Il ricorso dei 26 militari no vax è stato accolto dai giudici amministrativi sulla base di quanto stabilito dall’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, il quale, al comma 1, prevede che “prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie“.
I ricorrenti inoltre sollevano dubbi di legittimità dell’art. 2 decreto legge n. 172/2021 che impone l’obbligo vaccinale al personale della difesa.
Il TAR quindi sospende l’efficacia dei provvedimenti sospensivi impugnati e fissa al 16 marzo 2022 la trattazione collegiale in camera di consiglio.
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