Sulla G.U. del 15 gennaio è stato pubblicato il d.m. Giustizia che novella i requisiti soggettivi di inserimento nell’elenco e delle cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, come anche del termine di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco.
Per approfondire consigliamo il volume: Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. Requisiti soggettivi
All’art. 9 (Requisiti soggettivi e di onorabilità), comma 1, del decreto ministeriale 9 giugno 2023, del Ministro della giustizia, la lettera a), che stabiliva “non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari”, viene soppressa.
2. Cause di incompatibilità con l’attività di mediatore esperto
L’art. 19 (Cause di incompatibilità), c. 3, d.m. Giustizia 9 giugno 2023 le parole “distretto di corte d’appello” sono state sostituite da “circondario del tribunale”. Per l’effetto, i mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all’interno del medesimo circondario del tribunale (già distretto di corte d’appello) in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
3. Disciplina transitoria in ambito giustizia riparativa
L’articolo 21, che reca la disciplina transitoria, è stato sostituito. Pertanto, si stabilisce che per l’effettiva operatività dei servizi di giustizia riparativa, le domande di iscrizione all’elenco sono presentate degli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dalla data di approvazione del modello rettificato di domanda. Le domande di iscrizione all’elenco sono altresì presentate a pena di inammissibilità entro sei mesi dal conseguimento dell’attestazione. Le domande di attribuzione della qualificazione di formatore sono presentate dagli interessati, a pena di inammissibilità, entro tre mesi dall’approvazione del modello rettificato di domanda di cui all’art. 11, c. 1, anche ove avanzate disgiuntamente dalle domande di iscrizione all’elenco.
Per un trattazione specifica di tutta la disciplina della mediazione, aggiornata alla Riforma Cartabia, si consiglia il seguente volume:
Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia
Il volume esamina le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di Negoziazione assistita (D.L. n. 132 del 2014, convertito con Legge n. 162 del 2014), Mediazione civile (D.Lgs. n. 28 del 2010) e Arbitrato (Libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile).Oltre al raffronto tra il testo previgente e quello novellato, per ogni articolo modificato è riportato un commento su tutte le novità, con spazio dedicato ai relativi riflessi operativi.La Negoziazione assistita ha subìto un restyling estendendone la portata anche alle controversie di lavoro e, in materia di famiglia, alle controversie sullo scioglimento delle unioni civili, sull’affidamento e sul mantenimento dei figli naturali, oltre alle vertenze in materia alimentare. Le convenzioni di negoziazione assistita potranno altresì prevedere il ricorso a strumenti di “istruzione stragiudiziale”, quali l’acquisizione di dichiarazioni di terzi e le dichiarazioni confessorie.Per la Mediazione civile e commerciale, le principali aree di intervento hanno riguardato: la nuova disciplina del procedimento, l’estensione delle materie soggette a obbligatorietà, la formazione dei mediatori e la qualità del servizio fornito sia dagli organismi di mediazione che dagli enti formatori.Con riferimento all’Arbitrato si è puntato soprattutto a fornire un quadro unitario della materia (con riordino dell’impianto sistematico delle disposizioni e introduzione nel codice di rito delle norme dedicate all’arbitrato societario), a disciplinare i poteri cautelari del collegio arbitrale e a rafforzare le garanzie di imparzialità degli arbitri, apportando diverse modifiche alle relative disposizioni contenute nel Codice di procedura civile.È previsto un aggiornamento online del volume per i mesi successivi alla pubblicazione.Elisabetta MazzoliAvvocato, mediatore docente abilitato dal Ministero della giustizia per la formazione di mediatori civili e commerciali. Professore a contratto di Diritto della mediazione presso l’UNICUSANO di Roma per gli a.a. dal 2010/2011 al 2022/2023. Componente della Commissione “ADR, Mediazione, Arbitrato” dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto.Daniela SavioAvvocato del foro di Padova, mediatrice civile e commerciale, mediatrice familiare e counselor. Formatrice per mediatori civili e commerciali e autrice di numerose pubblicazioni in materia di ADR.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato, docente universitario e arbitro internazionale. Docente accreditato dal Ministero della Giustizia con riferimento alla materia della mediazione e responsabile scientifico di vari enti. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosivolumi. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia.
Elisabetta Mazzoli, Daniela Savio, Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2023
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento