Negli ultimi anni sono state diverse le novità nel panorama del settore del diritto che disciplina crisi di impresa, crisi da sovra indebitamento, contenzioso e consumatori, credito al consumo. Con l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, è stata promulgata la riforma fallimentare con il Dl n.12 il 12 gennaio 2019, (G.U. 14 febbraio 2019). A breve, dal 15 agosto 2020, ne entreranno in vigore le sue novità più significative. Per l’approfondimento, consigliamo il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi da sovraindebitamento -Corso on-line ON DEMAND
Indice
1. Il problema e i tentativi di soluzione
L’ordinamento nazionale ha messo a punto così strumenti per anticipare l’emersione della crisi e limitarne l’aggravarsi. Il legislatore, riformando profondamente le procedure concorsuali con lo scopo di salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa, ha significativamente abbandonato il termine “Fallito”, a salvaguardia della capacità personale, al fine di evitare l’onta sociale.
Laddove, invece, non ci si trovi in presenza di un imprenditore, ma semplicemente di un debitore inadempiente, afflitto da una situazione di insolvenza persistente, si apre la via delle procedure di sovra indebitamento. Queste sono regolate dalla legge 3 del 2012 (la c.d. “salva suicidi”) grazie alla quale le situazioni di insolvenza duratura possono essere composte per mezzo di un piano di ristrutturazione concordato fra debitore e creditore. Si tratta di un accordo finalizzato a sanare la posizione del debitore che si impegna con dilazioni di pagamento. Per l’approfondimento, consigliamo il Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi da sovraindebitamento -Corso on-line ON DEMAND
Nuovo correttivo alla crisi di impresa
Il presente volume illustra le novità di interesse per gli operatori del settore delle procedure concorsuali contenute nel c.d. Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il commento operativo articolo per articolo si propone di fornire una guida completa all’interpretazione ed all’applicazione delle rilevanti modifiche apportate al CCII, a breve distanza dalla sua entrata in vigore. Tra le principali novità, l’ampliamento della composizione negoziata della crisi come procedura per il superamento della situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza e il potenziamento del ruolo dell’esperto. Rilevanti interventi riguardano anche la disciplina del sovraindebitamento e del concor- dato minore, aperto al debitore sovraindebitato diverso dal consumatore, e i requisiti più rigorosi per ottenere il cram down fiscale, uno dei punti più significativi della nuova disciplina, con cui il Legislatore risponde all’esigenza di conciliare la tutela delle ragioni dei creditori pubblici ed il superamento della crisi d’impresa. Per agevolare la lettura delle novità è riportato a confronto il vecchio ed il nuovo testo in cui sono evidenziati i cambiamenti operati dal legislatore.Giorgio CherubiniAvvocato, ammesso al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, esercita nel settore del diritto commerciale e della crisi d’impresa. Già Presidente e attualmente socio onorario di INSOL Europe, è Vice Presidente dell’ISIR. Founding Partner dell’Associazione professionale Explegal, ricopre incarichi su nomina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in numerose procedure concorsuali. Già curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma, commissario liquidatore su nomina dell’IVASS, è autore di pubblicazioni e relatore in conferenze nazionali e internazionali.
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2. Procedure di sovraindebitamento
Questa procedura riguarda tanto gli imprenditori privi delle soglie di fallibilità (previste dell’art. 1, II comma, l. fall,) quanto i soggetti di natura non imprenditoriale, persone fisiche o enti senza scopo di lucro, assorbiti nell’ambito della concorsualità [1]. Fatte salve le cause di prelazione, sotto il controllo del Giudice, i creditori sono posti in condizione di parità fra di loro.
Di particolare interesse è il fatto che i debitori non imprenditori possono scegliere se avvalersi di questa procedura, mentre il creditore può agire con esecuzione individuale.
Le procedure previste per giungere all’esdebitazione sono l’accordo di composizione della crisi (con l’assenso del 60% dei creditori), il piano del consumatore, controllato del tribunale e la liquidazione dei beni.
L’accordo “prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri”[2].
