In che modo è sindacabile la motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali.
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Indice
1. La questione
La Corte di Appello de L’Aquila confermava un decreto reso dal Tribunale de L’Aquila che, a sua volta, aveva applicato a taluno la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre.
Ciò posto, avverso questo provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la difesa del prevenuto che deduceva violazione dell’art. 1, comma 1, lettera b), decreto legislativo 159/2011 e mancanza di motivazione.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti delle misure di prevenzione
La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto non meritevole di accoglimento alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è limitata al profilo della «assenza» di motivazione e non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011).
Di conseguenza, per la Corte di legittimità, è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887).
Orbene, alla luce di tale cornice ermeneutica, per il Supremo Consesso, la motivazione addotta dal giudice di merito si palesava essere non apparente, nonché in grado di soddisfare i presupposti richiesti per l’applicazione di una misura di prevenzione.
Quindi, in ragione di queste considerazioni, i giudici di piazza Cavour dichiaravano inammissibile il ricorso proposto, condannando al contempo il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si riteneva congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito in che modo è sindacabile la motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali.
Si afferma difatti in tale pronuncia – una volta fattosi presente che la sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è limitata al profilo della «assenza» di motivazione e non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge – che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice.
Questa decisione, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogni volta si debba contestare la motivazione di un provvedimento di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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