Misure coercitive in procedura d’estradizione passiva: pericolo di fuga

Allegati

Come deve essere inteso il pericolo di fuga in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura d’estradizione passiva. Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 17311 del 31-01-2024

sentenza-commentata-art.-1-88.pdf 112 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: il pericolo di fuga per misure coerctive


La Corte di Appello di Bologna rigettava una richiesta di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari proposta da una persona destinataria di un mandato di arresto internazionale emesso dal Tribunale di Lima per il reato di omicidio, commesso il 3/12/2006.
Ciò posto, avverso questo provvedimento la difesa proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costei deduceva violazione di legge per mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di fuga. Per approfondimenti consigliamo il volume: Formulario Annotato del Processo Penale dopo la Riforma Cartabia

FORMATO CARTACEO

Formulario Annotato del Processo Penale

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024

2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente, da un lato, che, in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura d’estradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d’allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d’inosservanza dell’obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente, dall’altro, che la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d’allontanamento clandestino da parte dell’estradando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcette valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019; Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016; Sez. 6, n. 28758 del 09/04/2008; Sez. 6, n. 1295 del 23/03/1994; Sez. 6, n. 13939 del 17/03/2005; Sez. 6, n. 2840 del 08/01/2007) nel senso che il pericolo di fuga non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza che l’indagato si sia trasferito nel suo paese di origine, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un’attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga (Sez.1, n. 31765 del 10/09/2020) – giungevano alla conclusione secondo la quale la Corte territoriale non aveva fatto una corretta applicazione dei principi indicati, essendo l’ordinanza impugnata del tutto silente in ordine alla sussistenza del detto pericolo, fatto derivare in modo automatico dalla natura del reato per cui si procedeva, dalla pena irrogabile e dalla circostanza che l’indagato lasciò il paese di origine dopo poco tempo dal fatto in contestazione.

Potrebbero interessarti anche:
Impugnazione misure cautelari personali, quando è ammissibile il ricorso per Cassazione
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, quando il ricorso per cassazione è ammissibile

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse, essendo ivi chiarito come deve essere inteso il pericolo di fuga in tema di misure coercitive disposte nell’ambito di una procedura d’estradizione passiva.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in materia di estradizione passiva, le misure coercitive devono essere motivate da elementi concreti e specifici che dimostrino una vera possibilità di fuga da parte dell’estradando, fermo restando che siffatti elementi devono essere strettamente collegati alla realtà e non basati su presunzioni o valutazioni generiche, mentre il semplice fatto che l’indagato si sia trasferito nel suo paese d’origine non è di per sé sufficiente per giustificare l’applicazione di misure coercitive.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di questo pericolo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento