Ai fini della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova a quali fatti si deve fare riferimento? Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Indice
1. La questione: i fatti da considerare per misura alternativa all’affidamento
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo l’applicazione nei suoi confronti della misura più contenitiva della detenzione domiciliare.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all’art. 47 Ord. pen., nonché vizio di motivazione. Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia
Formulario Annotato del Processo Penale
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione, rilevando che, ai fini della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva.
Nel giudizio prescritto dall’art. 47 ord. pen., difatti, se è indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l’assenza di indicazioni negative, ricavabili senz’altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), è necessario però accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.
Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell’osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l’avvio di tale processo critico (ex plurimis, Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015), fermo restando che, tra gli indicatori utilmente apprezzabili, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018) mentre non configura, invece, una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti, occorrendo, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 8/2/2019).
Orbene, per la Corte di legittimità, l’ordinanza impugnata si era discostata dai richiamati principi, avendo seguito un percorso argomentativo illogico e contraddittorio.
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3. Conclusione
La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito, ai fini della concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova a quali fatti si deve fare riferimento.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, per conseguire tale beneficio penitenziario, si deve considerare il comportamento e la situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna, valutando se ci siano segni di un miglioramento nella sua personalità e se ci siano condizioni per il suo reinserimento sociale, fermo restando che gli indicatori, favorevoli ad un giudizio di codesto genere, includono l’assenza di nuove denunce, il rifiuto dei comportamenti devianti passati, l’adesione ai valori condivisi, il comportamento attuale, la congruenza della pena, l’attaccamento al contesto familiare e la prospettiva di riabilitazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare se vi siano le condizioni per potere usufruire di questa misura alternativa alla detenzione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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