Misure cautelari partecipazione ad associazione mafiosa “storica” radicata e stabile

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Misure cautelari per reato ex art. 416-bis cod. pen.: motivazione del giudice per partecipazione ad associazione mafiosa “storica” radicata e stabile. Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 27775 del 23-05-2024

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Indice

1. La questione: misure cautelari per partecipe ad associazione mafiosa “di lungo corso”


Il Tribunale di Napoli respingeva un appello proposto avverso un provvedimento della Corte di Appello di Napoli con cui era stata rigettata un’istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere già applicata all’imputato con quella degli arresti domiciliari.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Per approfondimenti consigliamo: Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Procedimento ed esecuzione penale dopo la Riforma Cartabia

Aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) e alla L. 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), il presente volume è un’analisi operativa degli istituti del nostro sistema sanzionatorio penale, condotta seguendo l’iter delle diverse fasi processuali. Anche attraverso numerosi schemi e tabelle e puntuali rassegne giurisprudenziali poste in coda a ciascun capitolo, gli istituti e i relativi modi di operare trovano nel volume un’organica sistemazione al fine di assicurare al professionista un sussidio di immediata utilità per approntare la migliore strategia processuale possibile nel caso di specie. Numerosi sono stati gli interventi normativi degli ultimi anni orientati nel senso della differenziazione della pena detentiva: le successive modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, la depenalizzazione di alcuni reati; l’introduzione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la previsione della sospensione del processo con messa alla prova operata; le stratificate modifiche dell’ordinamento penitenziario. Con attenzione alla novità, normativa e giurisprudenziale, e semplicità espositiva, i principali argomenti trattati sono: la prescrizione; l’improcedibilità; la messa alla prova; la sospensione del procedimento per speciale tenuità del fatto; l’estinzione del reato per condotte riparatorie; il patteggiamento e il giudizio abbreviato; la commisurazione della pena (discrezionalità, circostanze del reato, circostanze attenuanti generiche, recidiva, reato continuato); le pene detentive brevi (sanzioni sostitutive e doppi benefici di legge); le misure alternative, i reati ostativi e le preclusioni; le misure di sicurezza e le misure di prevenzione. Cristina MarzagalliMagistrato attualmente in servizio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea come Esperto Nazionale Distaccato. Ha maturato una competenza specifica nell’ambito del diritto penale e dell’esecuzione penale rivestendo i ruoli di GIP, giudice del dibattimento, magistrato di sorveglianza, componente della Corte d’Assise e del Tribunale del Riesame reale. E’ stata formatore della Scuola Superiore della Magistratura per il distretto di Milano.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

 
Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa “storica“, caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l’applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l’attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022).
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3. Conclusioni

 
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale motivazione il giudice della cautela è tenuto ad adottare ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa “storica“, caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo ermeneutico, che, per la sostituzione o revoca di misure cautelari per reato ex art. 416-bis cod. pen., se la condotta è legata a una storica associazione mafiosa radicata e stabile, il giudice ha un onere motivazionale attenuato sulla persistenza del pericolo cautelare, anche se c’è una distanza temporale significativa tra l’applicazione della misura e la richiesta di sostituzione, poiché l’attualità delle esigenze è immanente al reato e può essere esclusa solo con prove della rescissione dei rapporti con l’associazione
Ove quindi si verifichi una situazione di questo genere, basta una motivazione di tal fatta per rendere il provvedimento emesso non riformabile in sede di legittimità ordinaria.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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