Minori e tribunali: le modalità di ascolto

Redazione 04/06/15

Risulta ormai chiaro  nelle normative comunitarie e nella legislazione nazionale il diritto di partecipazione, cosciente ed informata, del minoreai procedimenti che lo riguardano, con opportune cautele sulle modalità onde preservare la sua tranquillità e, dunque, con una distinzione “di massima” tra minori infradodicenni e minori ultradodicenni ai fini della verifica della capacità di partecipazione che, tuttavia, dovrà essere accertata nel singolo caso concreto.

 

Circa i metodi per l’effettuazione dell’audizione, si registra una notevole differenza tra le prassi (1) dei diversi tribunali dovuta alla discrezionalità riconosciuta al giudice minorile. 

L’ascolto può essere “diretto”, se effettuato personalmente dal magistrato che potrà, così, acquisire in forma immediata gli elementi utili per l’adozione dei provvedimenti oppure “indiretto”, a causa dell’età e personalità del minore o per altre circostanze di complessità, svolto da un organo delegato esperto, anche dei servizi sociali (2).
Anche nel caso in cui è il giudice a condurre l’audizione, questi potrà essere il magistrato togato ovvero, su delega, il giudice onorario. La scelta di chi dovrà procedere all’ascolto sarà effettuata sia per specifiche competenze che per la tutela della serenità del minore, soprattutto in relazione all’età, ad esempio per l’esigenza di interpretare, oltre al dato dialettico, anche quello fisico gestuale, per individuare i messaggi impliciti. 
In alcuni casi si è sperimentato un approccio più articolato, consistente in una prima fase di osservazione della relazione tra bambino e genitore e una seconda di acquisizione delle informazioni, necessariamente conservando lo stesso 
setting, per individuare come il bambino recepisce le attività condivise con ciascun genitore, potendo cosi emergere profili problematici dell’interazione familiare (3).

Il minore deve essere informato dei motivi dell’ascolto con le cautele necessarie a non turbare la sua serenità, sia in generale che nello specifico procedimento e precisando come le decisioni del giudice seguano a valutazioni di carattere globale delle vicende, per evitare un eccessivo carico di responsabilità del ragazzo. 
In quanto non considerato mezzo di prova ma mero atto processuale, 
il giudice potrà adottare tutte le cautele necessarie a proteggere il minore da turbamenti e condizionamenti esterni, anche prevedendo l’esclusione dei genitori e loro difensori, pur dovendo bilanciare queste esigenze con le garanzie del giusto processo ad esempio recuperando in tempo precedente o successivo all’audizione, il contraddittorio tra le parti (4)

Gli interessati potrebbero richiedere al giudice specifiche forme di documentazione ulteriore, come fonoregistrazione e videoregistrazione (5), stante la previsione, nell’ultimo comma dell’art.336 bis, della redazione di un processo verbale nel quale venga descritto il contegno del minore. In alcuni casi le altre parti, pur con una esclusione sostanziale, nel momento dell’audizione, hanno la possibilità di seguire l’incontro grazie all’uso dello specchio unidirezionale, eventualmente presente nella stanza (6).

Tenendo conto dei particolari contesti e delle problematiche che coinvolgono il bambino, il suo inserimento nel contesto giudiziario può facilmente sconfinare in fonte di ansia e di ulteriore disagio. Lo stesso intervento del Tribunale, dunque, deve essere il meno possibile invasivo e garantire l’adozione di tutte le precauzioni necessarie per lo svolgimento della procedura in modo sereno.

L’incontro può svolgersi in una stanza ludica, appositamente ricavata nel Tribunale, dove il bambino, soprattutto se di tenerissima età, avrà modo di tranquillizzarsi e ambientarsi, rispondendo più serenamente alle domande poste dal compagno di giochi. L’audizione può avvenire all’esterno quando presso la struttura giudiziaria non sia presente una stanza idonea o si vuole, semplicemente, mantenere il minore nella realtà che già gli appartiene per non alterare particolari situazioni di fragilità.

In altri casi il minore potrebbe essere presentato nella stanza dello stesso giudice per un colloquio, rispettoso del contesto psicologico emotivo del ragazzo. 
Si rivelano indispensabili per il corretto svolgimento della fase dell’ascolto, a tutela di tutte le parti coinvolte, ed in particolare del bambino, le linee guida redatte da ciascun Tribunale per i Minorenni, espressioni di prassi virtuose, frutto della proficua collaborazione di professionisti ed esperti del settore (7).

Sondaggio sui metodi e prassi utilizzate dai Tribunali per i Minorenni italiani per l’effettuazione dell’ascolto

Angelo Argese

Tratto da “Interesse del minore e procedure giudiziarie

 


(1) Si veda Le prassi giudiziali nei procedimenti di separazione e divorzio. Riflessioni ed approfondimenti dal C. S.M., 2007, Torino.

(2) Non si tratta propriamente di una consulenza tecnica d’ufficio ma dell’impiego di un ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c., non avendo, di norma, la sua attività, un contenuto valutativo ma solo acquisitivo. Potrebbe, invece, essere disposta una consulenza tecnica sui risultati dell’ascolto laddove gli elementi emersi richiedano una perizia.

(3) Si veda, sull’intero punto, M. Malagoli Togliatti, coordinatore, Linee Guida. L’ascolto del minore, www.ordinepsicologilazio.it.

(4) Particolarmente interessante risulta la vicenda presentata con ricorso n. 28945/95 alla CEDU e decisa con sentenza 10 maggio 2001. Una bambina di quattro anni dichiarava, in una audizione videoregistrata, di essere stata abusata da un uomo il cui nome coincideva con quello del convivente della madre e forniva altri dettagli per il riconoscimento. Il tribunale disponeva, quindi, in forma urgente, l’allontanamento dalla madre ritenuta incapace di tutelarla. Solo dopo numerose istanze veniva concesso agli avvocati della madre l’accesso agli atti e alla registrazione dell’audizione, potendosi, così, rilevare l’errore dovuto a omonimia. La Corte sottolinea come sia stata negata alla madre ogni possibilità di incidere sul processo decisionale.

(5) Il ricorso alle “dichiarazioni audiovisive rilasciate da minori che sono vittime e testimoni”  è anche incoraggiato dall’art. 66 delle Linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di bambino del 17 novembre 2010.

(6) Come previsto dall’art. 38 bis disp.att. c.c. recentemente introdotto.

(7) Si vedano i protocolli di Roma, Milano, Venezia, Salerno, Reggio Calabria, Varese, Campobasso, Verona, Vicenza, Lecce e altri Tribunali che hanno adottato o stanno per formalizzare, vademecum sulle modalità di gestione di queste delicate funzioni giudiziarie.

Redazione

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