Le opinioni sul datore espresse in chat
Nel rigettare il ricorso interposto da un militare destinatario della sanzione disciplinare del rimprovero, il Tar ha osservato che la Corte di Cassazione aveva già affrontato l’ipotesi della natura antigiuridica o meno, quale diffamazione, della condotta costituita dall’aver reso opinioni in una chat da parte di un lavoratore verso il datore di lavoro, al fine di valutarne la rilevanza o meno quale giusta causa di licenziamento, che richiede l’antigiuridicità della condotta, nell’ambito di un rapporto di lavoro privato. In primo luogo, l’orientamento prospettato dall’indirizzo della Corte di Cassazione citato, e posto a fondamento della difesa del militare, risulta minoritario, a dir del collegio amministrativo, nel panorama giurisprudenziale che si è occupato della possibile rilevanza della diffamazione, in quanto, così come rilevato in senso critico da diversi autori, il reato di diffamazione non presuppone affatto la divulgazione nell’ambiente sociale e, quindi, la pubblicità della comunicazione, bensì la mera comunicazione che può essere privata e pure riservata.
La posizione del Garante
Per i partecipanti alla conversazione non vige alcun divieto di rivelazione né di divulgazione, ferma restando, naturalmente, la responsabilità per l’eventuale diffamazione insita nella divulgazione (Cass. Pen., Sez. V, n. 40022/2014), poiché, analogamente a quanto avviene per la normale corrispondenza, non può essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali l´eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi, ma agli stessi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio medesimo (Parere del Garante per la protezione dei dati personali, 12 luglio 1999).
La rivelazione fatta dal lavoratore rileva in sede disciplinare
Il Tar ha inoltre rilevato, prendendo spunto dalla dottrina, che i principi di libertà e segretezza della corrispondenza, sanciti dall’art. 15 Costituzione, non sono invocabili se il datore di lavoro abbia conosciuto il contenuto della comunicazione per la rivelazione che il partecipante alla comunicazione ne abbia fatto: la militare partecipante alla conversazione, infatti, ne aveva reso noto il contenuto all’amministrazione. Una volta che l’amministrazione ha conosciuto il contenuto della conversazione, reso appunto pubblico dall’altra interlocutrice, non poteva non tenerne conto ai fini della valutazione, che le è propria, in merito alla rilevanza disciplinare delle affermazioni rese dal militare.
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Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego
Come in qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, il contratto del dipendente della Pubblica Amministrazione prevede il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscono inosservanza degli obblighi contrattuali. La sanzione disciplinare non è che l’ultimo atto di una procedura i cui termini e le cui fasi sono scrupolosamente sanciti dalla legge e dai contratti di lavoro. Non si può fare a meno di sottolineare che, nella stragrande maggioranza dei casi, il mancato rispetto della procedura rende nullo tutto l’iter disciplinare. In relazione a quest’ultima situazione, l’Autore ha approfondito il procedimento sanzionatorio partendo dall’esame dei doveri dei dipendenti pubblici – con le relative responsabilità – passando poi ad analizzare le singole sanzioni disciplinari ed il rigido percorso per giungere all’applicazione delle stesse. In questo modo, il testo risulta importante sia per il datore di lavoro, che deve applicare le sanzioni, sia per il dipendente che si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, al fine di impostare correttamente la propria difesa. L’opera prende in considerazione le ultime modifiche in materia di procedimento disciplinare, con particolare riferimento alle nuove competenze degli Uffici procedimenti disciplinari, al rapporto tra il procedimento disciplinare e quello penale e alle nuove ipotesi di licenziamento disciplinare, novità tutte previste dal D.Lgs. n. 75/2017, dal D.Lgs. n. 118/2017 e dai Contratti Nazionali recentemente siglati. La modulistica ad uso del Responsabile della struttura e dell’Ufficio procedimenti, disponibile anche online in versione compilabile, completa il volume. Livio BoieroAttualmente Dirigente regionale, è stato Vice Segretario del Comune di Venaria Reale.
Livio Boiero | 2020 Maggioli Editore
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