Dall’affidamento monogenitoriale all’affidamento condiviso: profili evolutivi
La problematica dell’affidamento dei minori nei casi di separazione e divorzio, nonché di disgregazione
della famiglia di fatto, negli ultimi decenni è stata oggetto di molteplici riforme, sino all’affermazione
della parificazione delle figure genitoriali, in riferimento all’educazione ed alla crescita della prole, nonostante l’intervenuta cessazione del rapporto coniugale ed affettivo.
Nel panorama legislativo italiano, sulla scia delle molteplici rivoluzioni sociali che hanno interessato
la famiglia negli anni ’60, vanno sicuramente presi in considerazione, primariamente, due
fondamentali interventi legislativi: la l. n. 898 del 1970 e la l. n. 151 del 1975.
La prima, la cosiddetta “legge sul divorzio”, facendo venire meno il principio sino ad allora indiscusso
della indissolubilità del vincolo coniugale, cominciava ad affermare un nuovo assetto della
materia dell’affidamento della prole.
Solo a partire dalla richiamata legge n. 898/1970, infatti, quale criterio informatore dell’intero sistema,
si impone il superiore interesse morale e materiale della prole.
La seconda, la l. 151/1975, intervenne in maniera obiettivamente più ampia, riformando l’intero
ambito del diritto di famiglia sulla base delle evoluzioni sociali intervenute negli ultimi anni e che
resero necessarie, e non più procrastinabili, delle modifiche sul piano legislativo (1).
(1) B. De Filippis, L. Landi, A.L. Lettieri, L’affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio, II ed., Cedam, 2013, pp. 6-7.
L’art. 36 della riforma del diritto di famiglia modificò, nello specifico, l’art. 155 del codice civile
(ulteriormente modificato dalla legge n. 54 dell’8 febbraio 2006 e dal d.lgs. n. 154/2013, Riforma filiazione),
disponendo che, in caso di separazione, la prole fosse affidata in via prioritaria al genitore ritenuto, secondo la valutazione del giudice, quello più idoneo alla crescita morale e materiale dei figli.
Il genitore non affidatario, posto su un piano asimmetrico, conservava poteri decisori, di portata
residuale, con esclusivo riferimento alle scelte di straordinaria amministrazione.
Il mantenimento diretto e indiretto
La disciplina relativa al mantenimento dei figli minori, come detto, ha subito una significativa
trasformazione in conseguenza della entrata in vigore della legge n. 54/2006.
La modifica ha principalmente riguardato il modo in cui ciascun genitore deve contribuirvi atteso
che, prima della riforma, il rapporto economico con la prole era prerogativa assoluta del solo genitore
affidatario.
La novella, infatti, ha introdotto nell’ordinamento la possibilità del mantenimento diretto.
I genitori, in seguito alla riforma, al fine di soddisfare a pieno le esigenze della prole, possono essere
tenuti a due distinte modalità di mantenimento: diretto o indiretto.
Il mantenimento diretto rappresenta una delle principali novità introdotte nell’ordinamento attraverso
la riforma della l. 54/2006.
Detta modalità di assolvimento prevede la possibilità, per il genitore, di occuparsi direttamente del mantenimento del minore e di provvedere alle sue esigenze per il periodo in cui lo ha presso di sé collocato.
Cos’è l’alienazione parentale?
La privazione genitoriale consiste nell’allontanamento di una o di entrambe le figure genitoriali dal vissuto della prole che, in ipotesi più gravi, può degenerare nella definitiva frattura del rapporto genitore-figlio.
Le conseguenze che si determinano sono duplici: da un lato al genitore sarà impedito l’esercizio della
responsabilità di cui è titolare e, dall’altro, il minore vedrà compromesso il suo inviolabile diritto
alla bigenitorialità, principio cardine della riforma dell’anno 2006.
L’art. 337-ter c.c., come già evidenziato, dispone che il figlio minorenne ha diritto di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi […]”, anche dopo l’avvento della crisi familiare.
Indipendentemente dall’unità familiare, dunque, il minore, in nome del proprio diritto alla bigenitorialità,
solennemente sancito dalla norma in esame, ha diritto di godere, sia dal punto di vista affettivo
sia in termini di cura, educazione e istruzione, della costante presenza, nel proprio vissuto quotidiano
ed affettivo, di entrambe le figure genitoriali.
Vale senz’altro evidenziare, ancora una volta ed in proposito, che la bigenitorialità può dirsi effettivamente
realizzata solo quando vi sia una effettiva compartecipazione dei genitori alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del figlio (Cass., sez. I, 20 giugno 2012, n. 10174), risultato conseguibile se, e solo se, si riconosca un corrispondente ed equilibrato accesso di entrambi i genitori alla vita e al quotidiano del minore.
Va, infatti, considerato che il diritto del figlio a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte del genitore può trovare realizzazione soltanto se il secondo sia posto e mantenuto in grado di svolgere il proprio ruolo.
I presenti contributi sono tratti da
L’affidamento del minore
Con taglio pratico e utili formule, l’opera è un’analisi delle criticità legate all’affidamento del minore.Attraverso il supporto degli orientamenti giurisprudenziali e di consigli operativi, si offrono le soluzioni ai principali quesiti relativi al diritto alla bigenitorialità, all’affidamento in caso di disgregazione del nucleo familiare, all’assegnazione della casa coniugale e all’utilizzo di questa quale forma di tutela della prole.Si affrontano altresì le questioni del mantenimento e dei criteri per la sua determinazione, dell’ascolto del minore e dell’alienazione parentale.Damiano MarinelliAvvocato cassazionista (marinelli@areaconsulenze.it), arbitro e mediatore, docente di diritto privato e di diritto della mediazione e dell’arbitrato presso l’università eCampus e presso corsi attivati dalle università di Padova, Firenze e Siena. È anche formatore accreditato dal ministero della giustizia. È presidente dell’Associazione Legali Italiani (www.associazionelegaliitaliani.it)Luciano Natale VinciAvvocato del Foro di Matera, svolge la professione forense dall’anno 2005, dividendosi tra i due studi di cui è titolare, in Roma e in Policoro (MT). Impegnato nel diritto di famiglia e nella tutela dei minori sin dall’inizio dell’attività professionale, dall’anno 2011 è cultore di Diritto Privato presso l’Università eCampus.Dall’aprile 2016 è Presidente della Camera Minorile Distrettuale della Lucania e vanta la partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in materia giuridica familiare e minorile.
Damiano Marinelli, Vinci Natale Luciano | 2017 Maggioli Editore
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