Misure precautelari: le modifiche della riforma Cartabia

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La riforma Cartabia è intervenuta anche in materia di misure precautelari.
L’art. 19, co. 1, d.lgs., 10/10/2022, n. 150, difatti, prevede, da un lato, che “all’art.386 (…) al comma 1, alla lettera i) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;” [così: la lettera a), numero 1)] e che “dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»;” [così: la lettera a), numero 2)], dall’altro, che “all’articolo 391, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando l’arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.».” [così: la lettera b)].
Ciò posto, scopo del presente scritto è quello di esaminare siffatti innesti legislativi.

Indice

1. Le modifiche apportate all’art. 386 cod. proc. pen.


Per quanto riguarda l’art. 386 cod. proc. pen., la prima modifica, introdotta dalla riforma Cartabia per questo articolo, consiste nel fatto di avere previsto, tra gli obblighi informativi, a cui sono tenuti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, da doversi enunciare nella comunicazione scritta che deve essere data all’arrestato o al fermato, anche quello consistente nella facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Orbene, va a tal proposito fatto presente che, come rilevato dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, il “giudice (verosimilmente il giudice per le indagini preliminari, ma anche il giudice della direttissima o il giudice che abbia disposto l’applicazione di una misura cautelare) è chiamato a verificare che gli ufficiali e gli agenti di polizia che hanno eseguito l’arresto o il fermo e gli omologhi della polizia penitenziaria incaricati di eseguire l’ordinanza di applicazione della misura cautelare abbiano inserito nella comunicazione scritta da consegnare all’arrestato, all’indagato o all’imputato, l’informazione relativa alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (artt. 293, comma 1, lett. i-bis) e 386, comma 1, lett. i-bis), cod. proc. pen.)” (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, Rel. n. 2/2023 del 5 gennaio 2023, p. 330) e lo stesso incombente spetta al pubblico ministero (Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, op. cit., p. 335).
Precisato ciò, a sua volta il “nuovo” comma 1-ter, come visto in precedenza, statuisce che la “comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico” (primo periodo) e se “l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3” cod. proc. pen. (secondo periodo) i quali prevedono rispettivamente quanto segue: 1) “Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici” (così: l’art. 110, co. 4, cod. proc. pen.); 2) “Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico” (così: l’art. 111-ter, co. 3, cod. proc. pen.).
Di conseguenza, per effetto di questo inserimento normativo, si è voluto “dare maggiore elasticità alla regola in situazioni, quali quelle dell’arresto o del fermo da parte della polizia giudiziaria, connotate da precipue caratteristiche di urgenza e strettamente legate alla dinamica operativa della polizia giudiziaria” (così: la relazione illustrativa), rendendo “assai verosimile che, in tale contesto, la polizia giudiziaria non disponga nell’immediatezza di strumenti idonei alla redazione della comunicazione scritta in forma di documento informatico, fermo restando che se l’originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli artt. 110, comma 4 e 111-ter, comma 3 ed in particolare la conversione in documento informatico strumentale al deposito telematico ed il conseguente inserimento nel fascicolo informatico” (così: la relazione illustrativa).


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2. Le modifiche apportate all’art. 391 cod. proc. pen.


Per quanto invece concerne l’art. 391 cod. proc. pen., fermo restando che è rimasta invariata la disposizione preveduta dal comma 1 (primo periodo) secondo cui l’“udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato”, è adesso altresì previsto, per l’effetto dell’inserimento di un ulteriore periodo in seno a questo comma, che quando “l’arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza”.
Pertanto, il legislatore ha ritenuto suscettibile di essere partecipato a distanza pure l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo quando, però, “l’arrestato, il fermato o il difensore ne facciano richiesta” (M. GIALUZ, Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, 2/11/2022, in www.sistemapenale.it, p. 23).
Ebbene, siffatta richiesta, ad avviso di chi scrive, come si evince dall’uso del verbo “fare”, deve essere espressa, non potendo essere desunta da comportamenti concludenti.

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