Slitta di un ulteriore anno la riforma dell’esame avvocato, il tirocinio dei magistrati ridotto a 12 mesi. In sede di conversione del d.l. milleproroghe introdotte novità in ambito giustizia. Al decreto Milleproroghe nel suo insieme, abbiamo dedicato l’articolo Conversione Milleproroghe: arriva il sì dalla Camera.
Indice
- 1. Tirocinio dei magistrati nel Milleproroghe 2025
- 2. Proroga in ambito di patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori nel Milleproroghe 2025
- 3. Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nel Milleproroghe 2025
- 4. Proroga di termini sulla esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia nel Milleproroghe 2025
- 5. Rispristino delle sezioni distaccate insulari nel Milleproroghe 2025
- 6. Intercettazioni attraverso infrastrutture digitali interdistrettuali
- 7. Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia
- 8. Fuori ruolo dei magistrati
- 9. Interpretazione autentica sul ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato in quiescenza dopo procedimento penale
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1. Tirocinio dei magistrati nel Milleproroghe 2025
L’articolo 10, comma 1, limita la durata del tirocinio per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento agli idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Si estende quindi l’operatività dell’articolo 1, comma 381, legge di bilancio 2023, al tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Con la conseguenza della riduzione a 12 mesi, rispetto ai 18 mesi ordinariamente previsti, del periodo di tirocinio previsto dall’art. 18 del decreto legislativo n. 26/2006.
2. Proroga in ambito di patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori nel Milleproroghe 2025
Il comma 2-bis dell’articolo 10, proroga di un altro anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012. Si interviene sull’art. 22 della legge forense, consentendo l’iscrizione all’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 13 anni (in luogo degli attuali 12 anni) dall’entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2026.
3. Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nel Milleproroghe 2025
Il comma 2-ter dell’articolo 10, introdotto nel corso dell’iter parlamentare che ha portato la conversione del d.l. n. 202/2024 in legge, differisce di un anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno in vigore a decorrere dalla sessione d’esame 2026 anziché dalla sessione 2025. Viene altresì soppresso il requisito del conseguimento di un punteggio complessivo a 105 per il superamento della prova orale.
4. Proroga di termini sulla esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia nel Milleproroghe 2025
Il comma 3 dell’articolo 10 differisce fino al 1° gennaio 2026 l’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia, costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un’amministrazione ad un’altra.
5. Rispristino delle sezioni distaccate insulari nel Milleproroghe 2025
L’articolo 10, commi da 4 a 6, proroga l’operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025.
6. Intercettazioni attraverso infrastrutture digitali interdistrettuali
L’articolo 10, comma 7, proroga alla data del 31 dicembre 2025 il termine a decorrere dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per realizzare le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali. Le suddette infrastrutture sono state individuate col DM 6 ottobre 2023 e il nuovo termine del 31 dicembre 2025 è stato stabilito tenendo conto dell’aggiornato stato di avanzamento delle operazioni di implementazione delle infrastrutture digitali interdistrettuali.
7. Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia
Il comma 8 dell’articolo 10 proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia. Interviene, quindi, sulle limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.
8. Fuori ruolo dei magistrati
L’articolo 10, comma 8-ter, statuisce l’applicazione della riforma in materia di ricollocamento a seguito dell’assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali, presso amministrazioni pubbliche titolari di interventi PNRR, unicamente agli incarichi assunti a seguito del 31 agosto 2026. Il comma 4 reca una norma transitoria per la quale la riforma è operativa unicamente verso gli incarichi assunti dopo l’entrata in vigore della legge in disamina.
9. Interpretazione autentica sul ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato in quiescenza dopo procedimento penale
L’articolo 10-bis, inserito durante l’iter di conversione, contiene una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 66/2004 sui termini di presentazione della domanda e di ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso ovvero collocato in anticipo in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento o con un decreto di archiviazione. L’interpretazione offerta, con effetto retroattivo, si orienta nel senso che il termine di decadenza ivi posto è operativo verso le sole domande di cui all’articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati, ovvero in quiescenza, alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. In base alla norma di interpretazione autentica in disamina, pertanto, il termine di decadenza non trova operatività nei confronti dei dipendenti sospesi dal servizio oppure dalla funzione.
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