Il decreto cd. milleproroghe (d.l. n. 202/24) ha concluso il proprio iter di conversione in legge il 20 febbraio scorso, nel corso del quale sono stati introdotti alcuni emendamenti in tema di misure per la disabilità. Al decreto Milleproroghe nel suo insieme, abbiamo dedicato l’articolo Conversione Milleproroghe: arriva il sì dalla Camera. Per approfondimenti sul tema, consigliamo il volume Manuale pratico per invalidità civile, inabilità, disabilità e persone non autosufficienti.
Indice
- 1. Differimento di termini della nuova disciplina delle persone con disabilità
- 2. Regolamento sui criteri per l’accertamento della disabilità connessa all’artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle brancopatie e alle malattie oncologiche
- 3. Termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in tema di disabilità
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1. Differimento di termini della nuova disciplina delle persone con disabilità
Le lettere a), e) ed f) del comma 2 dell’articolo 19-quater, inseriti nel corso dell’iter parlamentare che ha portato alla conversione in legge del decreto-legge n. 202/2024, differiscono al 1° gennaio 2027 il termine di decorrenza dell’applicazione, nel territorio nazionale, della disciplina sui nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità (procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale), mentre la lettera b) del medesimo comma differisce al 30 novembre 2026 il termine per l’adozione del regolamento ministeriale inerente al suddetto procedimento valutativo di base. Con riferimento al differimento dell’applicazione della nuova disciplina, la lettera c) del comma 2 e il comma 1 dell’articolo in disamina prevedono, rispettivamente, il prolungamento, fino al 31 dicembre 2026, della sperimentazione della stessa nuova disciplina negli ambiti territoriali già individuati e l’ampliamento (dal 30 settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2026), di questi ultimi, mentre la lettera d) del comma 2 rimodula i termini temporali di alcune norme transitorie e finali. La disciplina, oggetto del differimento di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2, sui nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità, prevede un procedimento di valutazione di base e un procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, con connesso budget di progetto. Il primo procedimento è svolto dall’INPS ed è valido al fine del conseguimento delle prestazioni sociali, socioassistenziali e sociosanitarie inerenti alle condizioni in tal modo accertate, con esclusione delle prestazioni di indole previdenziale. Al riconoscimento della condizione di disabilità in base al suddetto procedimento consegue pure la possibilità di richiesta dell’avvio del secondo procedimento summenzionato. La novella di cui alla lettera b) del comma 2 differisce al 30 novembre 2026 il termine per l’adozione del regolamento ministeriale relativo alla ridefinizione dei singoli criteri per la valutazione di base. La norma prevede che il regolamento in argomento aggiorni le definizioni, i criteri e le modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile; definisca le modalità per ricondurre l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini scolastici all’interno del procedimento per la valutazione di base. Tale regolamento deve essere adottato dal Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l’INPS. I due nuovi procedimenti generali summenzionati sono già oggetto di sperimentazione negli ambiti territoriali delle seguenti province: Brescia; Catanzaro; Firenze; Forlì-Cesena; Frosinone; Perugia; Salerno; Sassari; Trieste. Con riferimento al suddetto differimento dell’applicazione, a livello nazionale, della nuova disciplina, la novella di cui alla lettera c) del comma 2 estende fino al 31 dicembre 2026 il periodo della sperimentazione. Inoltre, il comma 1 dell’articolo in commento estende, fino al 31 dicembre 2026, l’ambito territoriale della sperimentazione, ampliandola ai territori delle province (o province autonome) ivi elencate. La lettera d) del comma 2 rimodula i termini temporali di alcune norme transitorie e finali:
- si novella la disposizione che, con riferimento agli individui con disabilità, garantisce in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025, sostituendo quest’ultimo termine con quello del 31 dicembre 2026;
- si riformula, con omologo differimento temporale, la norma di salvezza delle prestazioni, dei servizi, delle agevolazioni e dei trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia in ogni caso stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2025 (ora entro il 31 dicembre 2026) in ambito di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile, di sordocecità o ai sensi della L. n. 104/1992, e delle domande di accertamento presentate entro il medesimo termine oggetto ora di differimento;
- si novella, con omologo differimento temporale, la norma che, per le revisioni e le revoche delle prestazioni già riconosciute, dispone l’operatività fino al 31 dicembre 2025 (ora, quindi, fino al 31 dicembre 2026) delle condizioni di accesso e dei sistemi valutativi in vigore già al 30 giugno 2024;
- si novella la norma transitoria che individua due fattispecie ove l’applicazione dell’istituto del progetto di vita (e della previa valutazione multidimensionale) è consentita anche senza il previo svolgimento della valutazione di base, sostituendo, per la definizione di tali fattispecie, il termine del 1° gennaio 2026 con 1° gennaio 2027.
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2. Regolamento sui criteri per l’accertamento della disabilità connessa all’artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle brancopatie e alle malattie oncologiche
L’articolo 19-quater, comma 3, inserito nel corso dell’iter parlamentare di conversione del d.l. n. 202/2024 in legge, prevede che, nelle more dell’adozione del regolamento previsto dal D.Lgs. n. 62/2024, sull’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia adottato un regolamento contenente i criteri per l’accertamento della disabilità connessa all’artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, nei territori in cui è prevista la sperimentazione dei nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità. Detto regolamento deve essere adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in argomento. L’articolo 12 del decreto legislativo succitato, al comma 1, prevede l’adozione di un regolamento del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentito l’INPS, che aggiorni le definizioni, i criteri e le modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile, previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992. L’adozione di tale regolamento è stata differita, ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo in disamina, dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026. Il comma 7-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 71/2024 prevede che, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, per consentire la sperimentazione di cui all’articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del medesimo decreto legge e dal comma 1 dell’articolo in disamina, con regolamento da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo n. 62/2024. La fase di sperimentazione è prevista dal 1° gennaio 2025 e la relativa durata è stata estesa da 12 a 24 mesi, a opera del comma 1, lettera c), dell’articolo in commento, quindi fino al 31 dicembre 2027. La disciplina sui nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità, oggetto della sperimentazione, prevede un procedimento di valutazione di base e un procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, con connesso budget di progetto. La procedura di sperimentazione è preordinata all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia, e di differenziazione di dimensioni territoriali, della nuova disciplina. Il comma in commento intende anticipare la definizione dei criteri di accertamento di determinate patologie e la loro specifica disciplina, considerata la proroga al 30 novembre 2026 per l’adozione dell’intero regolamento sull’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile, previsto dall’articolo 12, comma 1, decreto legislativo n. 62/2024.
3. Termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in tema di disabilità
Il comma 4 dell’articolo 19-quater, inserito in sede di conversione, differisce al 31 dicembre 2027 il termine di operatività della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, al contempo conferendo alla medesima ulteriori funzioni di supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, e stanziando a detto fine 900.000 euro per l’anno 2027, tramite una riduzione di pari importo del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità. Detta Segreteria, istituita da un d.P.C.m. del 2018 come ufficio al servizio della soppressa “Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità”, è stata trasformata dall’art. 4-bis, c. 1, D.L. n. 77/2021, in una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri operante presso il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità. Per garantire un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, si prevede la proroga fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria è chiamata a fornire il proprio supporto amministrativo pure nella gestione dei rapporti col Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
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