Mediazione e la riforma del processo civile

Schema di parere proposto dal relatore sull’atto del governo n. 150

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione dell’articolo 60 della  legge 18 giugno 2009, n. 60,

considerato  che:

il provvedimento in titolo, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria, disciplina la mediazione a fini conciliatori  che, svolta da organismi professionali, indipendenti e imparziali,  costituisce tuttavia  una forma di volontaria giurisdizione;

 il mediatore può fare una proposta di mediazione nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano delle spese processuali nell’eventuale giudizio, ai sensi dell’articolo 13, che, in linea con i principi della delega, la scelta di fondo è quella di valorizzare le esperienze autoregolative e di rendere minimo l’intervento statale nella disciplina del concreto esercizio dell’attività di mediazione;

 le modalità di avvio del procedimento di mediazione sono costituite da una semplice domanda da depositare presso la segreteria di un organismo di conciliazione di cui all’articolo 16,  anche se con particolari obblighi a carico degli avvocati delle parti;

l’articolo 5  regola i rapporti tra procedimento di mediazione  ed eventuale processo civile prevedendo nel comma 1, che per alcune categorie di controversie lo svolgimento del procedimento di mediazione rappresenta una vera e propria condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione civile;

è stabilito che il procedimento di mediazione può avere una durata massima di quattro mesi e che il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero, nell’ipotesi di mediazione demandata dal giudice, dal termine da questi fissato per il deposito;

il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità;

sono disciplinati i doveri di riservatezza e il divieto di testimonianza per coloro che svolgono la loro attività professionale presso l’organismo di conciliazione, ed  è regolato  il segreto professionale cui è tenuto il mediatore;

gli articoli 18 e 19 applicano, rispettivamente, l’articolo 60, comma 3, lettere e), stabilendo che i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale, e l’articolo 60, comma 3, lettera g),  che, prevedendo la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali,  è volto a  rendere rapide le soluzioni per le controversie  in determinate materie tecniche;

esprime parere favorevole formulando le seguenti osservazioni:

con riguardo all’articolo 4 si ritiene necessario in primo luogo introdurre nel comma 1 criteri precisi per l’individuazione della competenza territoriale degli organismi di conciliazione, si dovrebbe valutare l’opportunità di prevedere che essa sia fissata in ragione della presenza della sede dell’organismo di conciliazione nell’ambito del distretto della Corte d’appello nel quale è ricompresa la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito. Sempre con riguardo al comma 1 sarebbe opportuno precisare prevedere che la litispendenza si determini dal momento del deposito dell’istanza di mediazione presso l’organismo di conciliazione. Al comma 3, sarebbe opportuno, poi, prevedere che l’obbligo informativo gravante sull’avvocato debba essere adempiuto prima della promozione del giudizio e non già in occasione del primo colloquio con la parte. Sarebbe inoltre necessario escludere che dal mancato adempimento dell’obbligo informativo possa derivare la nullità del contratto concluso con l’assistito. Appare più opportuno invece prevedere che la violazione di tale obbligo costituisca illecito disciplinare per l’avvocato inottemperante;

con riferimento all’articolo 5 si ritiene necessario, in primo luogo, escludere al comma 1 l’obbligatorietà del procedimento di conciliazione. Appare poi opportuna una revisione complessiva dell’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto della mediazione, rivalutando più in generale le materie per le quali tale istituto può trovare applicazione. Appare infatti irragionevole l’inclusione di materie quali quelle condominiali, nelle quali il ricorso all’istituto in esame rischia di rivelarsi il più delle volte infruttuoso, e l’esclusione di materie quali quelle concernenti le controversie derivanti da richiesta di risarcimento del danno da responsabilità da circolazione stradale. Infine appare opportuno sopprimere il comma 7 dell’articolo in esame, nella parte in cui prevede l’applicazione delle norme procedimentali in esame anche ai giudizi davanti agli arbitri in quanto compatibili;

con riguardo all’articolo 6 relativo alla durata del procedimento di mediazione appare opportuno precisare in primo luogo il carattere perentorio del termine non superiore a quattro mesi ivi previsto, facendo comunque salva la possibilità per le parti, se d’accordo, di derogarvi. Appare poi necessario chiarire quali siano le conseguenze derivanti dall’infruttuoso decorso del termine di durata suddetto.

in relazione all’articolo 8 si invita il Governo a valutare l’opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una delle parti alla mediazione anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;

con riferimento all’articolo 10, comma 1 si ritiene necessario prevedere l’inammissibilità non solo della prova testimoniale ma anche del giuramento decisorio;

in relazione all’articolo 16 appare opportuno introdurre criteri più puntuali per l’individuazione degli organismi di conciliazione. Si ritiene necessaria più in generale l’introduzione di una disciplina di principio relativa ai requisiti tale da garantire elevati livelli di formazione, competenza tecnica ed imparzialità del mediatore nonché la serietà e l’efficienza dell’organismo di conciliazione. Alla luce di tale considerazione sarebbe opportuno, al comma 3, stabilire che nel regolamento di procedura siano indicate anche le materie per le quali l’organismo svolge la propria attività.

 

Marsicovetere Maria Elisabetta

Marsicovetere Maria Elisabetta

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