Circolare F.L. 20/2007
OGGETTO: Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 – Interventi urgenti in materia economico-finanziaria,
per lo sviluppo e l’equità sociale- Sostegno straordinario comuni in dissesto.
1. Premessa
L’articolo 24 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, ha previsto un sostegno straordinario ai comuni in dissesto tramite il trasferimento di una somma pari ad € 150 milioni.
Di seguito si precisano i criteri cui gli enti dissestati si dovranno attenere per l’utilizzo del predetto contributo.
- Requisiti soggettivi
Gli enti destinatari del contributo straordinario sono i comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario successivamente al 31 dicembre 2002 ed in dissesto al momento dell’entrata in vigore del decreto in oggetto, ai quali sarà comunicato direttamente il contributo spettante, con apposita nota.
- Intervento complessivo di 150 milioni
La somma messa a disposizione viene ripartita nei limiti della massa passiva accertata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2006, al netto di altri eventuali contributi statali e regionali previsti da precedenti disposizioni.
Tale somma dovrà essere utilizzata per pagamenti da effettuarsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2007, dopo tale data le somme non utilizzate dovranno essere riversate al bilancio dello Stato con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell’entrata.
Le eventuali economie saranno ridistribuite agli Enti nel caso in cui il contributo spettante, a seguito del riparto, risulti inferiore rispetto alla massa passiva.
- Finalità intervento
Il comma 1 dell’articolo 24 indica che il fine dell’intervento legislativo è quello di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006.
Si rammenta che il dissesto finanziario è disciplinato dal titolo VIII, capo II del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; quanto indicato dal decreto legge 159 del 1 ottobre 2007 è esclusivamente riferito alle modalità di utilizzo del contributo straordinario.
I debiti che possono rientrare nella massa passiva della liquidazione, infatti, sono quelli correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio aventi le caratteristiche indicate dagli articoli 252, comma 4 e 254, comma 3, del citato Testo Unico.
Come disposto dall’articolo 5, comma 2, della legge 28 maggio 2004, n. 140 ai fini dell’applicazione dei predetti articoli si intendono compresi tutti i debiti pur, se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente alla data del 31 dicembre precedente l’ipotesi ma non oltre quella del rendiconto finale.
Per consolidata giurisprudenza il debito oggetto di sentenza diviene certo liquido ed esigibile al momento del deposito della stessa in cancelleria, ne deriva che solo ai fini dell’utilizzo del contributo in oggetto il deposito deve essere avvenuto entro il 31 dicembre 2006.
Trattandosi di contributo straordinario lo stesso può essere destinato indistintamente al pagamento di debiti per spese correnti e di investimento, non rilevando nella circostanza il limite introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 circa il divieto di indebitamento per finanziare le spese correnti.
5. Modalità semplificata
Il comma tre dell’articolo 24 prevede espressamente che, nel caso di adozione della procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del Testo Unico, la somma erogata dallo Stato rientri tra le risorse finanziarie messe a disposizione del Comune per le transazioni che dovranno essere definite dall’Organo straordinario della liquidazione ed erogate entro il 31 dicembre 2007.
Si potrebbero prospettare i seguenti casi:
- l’Ente ha già aderito alla semplificata indicando l’importo delle risorse proprie che intende destinare alla procedura;
- l’Ente ha già aderito alla semplificata e le risorse liquide sono già state accreditate sul conto della liquidazione ed utilizzate per il pagamento delle transazioni;
- La procedura semplificata non è stata ancora applicata e in tal caso si ritiene indifferibile la sua adozione sia da parte dell’O.S.L. che dell’Ente.
Si ritiene che per il principio di equità e in base a quanto indicato dal comma 7 dell’articolo 258 del Testo Unico, nel caso in cui l’Ente abbia già anticipato a carico del proprio bilancio delle somme per il pagamento delle transazioni, in caso di eccedenza del contributo, è restituita all’ente locale la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.
- Squilibrio della gestione vincolata
Il comma 4 dell’articolo 24 stabilisce inoltre che, con le eventuali risorse che residuano dopo il pagamento dei debiti transatti, l’ente può procedere al pagamento dei residui passivi di cui all’articolo 255, comma 10 del Testo Unico, relativi ad investimenti.
Vale a dire che esaurita la liquidazione della procedura semplificata o nel caso di mancata adozione della stessa, l’Organo straordinario della liquidazione dovrà devolvere la somma residua all’Ente affinché questi, previa specifica e dettagliata attestazione, possa pagare i debiti di bilancio per investimenti, accertati sempre alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio, per i quali i relativi residui attivi vincolati sono stati utilizzati in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti e non è stata possibile la ricostituzione della consistenza delle somme vincolate nei termini di legge.
- Modalità ordinaria
Il comma 5, infine, contempla il caso in cui l’Organo straordinario della liquidazione e l’Ente non intendano applicare la procedura semplificata, prevedendo l’impiego del contributo per il pagamento dello squilibrio della gestione vincolata, come meglio specificato al punto precedente, e la possibilità del pagamento dei debiti per i quali esiste titolo esecutivo o una procedura esecutiva estinta.
Di conseguenza nel caso di applicazione della procedura ordinaria prevista dall’articolo 256 del Testo Unico, la normativa che si commenta prevede la possibilità per l’Ente di finanziare lo squilibrio della gestione vincolata e per l’Organo straordinario della liquidazione di utilizzare il contributo solo ed esclusivamente per la liquidazione dei suddetti debiti che, comunque, può avvenire solo mediante la stipula di una transazione che preveda il pagamento del 60% del debito accertato lasciando intendere che la somma residua potrà essere pagata secondo le modalità ordinarie, previste dall’articolo 256 del Testo Unico, solo dopo l’approvazione del piano di estinzione.
Questa precisazione preclude l’utilizzo del contributo per il pagamento degli acconti previsti dall’articolo 256, commi 4 e 5, del Testo Unico per tutti gli altri debiti per i quali non vi sia stata una specifica pronuncia del Giudice.
- Rendicontazione
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 158 del Testo Unico, per tutti i contributi straordinari assegnati da Amministrazioni pubbliche agli Enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all’Amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del Segretario comunale e del Responsabile del servizio finanziario.
La suddetta attestazione dovrà essere sottoscritta anche dall’Organo straordinario della liquidazione ed allegata al piano di estinzione da presentare a questo Ministero per l’approvazione ai sensi dell’articolo 256, comma 7 del Testo Unico, ovvero se già presentato, la stessa dovrà essere inviata anche a questa Direzione.
La presente circolare viene trasmessa alle Prefetture esclusivamente per posta elettronica. Si prega pertanto, di fornire un cortese cenno di avvenuta ricezione al seguente indirizzo di posta elettronica: “
finloc@interno.it”.
Roma, 15 ottobre 2007
IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)
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