Il Ministro Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche;
Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente l’approvazione del regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni d’origine dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, concernente modalita’ e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee, in particolare l’art. 4, comma 3, cosi’ come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;
Considerato che ai sensi dell’art. 38, par. 6, del reg. (CE) n. 479/2008, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni relative alla procedura nazionale preliminare per il conferimento della protezione delle DOP e IGP per conformarsi con le disposizioni dello stesso art. 38 entro il 1° agosto 2009;
Considerato che ai sensi dell’art. 49, par. 1, del reg. (CE) n. 479/2008, relativamente alle modifiche dei disciplinari, si applicano per analogia le richiamate disposizioni comunitarie previste per il conferimento della protezione, fatte salve le modifiche che non comportano alcuna modifica al documento unico, di cui al paragrafo 3 dello stesso art. 49 del reg. (CE) n. 479/2008, per le quali si applica una procedura semplificata;
Considerato che ai sensi dell’art. 50 del reg. (CE) n. 479/2008, relativamente alla cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, e che ai sensi dell’art. 28 del reg. (CE) 607/2008, relativamente alla conversione di una DOP a IGP, si applicano per analogia le disposizioni procedurali previste per il conferimento della protezione, fatte salve le opportune differenziazioni riguardanti le relative condizioni e modulistiche;
Considerato altresi’ che ai sensi del reg. (CE) n. 479/2008 restano in vigore le disposizioni nazionali che non contrastano con lo stesso reg. (CE) n. 479/2008;
Considerato che ai sensi dell’art. 53 del citato reg. (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le spese sostenute per l’esame delle domande di protezione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione relative alle DOP e IGP di cui trattasi;
Considerato altresi’ che ai sensi dell’art. 72, par. 1, del citato reg. (CE) n. 607/2009, a titolo transitorio ed a determinate condizioni, per le denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche riconosciute a livello nazionale, conformemente alla procedura di cui all’art. 38, par. 5, del reg. (CE) n. 479/2008, i relativi vini possono essere etichettati in conformita’ alle disposizioni di cui al capo IV del citato reg. (CE) n. 607/2009;
Ritenuto pertanto di dover adottare, nelle more della modifica della citata legge n. 164/1992, le disposizioni nazionali procedurali applicative della richiamata normativa comunitaria, a superamento delle disposizioni nazionali preesistenti e nel contempo attuando un’opportuna armonizzazione con le citate disposizioni nazionali che restano in vigore;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2009;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per soggetto richiedente, il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione di una denominazione di origine o una indicazione geografica di cui all’art. 37 del reg. CE n. 479/2008;
b) per Ministero, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) per regione, la competente regione o provincia autonoma, ovvero le competenti regioni o province autonome, sul cui territorio insiste la produzione interessata alla protezione;
d) per Comitato, il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – Sezione interprofessionale, di cui all’art. 17 della legge n. 164/1992;
e) quando non diversamente specificato, per Denominazione, indistintamente «Denominazione di Origine Protetta» (DOP) ovvero «Indicazione Geografica Protetta» (IGP);
f) per «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» (DOCG) e «Denominazione di Origine Controllata» (DOC), le «menzioni
tradizionali» italiane di cui all’art. 54, par. 1, lettera a) del reg. CE n. 479/2008, utilizzate per indicare che i prodotti in questione recano una DOP.
Art. 2.
Soggetto richiedente
1. Il soggetto legittimato a presentare la domanda di protezione per una DOP o IGP ai sensi del reg. (CE) n. 479/2008 e’ qualunque Associazione di produttori, costituita dall’insieme dei produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19 della legge n. 164/1992. Possono far parte dell’Associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purche’ rappresentanti gli interessi della relativa Denominazione.
2. L’Associazione di cui al comma 1 deve:
a) essere costituita ai sensi di legge;
b) avere tra gli scopi sociali la registrazione a livello Comunitario della Denominazione per la quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della Denominazione interessata, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto o nell’atto costitutivo;
c) essere espressione dei produttori vitivinicoli della produzione interessata;
d) fermo restando lo scopo sociale, impegnarsi a non sciogliersi prima della registrazione della Denominazione interessata a livello Comunitario.
Art. 3.
Pluralita’ di richieste per un’unica denominazione
1. Nel caso in cui siano presentate piu’ istanze per la stessa Denominazione la regione provvede ad individuare il soggetto maggiormente rappresentativo, sia in termini di produzione, sia di numero di imprese vitivinicole.
Art. 4.
