvocato dovrà informare l’assistito:
– della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione per tutte le controversie civili aventi ad oggetto diritti disponibili;
– dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle seguenti materie: condominio,diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari ;
– sulle agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso a tale procedimento
Lo stesso CNF ha predisposto un modello di informativa da utilizzarsi da parte degli avvocati nonché un fac simile di procura da far sottoscrivere agli assistiti
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