Misure coercitive in procedura d’estradizione passiva: pericolo di fuga

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Come deve essere inteso il pericolo di fuga in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura d’estradizione passiva. Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 17311 del 31-01-2024

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Indice

1. La questione: il pericolo di fuga per misure coerctive


La Corte di Appello di Bologna rigettava una richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari proposta da una persona destinataria di un mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Lima per il reato di omicidio, commesso il 3/12/2006.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva violazione di legge per mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga. Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente, da un lato, che, in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura d’estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente, dall’altro, che la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019; Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008; Sez. 6, n. 1295 del 23/03/1994; Sez. 6, n. 13939 del 17/03/2005; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007) nel senso che il pericolo di fuga non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza che l’indagato si sia trasferito nel suo paese di origine, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un’attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga (Sez.1, n. 31765 del 10/09/2020) – giungevano alla conclusione secondo la quale la Corte territoriale non aveva fatto una corretta applicazione dei principi indicati, essendo l’ordinanza impugnata del tutto silente in ordine alla sussistenza del detto pericolo, fatto derivare in modo automatico dalla natura del reato per cui si procedeva, dalla pena irrogabile e dalla circostanza che l’indagato lasciò il paese di origine dopo poco tempo dal fatto in contestazione.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito come deve essere inteso il pericolo di fuga in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura d’estradizione passiva.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in materia di estradizione passiva, le misure coercitive devono essere motivate da elementi concreti e specifici che dimostrino una vera possibilità di fuga da parte dell’estradando, fermo restando che siffatti elementi devono essere strettamente collegati alla realtà e non basati su presunzioni o valutazioni generiche, mentre il semplice fatto che l’indagato si sia trasferito nel suo paese d’origine non è di per sé sufficiente per giustificare l’applicazione di misure coercitive.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di questo pericolo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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