In vigore dal 12 novembre, il Decreto legge del 11 novembre 2021 n. 157 (pubblicato in G.U. del 11.11.2021 n. 269), approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, rafforzando anche i controlli preventivi.
Con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche», in corso di conversione, (di seguito “Decreto anti-frodi”) – pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’11 novembre 2021 ed entrato in vigore il 12 novembre 20211 –
sono state introdotte misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e detrazioni.
È stata, inoltre, disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate dagli articoli 1 e 2 del Decreto anti-frodi, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Al fine di recepire le modifiche normative apportate dal Decreto anti-frodi, l’Agenzia delle entrate ha emanato il provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n. 312528, con cui sono state apportate modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, e sono stati approvati il nuovo modello di
comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle entrate.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti sull’applicazione di tali disposizioni (circolare in calce).
Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo e’ comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
Controlli dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonchè alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1,commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l’atto di recupero di cui al comma 2 e’ notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ avvenuta la violazione.
Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.
Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.
Per le controversie relative all’atto di recupero di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Per comprendere nel dettaglio cosa è cambiato nella normativa e quali sono i nuovi requisiti e i nuovi obblighi imposti dal legislatore, consigliamo questa raccolta di materiale operativo e documentazione specifica per supportare le attività dei tecnici in questo momento delicato.
Bonus casa e Regole anti frode
• Modulistica di autocertificazione per la congruità dei costi dei lavori agevolabili >> I documenti e la modulistica sono editabili e personalizzabili << 17,01 € SCONTO 5% –
|
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento