Messaggi su profilo Facebook: documenti per art. 234 c.p.p.

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I messaggi pubblicati sul profilo Facebook hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 234)
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Corte di Cassazione -sez. V pen.– sentenza n.24824 del 14-02-2023

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Indice

1. La questione


La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, riduceva a Euro 10.000,00 la somma quantificata a titolo di risarcimento del danno, confermando nel resto la sentenza di condanna dell’imputato per il reato di atti persecutori.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi addotti, deduceva l’inutilizzabillità a fini probatori dei verbali di sommarie informazioni assunte dal difensore della parte civile nonché l’inutilizzabilità della documentazione da questa prodotta, con particolar riguardo alla nullità e all’inutilizzabilità degli esiti dei “post” pubblicati su Facebook, delle riproduzioni fotografiche, dei messaggi telefonici e delle comunicazioni telematiche registrate sulla memoria del telefono cellulare acquisite, ai sensi dell’art. 234 c.p.p., all’esito della produzione della parte civile quale frutto della propria attività investigativa, contestandosene l’inammissibilità in quanto non risultava essere stata sollevata con il ricorso in appello.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo cui gli sms, i messaggi “whatsapp” e di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare, i messaggi pubblicati sul profilo Facebook hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e, pertanto, con riferimento ad essi, non trova applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p. (Sez. 6, n. 22417 del 16/3/2022; Sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017; Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, che, in motivazione, ha precisato che nel caso di acquisizione di un messaggio conservato nella memoria del cellulare non si è in presenza della captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì della mera documentazione ex post di detti flussi), deducendosi al contempo che, con riferimento ai messaggi “whatsapp” e agli sms rinvenuti in un telefono cellulare, i relativi testi non rientrano neanche nel concetto di “corrispondenza“, la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015).
Orbene, a fronte di tale quadro ermeneutico, gli Ermellini consideravano come nel caso di specie la parte civile si fosse limitata ad acquisire ex post i dati, conservati nella memoria del telefono, che documenta i flussi di comunicazioni e, dunque, nulla si poteva eccepire in ordine a siffatta acquisizione.

3. Conclusioni


Nella decisione in esame la Cassazione chiarisce, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che i messaggi pubblicati sul profilo Facebook hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p..
Difatti, si afferma in questa pronuncia che siffatti messaggi, unitamente agli sms, ai messaggi “whatsapp” e di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare, hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e, pertanto, con riferimento ad essi, non trova applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p..
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, richiamare una di queste discipline allora si contesti l’acquisizione di messaggi pubblicati sul profilo Facebook, dovendosi essi, come appena visto, unicamente configurare come documenti che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa contenuta nell’art. 234 e seguenti del codice di procedura penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su questa tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2022

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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