Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha espresso un parere (n. 1200) parziale, formulando talune osservazioni, sullo schema di decreto del Ministro della giustizia concernente la mediazione come configurata dal nuovo impianto normativo di cui alla riforma civile cd. Cartabia, in attesa che il Ministero trasmetta la documentazione richiesta.
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Indice
1. Lo schema sottoposto a parere
Il titolo del testo è “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’art. 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”, che consegue alle novelle introdotte, nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (“Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), dal d.lgs n. 149/2022, in coerenza con la “più ampia visione perseguita con il PNRR, nel cui contesto gli strumenti di definizione alternativa delle controversie sono indicati tra i principali obiettivi delle riforme adottate”.
2. La previsione del D.M. nella riforma intercorsa
Il d.lgs. n. 149/2022 ha modificato il d.lgs. n. 28/2010, tra l’altro con:
- l’inserimento nell’art. 16 dei commi 1-bis e 1-ter e la previsione che “Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto, in conformità all’art. 16-bis, stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente c. costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale” (c. 5);
- l’introduzione dell’art. 16-bis (“Enti di formazione”), dove si prevedono che gli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione, che devono essere iscritti in apposito registro, devono avere requisiti di serietà e di efficienza.
Lo schema reca inoltre disposizioni rese necessarie dall’introduzione nel Codice del consumo, delle norme di cui alla direttiva sull’ADR per i consumatori.
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3. Lo schema
Consta di 7 capi e dell’allegato A:
- il capo I (articoli 1 e 2) è dedicato alle disposizioni generali;
- il capo II (articoli da 3 a 11) definisce i principi per la istituzione e organizzazione del registro degli organismi di mediazione, della sezione speciale del registro degli organismi ADR e dell’elenco degli enti di formazione per la mediazione;
- il capo III (articoli da 12 a 22) è dedicato alla tenuta del registro e degli elenchi, alle procedure di iscrizione, e di approvazione delle variazioni, alle verifiche periodiche, agli obblighi degli iscritti e alla individuazione del soggetto cui compete il potere di vigilanza;
- il capo IV (articoli da 23 a 27) disciplina i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
- il capo V (articoli da 28 a 34) è riservato alla individuazione delle indennità e delle spese di mediazione, alle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e ai criteri di redazione delle tabelle di tali spese ad opera degli organismi privati;
- il capo VI (articoli da 35 a 41) è finalizzato alla individuazione delle procedure per la sospensione e cancellazione degli iscritti, oltre che alla tipizzazione delle condotte idonee all’adozione di tali provvedimenti;
- il capo VII (articoli da 42 a 50) detta disposizioni transitorie e finali, dirette anche a inquadrare in uno specifico ambito di applicazione il trattamento dei dati acquisiti in conformità agli adempimenti previsti dallo schema di regolamento.
4. Le osservazioni
In attesa che il Ministero richiedente provveda a trasmettere la documentazione richiesta, il Consiglio di Stato ha anticipato alcune osservazioni:
- in merito all’art. 2 (“Oggetto”) l’elenco puntuale dei differenti oggetti dello schema pur presentando profili di utilità dal punto di vista della completezza illustrativa, sostanzia disposizioni di cui è parsa dubbia la portata normativa, integrando piuttosto una sorta di sommario in quanto sostanzialmente ripetitive delle rubriche dei successivi articoli;
- all’art. 5 (“Requisiti di serietà”), c. 1, lett. c) è sembrato opportuno invitare il Ministero a definire parametri di riferimento per tale attestazione, per conferire oggettività agli eventuali profili di inconciliabilità delle attività istituzionali col servizio di mediazione;
- all’art. 9 (“Requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR”), è stato notato che il c. 1 elenca elementi il cui possesso deve essere attestato dal richiedente per l’iscrizione nella sezione speciale per gli organismi ADR “oltre ai requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4” senza richiamare anche i requisiti di cui agli articoli 5 e 6;
- quanto al procedimento di iscrizione nei registri ed elenchi, all’art. 13 (“Procedimento di iscrizione”), c. 1, a garanzia dell’effettività delle disposizioni concernenti le modalità di presentazione delle relative domande, è apparso opportuno invitare il Ministero a indicare un termine entro cui devono essere resi disponibili sul sito istituzionale i modelli uniformi predisposti dal responsabile del registro;
- all’art. 18 (“Obblighi di trasparenza degli organismi ADR”) è sembrata opportuna una formulazione più chiara della disposizione che richiede “sistemi che ne rendono possibile il download o (…) su supporto durevole e con qualsiasi altra modalità idonea ad assicurare la trasparenza, equità e libertà”, in quanto non risultano immediatamente intuitive né la finalità di tale disposizione né l’effettiva modalità tecnica da seguire per la sua applicazione;
- l’art. 50 (“Entrata in vigore”), c. 1, stabilisce che “1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Tale disposizione sostanzia una deroga all’ordinario termine di vacatio legis stabilito dall’art. 10 delle Preleggi, non autorizzata dalle disposizioni delle fonti normative di rango primario cui si intende dare attuazione, che, perciò, secondo il Consiglio di Stato, va espunta.
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