Documentazione da presentare
1. Il soggetto di cui all’art. 2 presenta la domanda di protezione della Denominazione, contenente tutti gli elementi di cui all’art. 35, par. 1, del reg. (CE) n. 479/2008, al Ministero – Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualita’ e la tutela del consumatore – Ufficio SACO IX, per il tramite della regione.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
b) delibera assembleare dalla quale risulti la volonta’ dei produttori di presentare istanza per la protezione della Denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto;
c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che rappresentino:
in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica delimitata nell’ambito della DOC di provenienza, almeno il cinquantuno per cento dei viticoltori iscritti all’albo ed almeno il cinquantuno per cento della superficie totale iscritta all’albo dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva nell’ultimo biennio;
in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio;
in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio;
in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio;
d) in caso di Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 19 della legge n. 164/1992, l’elenco sottoscritto puo’ essere sostituito dal verbale dell’assemblea degli associati che comprovi il requisito di rappresentativita’ di cui alla lettera c);
e) disciplinare di produzione, da compilare in conformita’ allo schema di cui all’art. 14, comma 2;
f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all’art. 35, par. 1, lettera d) del reg. (CE) n. 479/2008, redatto in conformita’ al modello di cui all’Allegato II del reg. (CE) n. 607/2009;
g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualita’ e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualita’, la notorieta’ o altra caratteristica specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal disciplinare, con particolare riguardo a:
le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l’origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l’esposizione e l’altitudine;
le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densita’ di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed irrigazione;
le rese per ettaro espresse in quantita’ di uve e di vino finito, pronto per l’immissione al consumo, tenendo conto delle rese ottenute nei cinque anni precedenti;
il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna tipologia;
le tecniche e le modalita’ di elaborazione specifiche e le eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle vigenti norme comunitarie;
le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino, nonche’ il titolo alcolometrico volumico totale minimo, richiesti per il consumo;
in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della denominazione, alla garanzia dell’origine ed all’espletamento dei controlli;
per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC di provenienza;
h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o documenti commerciali, atta a comprovare l’uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale;
i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti informazioni:
livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura produttiva;
potenzialita’ produttiva del territorio e di commercializzazione del prodotto;
l) cartografia in scala adeguata a consentire l’individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
m) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le spese a norma dell’art. 53 del reg. (CE) n. 479/2008. L’importo e le modalita’ di versamento della predetta tassa sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i), deve essere presentata anche in formato elettronico. La documentazione di cui al comma 2, lettera l), puo’ essere presentata in formato elettronico, anche come quadro d’insieme.
4. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in regola con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell’imposta di bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante dell’Associazione richiedente. La stessa domanda e’ presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.
Art. 5.
Disciplinare di produzione
1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:
a) tutti gli elementi di cui all’art. 35, par. 2, del regolamento (CE) n. 479/2008;
b) gli eventuali elementi idonei all’identificazione della Denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione devono essere comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.
2. Il segno o logo di cui al comma 1, lettera b) deve possedere i requisiti della originalita’, della capacita’ distintiva e della conformita’ ai principi della legislazione vigente riguardanti l’ordine pubblico ed il buon costume.
3. L’utilizzazione di un marchio gia’ registrato puo’ essere consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell’esplicita rinuncia a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento della Denominazione interessata.
Art. 6.
Esame domanda da parte della regione
1. Entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la regione, previo pubblicazione dell’avviso relativo all’avvenuta presentazione della stessa domanda sul B.U.R., effettuate le opportune consultazioni sul territorio, accerta e valuta:
a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentativita’, con particolare riguardo, per i casi di cui all’art. 4, lettera d), alla documentazione comprovante l’esercizio delle deleghe;
b) la completezza della documentazione come individuata all’art. 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni previste dal reg. (CE) n. 479/2008;
c) la rispondenza del disciplinare alle norme del reg. (CE) n. 479/2008, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.
2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla regione adeguati elementi di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero la mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi, comporta il parere negativo sulla domanda da parte della regione.
3. Terminata l’istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la regione trasmette al Ministero la documentazione di cui all’art. 4, corredata dal proprio parere e dall’estratto del B.U.R. contenente l’avviso di cui al comma 1.
Art. 7.
Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato
1. Entro quarantacinque giorni dalla presa in carico della documentazione di cui all’art. 6, comma 3, il Ministero e il Comitato verificano la completezza e la rispondenza della stessa documentazione alle disposizioni del reg. (CE) n. 479/2008, delle relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme nazionali.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il Ministero, d’intesa con il Comitato, la regione ed il soggetto richiedente, convoca entro sessanta giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in particolare la data, l’ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita altresi’ la regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare – con evidenze oggettive, fornite preliminarmente all’inizio della riunione di pubblico accertamento – la massima divulgazione dell’evento anche mediante la diramazione di avvisi, l’affissione di manifesti o altri mezzi equivalenti. Le modalita’ e l’ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con l’areale interessato dalla produzione.
3. Scopo della riunione di pubblico accertamento e’ quello di permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della dichiarazione di cui all’art. 38, paragrafo 5, lettera b) del reg. (CE) n. 479/2008, di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal regolamento in questione.
4. Alla riunione di cui al comma 2, aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della discussione, partecipano, almeno un rappresentante del Comitato e almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della regione, con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la riunione.
5. Successivamente alla riunione di pubblico accertamento, il Comitato nella prima riunione plenaria utile, esprime il proprio parere sulla domanda e formula la proposta di disciplinare aggiornata.
6. Qualora, in caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, nonche’ nel merito di taluni aspetti connessi al procedimento di cui al presente articolo, si renda necessaria una valutazione congiunta con la regione, il Ministero, anche su richiesta della stessa regione, convoca una Conferenza dei servizi, alla quale puo’ assistere il soggetto richiedente. In caso di esito negativo della Conferenza, il procedimento e’ da ritenersi concluso e contro il relativo provvedimento e’ ammesso il ricorso in sede giurisdizionale.
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