Nell’attuale fase di crisi economica l’esdebitazione può essere considerata una misura sociale, che può distogliere il debitore da azioni meramente dilatorie e consentire al creditore di ottenere le proprie spettanze.
Il debitore si rivolge per formulare la propria proposta ai creditori con l’assistenza degli organismi di composizione della crisi costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura[3], il segretariato sociale[4] e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai. Essi redigono una relazione sulle cause della crisi e sulla condotta del debitore, ne attestano la veridicità e la sostenibilità del piano. L’organismo di composizione della crisi opera in maniera equidistante a favore sia del debitore, dal quale è incaricato, sia del creditore con il quale deve collaborare per tutelare la fede pubblica.
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3. La mediazione
È di tutta evidenza come l’accordo previsto dalla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento sia affine al procedimento di mediazione per giungere a un accordo delle parti.
Ciò è stato ben riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale di Nola con una decisione del 23 ottobre 2018, In questo caso l’accordo fra consumatore e creditori è stato raggiunto in una mediazione demandata, utilizzando lo strumento del piano di ristrutturazione previsto dalla legge 3/2012, e successivamente omologato dal Giudice.
La vicenda traeva origine da un rito locatizio, in cui la parte conduttrice si era resa morosa, per difficoltà familiari. Nelle more di un ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione non corrisposti, i mediatori proposero di accedere ad una procedura di sovra indebitamento, verificatane la possibilità formularono un piano e depositato la documentazione presso il tribunale competente.
Trattandosi di indebitamento non colpevole, il Giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010, disposero l’esperimento del procedimento di mediazione, che in tal caso diventa «condizione di procedibilità della domanda».
Si può affermare che questa pronuncia rappresenti una pietra miliare, perché ha riconosciuto per la prima volta lo stretto legame fra la mediazione e la composizione della crisi da indebitamento. Ha condotto poi al successivo consolidamento del cosiddetto “Med&Deb”, meccanismo di interazione fra i due strumenti della mediazione civile e commerciale e le figure di composizione della crisi previste dalla legge 3/2012.
Entrambi sono strumenti di risoluzione delle controversie che si svolgono materialmente fuori dalle aule di tribunale, nella riservatezza degli organismi di mediazione. Queste procedure, combinate fra loro, presentano la caratteristica di essere procedimenti celeri ed economici, vantaggio importante tanto per i privati, debitori loro malgrado[5], quanto per i creditori insoddisfatti in quelle che possono essere peraltro legittime pretese.
Segnatamente, la mediazione è titolo esecutivo, mentre la procedura di composizione ha il valore del pignoramento e permette al sovra indebitato di essere esdebitato.
Il vantaggio per entrambe le parti è risparmiare su costi e tempi di procedura, per il sistema giudiziario la riduzione del contenzioso con vantaggio per tutti coloro aspettino la definizione di procedimenti pendenti. La ragionevole durata del processo, fondamentale principio del giusto processo è valore riconosciuto dalla Costituzione e dalla CEDU[6].
Note
[1] Ne possono beneficiare:
- il consumatore;
- l’imprenditore commerciale sotto soglia (ex articolo 1 Lf);
- l’imprenditore commerciale con debiti inferiori ad euro 30.000,00 (ex articolo 15 Lf);
- l’imprenditore agricolo (ex articolo 7, comma 2-bis, legge 3/2012);
- l’imprenditore cessato da oltre un anno;
- il professionista, l’artista e altri lavoratori autonomi, anche in forma associata;
- il socio illimitatamente responsabile;
- la start up innovativa (ex articolo 31, comma 1, Dl 179/2012);
- gli enti privati non commerciali
[2] Legge 27 gennaio 2012, n. 3
[3] Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
[4] Legge 8 novembre 2000, n. 328.
[5] Si pensi, p.e., al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione da un soggetto che inopinatamente perda il lavoro.
[6] Va ricordato, in relazione alla specifica materia, che in ambito comunitario il regolamento Ue 848/2015 disciplina le situazioni di insolvenza attribuendo al giudice la facoltà di nominare un soggetto he amministri la procedura di insolvenza.
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