Mediazione obbligatoria: non per le riconvenzionali

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La condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 20/2010 sussiste solamente per l’atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali. Il principio è stato precisato dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione nella sentenza del 7 Febbraio 2024 n. 3452, peraltro chiarendo la competenza del mediatore di valutare le istanze e gli interessi delle parti, nonché del giudice di esperire il tentativo di conciliazione per l’intero corso del processo, e laddove risulti possibile. Per approfondimenti sulla mediazione dopo la Riforma Cartabia rimandiamo al volume: Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -SS.UU. civ.- sentenza n. 3452 del 7-02-2024

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Indice

1. La controversia esaminata


Una società chiedeva al Tribunale l’accertamento della risoluzione di un contratto di locazione per avveramento della condizione risolutiva pattuita, con condanna al rilascio del bene. Il resistente chiedeva il rigetto delle domande ovvero, nel caso di loro accoglimento, e in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione del deposito cauzionale.

2. Il quesito


La procedura di mediazione si era svolta sulle domande principali e non sulla riconvenzionale, pertanto, il Tribunale operava un rinvio alla Corte Suprema in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale, quando la causa rientri tra quelle a mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 e la mediazione risulti già effettuata, per la domanda di parte attrice. Per approfondimenti sulla mediazione dopo la Riforma Cartabia rimandiamo al volume: Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Negoziazione assistita, Mediazione civile e Arbitrato dopo la Riforma Cartabia

Il volume esamina le novità introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di Negoziazione assistita (D.L. n. 132 del 2014, convertito con Legge n. 162 del 2014), Mediazione civile (D.Lgs. n. 28 del 2010) e Arbitrato (Libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile).Oltre al raffronto tra il testo previgente e quello novellato, per ogni articolo modificato è riportato un commento su tutte le novità, con spazio dedicato ai relativi riflessi operativi.La Negoziazione assistita ha subìto un restyling estendendone la portata anche alle controversie di lavoro e, in materia di famiglia, alle controversie sullo scioglimento delle unioni civili, sull’affidamento e sul mantenimento dei figli naturali, oltre alle vertenze in materia alimentare. Le convenzioni di negoziazione assistita potranno altresì prevedere il ricorso a strumenti di “istruzione stragiudiziale”, quali l’acquisizione di dichiarazioni di terzi e le dichiarazioni confessorie.Per la Mediazione civile e commerciale, le principali aree di intervento hanno riguardato: la nuova disciplina del procedimento, l’estensione delle materie soggette a obbligatorietà, la formazione dei mediatori e la qualità del servizio fornito sia dagli organismi di mediazione che dagli enti formatori.Con riferimento all’Arbitrato si è puntato soprattutto a fornire un quadro unitario della materia (con riordino dell’impianto sistematico delle disposizioni e introduzione nel codice di rito delle norme dedicate all’arbitrato societario), a disciplinare i poteri cautelari del collegio arbitrale e a rafforzare le garanzie di imparzialità degli arbitri, apportando diverse modifiche alle relative disposizioni contenute nel Codice di procedura civile.È previsto un aggiornamento online del volume per i mesi successivi alla pubblicazione.Elisabetta MazzoliAvvocato, mediatore docente abilitato dal Ministero della giustizia per la formazione di mediatori civili e commerciali. Professore a contratto di Diritto della mediazione presso l’UNICUSANO di Roma per gli a.a. dal 2010/2011 al 2022/2023. Componente della Commissione “ADR, Mediazione, Arbitrato” dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto.Daniela SavioAvvocato del foro di Padova, mediatrice civile e commerciale, mediatrice familiare e counselor. Formatrice per mediatori civili e commerciali e autrice di numerose pubblicazioni in materia di ADR.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato, docente universitario e arbitro internazionale. Docente accreditato dal Ministero della Giustizia con riferimento alla materia della mediazione e responsabile scientifico di vari enti. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosivolumi. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia.

Elisabetta Mazzoli, Daniela Savio, Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2023

3. La questione di diritto


L’ordinanza di rinvio pregiudiziale pone la questione di diritto se, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, sussista l’obbligo di provvedere alla mediazione nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia stata già effettuata in relazione alla domanda principale.

4. Il rapporto tra riconvenzionale, mediazione, procedibilità


Le Sezioni Unite hanno risolto la questione escludendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione risulti condizioni di procedibilità della proposizione della domanda riconvenzionale.

5. La ratio della mediazione


Per il collegio di legittimità la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle finalità di favorire la rapida soluzione delle controversie e l’impiego delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: chiarita tale finalità, l’istituto non può essere impiegato in modo disfunzionale rispetto a tali scopi, ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore medesimo operato, secondo un’interpretazione costituzionale della norma in disamina, affinché da un lato non venga obliterata l’applicazione dell’istituto e dall’altro, il medesimo non determini una sorta di effetto boomerang sull’efficienza della risposta di giustizia.

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6. Il ruolo di mediatore e giudice


È stato altresì precisato che spetta al mediatore, nell’adempimento dell’incarico professionale, esortare le parti a mettere ogni profilo sul tappeto, incluse ulteriori richieste del convenuto e ciò ai sensi del dettato del comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 28. La mediazione, continua il collegio torna un modo tramite cui le parti provano a risolvere la lite, pure in maniera differente dall’applicazione rigorosa delle norme che regolano la vicenda, ricercando un equilibrio tra i rispettivi interessi, a condizione che questi siano peraltro adeguatamente ponderati e non ridotti forza forzatamente a pari merito, il tutto innanzi un organo apposito, per scongiurare l’introduzione della controversia innanzi a un giudice.

7. Il principio di diritto


la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo numero 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove è possibile.

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Avv. Biarella Laura

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