Indice:
1. Introduzione
Si commenta la Sentenza della Corte Europea di Giustizia di Lussemburgo del 2 aprile 2020, caso C-29/2019, rinvio pregiudiziale che, nel merito, ha visto contrapposti un condominio (di Milano, N.d.r.) ed un’impresa fornitrice di gas per riscaldamento edifici.
La sentenza in esame è interessante, da un lato, poiché afferma che il condominio può essere considerato consumatore per il diritto europeo.
Da un altro lato, questo arresto offre lo spunto per una riflessione su come possa atteggiarsi l’istituto della mediazione civile e commerciale rispetto alla giurisprudenza delle Corti sovranazionali.
In questa vicenda, va chiarito sin d’ora, l’istanza di mediazione era un obbligatorio preliminare da assolvere per poter introdurre il giudizio. Non è, però, superfluo rimarcare come la mediazione appartenga ormai pacificamente al processo ed altresì come essa sia funzionale al suo svolgimento e non ne sia diventata la paventata alternativa deteriore.
Come noto, la mediazione è stata introdotta nell’ordinamento italiano per l’impulso della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
«La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno».
Di conseguenza, “Il principio dell’accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.
Similmente, anche la disciplina interna in materia di consumo deriva, oltreché dalle norme codicistiche, dalla fonte sovranazionale tesa alla salvaguardia della libertà di circolazione dei capitali, delle persone, delle merci e ed alla tutela del buon funzionamento del mercato interno.
Il cd. “Codice del consumo”, D.lgs. 6 settembre 2006, n. 206, ha infatti recepito nell’ordinamento italiano le disposizioni della direttiva 93/13/CEE del Consiglio in materia di clausole e condizioni abusive in seguito modificata dalla Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori.
Normativa che si applica ai contratti di vendita, di servizio, di contenuti digitali online e per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento, conclusi nei negozi o fuori sede tra professionisti e consumatori.
2. La vicenda
La Corte si esprime su una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 1, paragrafo 1 e dell’art.2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Il quesito era sorto nell’ambito di una controversia insorgono tra un condominio ed un suo fornitore, in merito al pagamento degli interessi di mora da questo richiesti, per un ritardato adempimento nel contratto per la fornitura di energia termica.
Il tentativo di mediazione svoltosi il 14/11/2014, obbligatorio ai sensi del D.lgs. 28/2010 per la materia condominiale ed il relativo verbale fornivano al creditore il titolo per intimare alla controparte, un anno e mezzo dopo, il pagamento della somma richiesta mediante precetto.
L’accordo precedentemente stipulato per la fornitura conteneva, infatti, una clausola secondo la quale, in caso di ritardato pagamento, il debitore avrebbe dovuto corrispondere al creditore interessi di mora pari al 9,25% dal momento della scadenza del termine di pagamento al saldo.
Il debitore si opponeva dinanzi al Tribunale ed eccepiva l’abusività della clausola contrattuale suddetta, affermando la propria qualità di consumatore, ai sensi della direttiva 93/13.
Il contesto normativo di riferimento è rappresentato, oltreché dalle norme codicistiche in materia di condominio, dalla Direttiva 93/13 secondo la quale «una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, e determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto», nonché la definizione di consumatore quale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta» del decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
Il Tribunale adito, dunque, sospendeva il procedimento e sottoponeva tramite rinvio pregiudiziale alla Corte la questione «se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13 osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell’ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di “persona fisica” e di “persona giuridica”, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all’attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione».
La Corte, sulla scorta della propria giurisprudenza, pur riconoscendo che gli Stati membri restano liberi di disciplinare il regime giuridico del condominio nei rispettivi ordinamenti nazionali, qualificandolo o meno come «persona giuridica, osserva come nel caso di specie, risulti che la Corte suprema di cassazione ha sviluppato un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare maggiormente il consumatore estendendo l’ambito di applicazione della tutela prevista dalla direttiva 93/13 a un soggetto giuridico, quale il condominio.
Nel diritto italiano, esso non è una persona fisica, conformemente al diritto nazionale. ma un tale orientamento giurisprudenziale corrisponde pienamente al fine perseguito dalla direttiva europea.
Leggi anche: Mediazione in materia di condominio: l’amministratore e i suoi poteri
3. Conclusioni
La mediazione non solo non può essere ritenuta un’alternativa deteriore al procedimento giudiziario, ma è strumento nuovo ed innovativo.
La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.
In particolare, la direttiva 2013/11/EU sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (recepita in Italia con il D.lgs. 6 agosto 2015 n. 130), ha permesso di istituire specifiche procedure presso le Autorità deputate (AGCOM e ARERA), nonché gli elenchi degli Organismi autorizzati alla gestione delle procedure ADR.
La materia è disciplinata agli artt. 141-141 decies del Codice del Consumo.
Si tratta di procedure volontarie che si attivano su impulso del consumatore, il quale sarà parte attrice del procedimento.
Ovviamente, il ricorso ad una procedura ADR non esclude che il consumatore o il professionista possano adire l’autorità giudiziaria competente (diritto fondamentale stabilito dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo).
Il Consiglio europeo ha costantemente sollecitato l’Italia a “ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio” e ad “aumentare l’efficacia della prevenzione e repressione della corruzione riducendo la durata dei processi penali e attuando il nuovo quadro anticorruzione” (cfr. Raccomandazioni 2017-2019).
La riforma della giustizia civile recentemente approvata, individuando nella lentezza della realizzazione di alcune innovazioni strutturali un limite al potenziale di crescita dell’Italia, contiene alcune specifiche misure che intervengono sul sistema giudiziario, fra l’altro, potenziando la mediazione, con l’introduzione di nuove materie accanto a quelle già previste dal Dlgs 28/2010.
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Note:
1) Considerando n. 5 direttiva 52/2008: L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di mediazione.
2) Considerando n.1
3) Considerando n. 2
4) Art. 1341 cc
5) Occorre annoverare altresì la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti del consumatore in caso di difetto di conformità – Prescrizione, decadenza e onere della prova – Diritto di regresso – Garanzia commerciale e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE sulla vendita a distanza.
6) Ovvero il 18/04/202016
7) Segnatamente gli artt. 1117, 1117bis, 1129, 1131 cc.
8) Articolo 3, per 1, Direttiva 93/13.
9) Interessante il fatto che l’utente finale attivi la procedura del Servizio Conciliazione anche mediante una piattaforma on line, in cui allegare i documenti richiesti.
10) Obbligatorie in caso di controversie relative alla fornitura e contratti di Energia Elettrica; di Gas per riscaldamento e per uso cucina; di acqua e servizi idrici; di telefonia mobile e fissa; di servizi di telecomunicazione; di connettività Internet, pay-tv e servizi postali.
11) Art. 141, comma 10 Codice del consumo
12) Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione (inadempimento obbligazioni contrattuali connesse all’emergenza Covid-19), comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (Dlgs 28/2010); Associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società persone, subfornitura (L. 206/2021).
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