Il delitto di estorsione si configura quando si minaccia di ostacolare il rinnovo dei contratti a termine per ottenere richieste illecite? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: la sussistenza del delitto di estorsione nel caso di specie
Il Tribunale di Palermo, sezione del riesame, rigettava una richiesta di riesame, confermando un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese con cui era stata applicata nei confronti dell’indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) ed estorsione aggravata (art. 629 c.p.).
Ciò posto, avverso questa decisione l’accusata, per il tramite del suo difensore, ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, si deduceva la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al delitto di estorsione.
In particolare, secondo il ricorrente, pur avendo il Tribunale delimitato l’ambito delle estorsioni a sei ipotesi in cui i lavoratori sarebbe stati minacciati, a rapporto in corso, del mancato rinnovo del contratto nel caso non avessero restituito in tutto o in parte la retribuzione, occorreva evidenziare come in nessuno dei casi menzionati il dipendente avesse dichiarato di aver subito la minaccia del licenziamento, tenuto conto altresì del fatto che, trattandosi di contratti legati all’annualità scolastica, il docente non aveva un diritto al rinnovo contrattuale. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di estorsione la condotta di chi, avendo la possibilità di intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti di una cooperativa, per costringere questi ultimi a soddisfare richieste illecite, minacci di interferire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti, senza che ciò trovi alcuna giustificazione sul piano delle scelte aziendali (Sez. 2, n. 11123 del 18/01/2024).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il delitto di estorsione si configura quando si minaccia di ostacolare il rinnovo dei contratti a termine per ottenere richieste illecite.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di quell’indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che integra il delitto di estorsione la minaccia di interferire sul rinnovo dei contratti a termine per costringere i dipendenti a soddisfare richieste illecite, senza che ciò trovi una giustificazione aziendale.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di codesto approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di siffatto illecito penale ove si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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