Nel nostro ordinamento la libertà personale è tutelata dalla Costituzione, la quale prevede espressamente che nessun individuo può esserne privato se non in virtù di un provvedimento motivato adottato dall’autorità giudiziaria e nei casi tassativamente indicati dalla legge.
Al comma 2 dell’art. 13 Cost. si fa riferimento alle misure pre-cautelari, laddove si prevede che, solo in casi eccezionali e di urgenza, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori privativi della libertà personale, da sottoporre nel termine di 48 ore alla convalida del giudice, pena la caducazione.
Il presente contributo è un estratto del volume: Le misure pre-cautelari: la convalida dell’arresto e del fermo
Indice
1. La base giuridica delle misure pre-cautelari
Dal contenuto del citato art. 13 Cost. si desume che la libertà individuale è un diritto inviolabile, del quale il soggetto può essere privato solo:
- in seguito a provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria,
- nei casi e nei modi previsti dalla legge, e solo
- in casi eccezionali, e d) tassativamente previsti dalla legge (artt. 380, 381, 383 e 384 c.p.p.).
Dalla lettura del dettato costituzionale, pertanto, è agevole desumere:
- il carattere eccezionale della misura pre-cautelare;
- la necessità di una norma espressa che la preveda;
- il carattere necessariamente temporaneo della misura pre-cautelare.
La temporaneità della misura è espressamente prevista già nel dettato costituzionale, dove si stabilisce che, se il provvedimento non viene convalidato dall’autorità giudiziaria entro 48 ore, perde di efficacia: il che significa che il soggetto arrestato o fermato deve essere rimesso in libertà. In ossequio al dettato costituzionale, il codice di procedura penale consente la limitazione della libertà personale solo in virtù di un provvedimento del giudice (art. 279 c.p.p.). Per poter applicare una misura coercitiva è richiesto, dunque, un preventivo vaglio giurisdizionale e, quindi, un controllo del giudice. Tale regola vale per qualsiasi tipo di misura, da quelle più gravi e privative della libertà personale, quali la custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) e gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), alle misure più blande, come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (c.d. obbligo di firma, disciplinato dall’art. 282 c.p.p.), alle misure semplicemente interdittive, come ad esempio il divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.), solo per citarne uno. Tutte le misure sono destinate ad avere una durata limitata nel tempo. Il codice di procedura penale prevede, tuttavia, che nei casi di particolare urgenza e in presenza dei presupposti che si vedranno di seguito la libertà personale possa essere temporaneamente limitata ad opera della polizia giudiziaria e, in taluni casi, da parte del privato cittadino, mediante misure coercitive quali l’arresto e il fermo.
Le misure pre-cautelari sono misure adottate dalla polizia giudiziaria e, in taluni casi, dal privato cittadino (per le ipotesi di arresto obbligatorio) o dal pubblico ministero (per i casi di fermo), in casi di particolare gravità e di urgenza, quando non è possibile attendere il preventivo controllo del giudice sulla sussistenza dei relativi presupposti.
La misura pre-cautelare perde di efficacia se entro il termine di 48 ore l’arrestato non viene presentato davanti al giudice per la convalida.
2. L’arresto
L’arresto in flagranza è la misura pre-cautelare privativa della libertà personale che può essere applicata dalla polizia giudiziaria o dal privato cittadino in ipotesi di flagranza di reato o quasi flagranza di reato. La finalità dell’arresto è quella di assicurare un soggetto alla giustizia e impedire che possa allontanarsi per sottrarvisi o aggravare le conseguenze del reato che stava perpetrando. Le fattispecie in presenza delle quali si deve o si può procedere all’arresto sono analiticamente indicate dagli artt. 380 e 381 c.p.p. Le norme richiamate, infatti, come si vedrà a breve (cfr. infra § 2.1. e 2.2.), distinguono i casi di arresto obbligatorio dai casi in cui, invece, l’arresto è facoltativo. L’arresto può avvenire in flagranza o quasi-flagranza di reato (cfr. infra Quesito 6). L’arresto, a differenza del fermo, non è un atto del pubblico ministero ma della polizia giudiziaria. 11 Le misure pre-cautelari: la convalida dell’arresto e del fermo
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3. Il fermo
Il fermo di indiziato di reato è la misura pre-cautelare adottata dal pubblico ministero, fuori dai casi di flagranza (art. 384 c.p.p.) ed in presenza di gravi indizi della commissione di un reato, allorché vi sia un pericolo di fuga dell’indiziato. Si può procedere al fermo per i reati puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni (cfr. infra § 3.1. e, quanto al calcolo della pena, § 2.3.). Un autonomo potere di disporre il fermo è riconosciuto alla polizia giudiziaria. Si tratta di un potere, tuttavia, sussidiario rispetto a quello del pubblico ministero, vero titolare di tale potere. La polizia giudiziaria può adottare il fermo solo quando il pubblico ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini preliminari. A questa regola fa eccezione il solo caso in cui, pur avendo il pubblico ministero già assunto la direzione delle indagini, sopravvengano specifici elementi tali da rendere fondato il pericolo che il soggetto stia per darsi alla fuga, vale a dire si stia già in concreto sottraendo alle ricerche della competente autorità (art. 384, comma 3, c.p.p.), e non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero. È stata, in tale senso, rimarcata la differenza concettuale tra il requisito del “pericolo di fuga” indicato nei primi due commi dell’art. 384 c.p.p. (cfr. infra § 3.1.) e il requisito indicato dal citato comma 3 in caso di fermo ad opera della polizia giudiziaria, nel quale è previsto che sia possibile procedervi quando vi siano specifici elementi (quali il possesso di documenti falsi) sintomatici di una situazione di fatto in cui il soggetto “stia in concreto scappando” (cfr. Cass. pen., n. 25322/2001).
4. L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare
Infine, nel nostro codice di rito è contemplata la misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, disciplinata dall’art. 384-bis c.p.p., norma introdotta ex novo dal legislatore con il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” (cfr. infra Quesito 5). Che si tratti di una misura pre-cautelare è confermato dalla sedes materiae e dal rinvio alla disciplina comune all’arresto e al fermo: tuttavia, al contrario dell’arresto e del fermo, che sono funzionali a garantire la pubblica sicurezza, tale misura pre-cautelare è finalizzata non tanto a garantire la collettività quanto piuttosto singoli ed individuati soggetti, identificabili con coloro che coabitano con l’allontanato o comunque che con lo stesso hanno stabili rapporti personali.
Volume di origine dell’estratto
Le misure pre-cautelari: la convalida dell’arresto e del fermo
Il presente volume si propone di fare luce sulla disciplina delle c.d. «misure pre-cautelari» dopo le importanti innovazioni introdotte dalla Riforma Cartabia e dall’ulteriore intervento armonizzatore di cui alla Legge 24 maggio 2023, n. 60 (Procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza).Particolare attenzione è dedicata allo svolgimento dell’udienza di convalida e a tutti i risvolti processuali connessi (obblighi della polizia giudiziaria, richiesta del termine a difesa, instaurazione del giudizio direttissimo, scelta di riti alternativi).L’opera è stata concepita come uno strumento di rapida e agile consultazione a supporto dell’attività dell’avvocato, e delle forze di polizia, nella quale non mancano i richiami alla nuovissima disciplina relativa al Portale deposito atti penali (PDP).Il testo è corredato da chiari schemi di sintesi e richiami giurisprudenziali.PRINCIPALI ARGOMENTI◾ Arresto in flagranza e quasi-flagranza◾ Reati perseguibili a querela◾ Svolgimento dell’udienza di convalida◾ Giudizio direttissimoAGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI◾ D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)◾ Legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del D.L. n. 162/2022 (Decreto Nordio)◾ Legge 24 maggio 2023, n. 60 (Procedibilità d’ufficio e arresto in flagranza)◾ Portale per il deposito degli atti penali (PDP – decreti 4 e 18 luglio 2023)◾ D.D.L. 7 giugno 2023 (Femminicidio)
Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2023
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