Misure di sostegno per imprese e lavoro per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina

Redazione 22/03/22
Tra le misure urgenti introdotte dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito nella Legge 19 maggio 2022, n. 52) per contrastare gli effetti economici e umanitari della guerra in Ucraina, ci sono diverse disposizioni che riguardano le imprese, come il contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, l’incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore, la rateizzazione delle bollette per i consumi energetici, le agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi.

Vediamo nel dettaglio tutte le misure introdotte.

Indice:

  1. Contributo a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
  2. Imprese energivore e gasivore
  3. Bonus sociale elettricità e gas
  4. Trasparenza dei prezzi e sanzioni
  5. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici
  6. Integrazione salariale per i lavoratori
  7. Autotrasporto, agricoltura e pesca
  8. Credito d’imposta al 50% per seconda rata IMU per imprese turistico-ricettive

Contributo a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

L’articolo 3 del decreto-legge 21/2022 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per la parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto dell’energia.

Il credito d’imposta è pari al 12 % della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Per usufruire di tale credito d’imposta è necessario:
– comprovare l’acquisto di energia mediante le relative fatture d’acquisto
evidenziare che ci sia stato un incremento del costo per kWh superiore al 30 %, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019; prezzo calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022.

L’articolo 4 riconosce alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Il credito d’imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
    In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Imprese energivore e gasivore

Il decreto stabilisce poi un ulteriore incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore che arriva rispettivamente al 25% e al 20%.

Bonus sociale elettricità e gas

Per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 29 dicembre 2016 è pari a 12.000 euro.

Trasparenza dei prezzi e sanzioni

Viene introdotta una sanzione pari al 1% del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro alle imprese che entro dieci giorni dalla richiesta del Garante per la sorveglianza dei prezzi non forniscano dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo.

La medesima sanzione si applica nel caso in cui vengano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

Integrazione salariale per i lavoratori

Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro delle imprese energivore di interesse strategico che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022.

Viene inoltre riconosciuta la possibilità di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022 ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti nel settore del turismo (alloggi, tour operator, stabilimenti balneari) ristorazione su treni e navi, sale bingo, giochi e biliardo, musei, attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua, parchi divertimenti e parchi tematici, attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

Inoltre ai datori di lavoro delle imprese che operano nel settore del legno, della ceramica, della siderurgia, delle auto e dell’agroindustria, che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Autotrasporto, agricoltura e pesca

Il decreto-legge n. 21/2022 istituisce un Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022. Con successivo decreto ministeriale saranno definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
    In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Il decreto stabilisce inoltre la possibilità di rinegoziare e ristrutturare i mutui agrari per un periodo di rimborso fino a 25 anni, al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria.

Infine, per l’anno 2022 la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura è incrementata di 35 milioni di euro.

Credito d’imposta al 50% per seconda rata IMU per imprese turistico-ricettive

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 e della conseguente situazione di tensione finanziaria degli operatori economici del settore, con gravi ricadute occupazionali e sociali, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU alle imprese turistico-ricettive, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,
  • a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
  • ci sia stata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 % rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

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