Il mercato della gestione dei diritti d’autore e diritti connessi dopo la sentenza della CGUE

Natasha Balena 23/04/24
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Con sentenza del 21 marzo 2024, nel procedimento c-10/22, la CGUE ha dichiarato che la legge italiana è incompatibile con le previsioni dell’UE, nella misura in cui “esclude in modo generale ed assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendendi (Egi), stabilite in un altro stato membro, di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore”, perché limita in modo sproporzionato la prestazione dei servizi.

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea – Sent. del 21/03/2024

Sentenza-CGUE-21-marzo-2024.pdf 185 KB

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Indice

1. L’azione inibitoria: LEA vs JAMENDO SA

Nel 2022, LEA (Liberi Editori Autori) citava in giudizio, innanzi al Tribunale ordinario di Roma, la società di gestione indipendente lussemburghese, Jamendo SA, proponendo un’azione inibitoria nei confronti di quest’ultima, chiedendo che questa cessasse l’attività di intermediazione in materia di diritti d’autore sul territorio italiano, perché non iscritta nell’elenco degli organismi legittimati e, in secondo luogo, perché non in possesso dei requisiti richiesti dal d.lgs. n.35/2017.
La Jamendo SA, a quel punto, eccepiva l’errata trasposizione della direttiva Barnier e il Tribunale di Roma sollevava la questione pregiudiziale, davanti alla CGUE.
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2. La questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE

In sostanza, è stato chiesto alla Corte di stabilire se la direttiva Barnier, del 26 febbraio 2014, andasse interpretata nel senso che essa osti alla normativa di uno Stato membro di escludere la possibilità per le entità di gestione indipendenti, stabilite in un altro Stato membro, di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore.
Per meglio cogliere la questione, occorre tenere presente che la legge italiana sulla protezione del diritto d’autore, all’art.180, dispone che l’attività di intermediazione è riservata, in via esclusiva, a SIAE ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al d. lgs. n.35/2017, che dà attuazione alla direttiva Barnier.
Ai sensi del decreto succitato, “i titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti…fatto salvo, quanto disposto dall’art.180 della legge sul diritto d’autore”.
Di fatto, quindi, fino ad ora, nel nostro Paese la possibilità per le società di gestione indipendente, di gestire il diritto d’autore e i diritti ad esso connessi, è stata preclusa.
Secondo la Corte, nel caso di specie, è stato necessario verificare la conformità della normativa nazionale, con l’art 56 del TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), che disciplina la libera prestazione di servizi e che è ritenuta una garanzia fondamentale, alla quale possano applicarsi delle restrizioni, solo in presenza di motivi imperativi e sempre in misura proporzionata.
Nonostante la Corte, abbia riconosciuto nella protezione del diritto d’autore un potenziale  motivo imperativo che giustifichi la restrizione di detta garanzia fondamentale, successivamente, nell’iter logico-giuridico della sentenza, valutando il grado di proporzionalità della misura, ha sostenuto che la normativa nazionale sia contraria a quanto previsto dall’UE, in quanto: “impedendo in modo assoluto, a qualsiasi entità di gestione indipendente, a prescindere dagli obblighi normativi cui essa è soggetta in forza del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stabilita, di esercitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, risulta andare oltre quanto è necessario per proteggere il diritto d’autore”.

3. Il mercato della gestione dei diritti d’autore e diritti connessi: la decisione della CGUE

Per questo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel decidere sulla questione, ha stabilito che l’art.56 TFUE, in combinato disposto con la direttiva 2014/26/CE (direttiva Barnier) deve essere interpretato nel senso che: “esso osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale ed assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendente stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione del diritto d’autore nel primo di tali Stati membri.”

Natasha Balena

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