Minore: profili di responsabilità penale

Redazione 24/11/17

L’imputabilità del bullo minorenne

 Pochissime sono le denunce penali, molti ragazzi non raccontano quello che stanno vivendo per paura di ritorsioni e di essere vessati ancora di più. Inoltre moltissimi reati vengono commessi da ragazzi infra-quattordicenni che per legge non sono imputabili e quindi non sono punibili.

Bisogna distinguere il minore di anni 14 dal minore tra i 14 ed i 18 anni.

Il minore di anni 14 non è mai imputabile penalmente tuttavia se viene riconosciuto socialmente pericoloso possono essere previste delle misure di sicurezza che come sapete non costituisco- no una pena e quindi si applica l’istituto della libertà vigilata o il ricovero in riformatorio. Prima del compimento di tale età, è astrattamente possibile sottoporre il bambino o ragazzino al cosiddetto processo di sicurezza, finalizzato all’applicazione di una misura di sicurezza, vale a dire una misura applicata dal giudice minorile che è limitativa della libertà personale e che può essere soltanto di due tipi: libertà vigilata e collocamento in comunità. Di fatto ciò non accade  mai o quasi mai. È per questo che si è detto “astrattamente possibile”.

Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere attraverso i consulenti professionali psichiatri. Per i giovani che hanno già compiuto i 18 anni di età, infatti, vige la presunzione di imputabilità, la quale si delinea, secondo il nostro  ordinamento, a norma dell’articolo 85 c.p., come la capacità del soggetto di intendere e volere al momento della commissione del reato.

Le misure precautelari applicabili ai minorenni

L’applicazione di misure precautelari non comporta mai una carcerazione (diversamente che per gli adulti) bensì una riduzione in vinculis più limitata presso i centri di prima accoglienza oppure presso l’abitazione familiare. Le misure precautelari applicabili ai minorenni sono:

  • l’arresto,
  • il fermo,
  • l’accompagnamento.

L’arresto in flagranza di reato operato dalla P.G. è sempre facoltativo e mai obbligatorio. Inoltre, l’esercizio di tale facoltà deve essere rapportato all’età e alla personalità del minorenne e alla gravità del fatto. Non opera dunque nel campo del diritto minorile la distinzione tra arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) e arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.) sussistente per i maggiorenni. Inoltre la soglia puniti- va è molto più alta di quella contemplata per gli imputati maggiorenni ed è fissata nel limite della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (li- mite di carattere quantitativo), così come pure nelle ipotesi del fermo e della custodia cautelare (art. 23).

La responsabilità dell’amministrazione scolastica e degli insegnanti

La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 12501/2000) stabilisce che la responsabilità del genitore e dell’insegnante sono concorrenti, di natura solidale e non tra loro alternative.

L’art. 28 Costituzione recita che «i funzionari e dipendenti dello Stato ed enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici».

Altro riferimento è l’art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 che disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente,  educativo e non docente: «La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle  istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di  dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza  sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».

Dal punto di vista  civilistico  trova  applicazione quanto  previsto dall’articolo 2048 c.c.  ovvero i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato da fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Quindi solo in relazione al proprio ruolo di vigilanza del sog- getto minore coinvolto. È una forma di responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.

La presunzione di responsabilità può essere superata fornendo la dimostrazione che il soggetto preposto alla sorveglianza non abbia potuto impedire il verificarsi del danno, nonostante la predisposizione delle necessarie cautele, provando che la vigilanza sia stata esercitata nella misura dovuta, anche attraverso la preventiva adozione di concrete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare una prevedibile situazione di pericolo. In giurisprudenza si ritiene che la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c. non è assoluta, come se si trattasse di responsabilità oggettiva, ma configura una responsabilità soggettiva aggravata in ragione dell’onere incombente all’insegnante o al precettore di fornire la prova liberatoria, onere che risulta assolto in relazione all’esercizio da accertarsi in concreto di una vigilanza adeguata all’età e al normale grado di comportamento dei minori loro affidati (Cass., 23 luglio 2003, n. 11453).

I presenti contributi sono tratti da

 

Bullismo e cyberbullismo dopo la L. 29 maggio 2017, n. 71

Alla luce delle nuove disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Legge 29 maggio 2017, n. 71), questo pratico fascicolo si configura come uno valido supporto per l’immediata soluzione alle principali criticità relative al Bullismo e Cyberbullismo e dà risposte chiare ai quesiti più frequenti: cosa bisogna intendere per bullismo? Quali condotte sono penalmente rilevanti e come si procede? Cosa prevede la nuova legge in materia di cyberbullismo e quali condotte configurano il reato? Come è possibile rimuovere i dati personali del minore diffusi in rete?Completato da itinerari giurisprudenziali e consigli operativi, il testo analizza in sole 82 pagine la materia.Maria Sabina Lembo Avvocato penalista e giornalista pubblicista. Autrice e curatrice di pubblicazioni giuridiche e multidisciplinari.

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