In tema di colpa medica, per danno iatrogeno differenziale va inteso il pregiudizio collegato ad un aggravamento di una patologia preesistente derivato da un accertato comportamento colposo di un sanitario.
Riguardo la quantificazione del danno allorché un paziente sia già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica, ai fini della liquidazione del danno, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratta la percentuale non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
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Indice
1. Valutazione del danno iatrogeno differenziale
1. Valutazione del danno iatrogeno differenziale
In caso di malasanità (Medical Malpractice) le principali questioni che si pongono nelle aule di giustizia riguardano la responsabilità del medico (se per l’intero danno oppure solo per l’aggravamento) e la quantificazione del danno al fine del risarcimento.
Il danno iatrogeno è un aggravamento dello stato di salute del paziente che sia causato da negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario e deve essere inteso come un aggravamento di una lesione preesistente dovuta ad una colpa ascrivibile al personale sanitario.
E’ utile ricordare che un errore sanitario potrebbe riguardare diverse figure professionali (medico, infermiere, farmacista…) ma, nel danno iatrogeno, va inteso come un diretto riferimento all’errore del professionista sanitario che possiede la laurea in medicina e chirurgia.
La giurisprudenza, nella valutazione della responsabilità, tende a distinguere due ipotesi:
– lesione originaria dovuta a caso fortuito o forza maggiore;
– lesione originaria dovuta a colpa di un terzo.
Nel primo caso il medico risponde dell’intero danno, al netto, però, dei postumi che si sarebbero verificati anche senza il suo intervento, mentre nel secondo caso, ai sensi dell’art. 187, comma 2, c.p., tutti i responsabili dello stesso reato – incluso l’operatore sanitario – sono tenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale nei confronti della vittima (Cass. n. 6023/2001)
Per l’accertamento di questo specifico danno, dunque, dovranno essere presenti i seguenti eventi:
- – L’insorgenza di una lesione della salute per colpa del terzo;
- – L’azione di un medico per farvi fronte;
- – Un accertato errore del sanitario medico nella gestione del paziente;
- – L’aggravamento della lesione originaria.
In pratica il danno si pone in essere essendo diretta conseguenza di una complicanza dovuta a responsabilità medica, con esclusione di quei postumi che si sarebbero comunque verificati per la natura stessa di una pregressa patologia.
Il danno iatrogeno, dunque, costituisce un danno differenziale essendo conseguenza di una complicanza dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia del personale sanitario
Nella pratica il problema molto discusso riguarda proprio la quantificazione del danno e gli effetti che si sarebbero verificati rapportando la patologia originaria rispetto alla condotta colposa del medico; ci si chiede se il personale sanitario debba risarcire per intero il danno patito dal paziente ovvero solo quelle legate al peggioramento della malattia.
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2. Quantificazione del danno
La Corte di Cassazione ha affermato che allorché un paziente sia già affetto da una situazione di compromissione dell’integrità fisica e che un intervento (per la sua cattiva esecuzione) determini un esito di compromissione ulteriore, ai fini della liquidazione del danno, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratta la percentuale di invalidità non riconducibile alla responsabilità del sanitario.
Conseguentemente, in caso di menomazioni preesistenti del danneggiato che si aggravano in conseguenza dell’illecito, il procedimento di stima del danno dovrà prevedere quattro fasi:
1) la stima (in punti percentuali) risultante dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall’illecito);
2) la stima della invalidità permanente teoricamente preesistente all’illecito;
3) la valorizzazione monetaria della invalidità permanente complessiva;
4) la sottrazione dell’invalidità preesistente all’invalidità complessivamente accertata.
In tema si segnala che la sentenza n. 18442/2023 della Corte di Cassazione ha chiarito che il calcolo del risarcimento solo sulla differenza dei punti percentuali dell’invalidità, senza prima convertirli in somme di denaro, è da considerarsi viziata, comportando una sottostima del danno da risarcire in violazione dell’art. 1223 c.c.
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A cura di Fabio Maria Donelli e Mario Gabbrielli | Maggioli Editore 2022
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