MIUR: emanato il decreto sulle due lauree in contemporanea

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Il MIUR, in data 29 luglio 2022, ha emanato il Decreto che disciplina, in concreto, le opzioni possibili in merito alla possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore. La legge 12 aprile 2022, n. 33 – Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore – entrata in vigore il 13 maggio 2022 sancisce “la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE”.   

    Indice

  1. Il provvedimento 
  2. Presupposti e limitazioni per l’iscrizione contemporanea
  3. Le possibili modalità di agevolazione
  4. Riconoscimento delle attività formative e meccanismi di controllo
  5. Diritto allo studio 

1. Il provvedimento

A partire dal prossimo anno accademico (2022/2023), gli Atenei dovranno disciplinare nei propri regolamenti didattici delle disposizioni generali per agevolare la – contemporanea – iscrizione degli studenti, rinviando laddove necessario ai regolamenti didattici delle singole facoltà. Qualora l’iscrizione contemporanea riguardi un corso di istruzione universitaria a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studi a condizione che quest’ultimo non preveda la frequenza obbligatoria. Tale disposizione non si applica con riferimento ai corsi di studio dove la frequenza obbligatoria è disposta per le sole attività di laboratorio e di tirocinio.

2. Presupposti e limitazioni per l’iscrizione contemporanea

Ogni studente può – contemporaneamente – iscriversi a due differenti corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio contraddistinti. Allo scopo di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative. È consentito iscriversi simultaneamente a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica. È permessa l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica. Non è consentita, invece, la contemporanea iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diversi Atenei, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale. La simultanea iscrizione è permessa presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere. Qualora l’iscrizione riguardi due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi, restando fermo l’obbligo di ottemperare l’eventuale frequenza obbligatoria. I singoli Atenei provvederanno, sul proprio sito istituzionale, a rendere idonea comunicazione in merito alla possibilità della simultanea iscrizione.

3. Le possibili modalità di agevolazione

Nell’ottica di favorire servizi integrativi per la didattica a sostegno di determinate categorie di studenti, i singoli Atenei possono attivare, purché non in contrasto con la natura e la finalità delle attività formative ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi, inclusa la modalità telematica. Gli esami di profitto verranno,  ad ogni modo, sostenuti in presenza. Nell’ottica di favorire la contemporanea iscrizione a due differenti corsi di studio, laddove possibile e non in contrasto con il conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le competenti strutture didattiche possono disporre modalità organizzative della didattica compatibili con una frequenza part-time degli studenti. Ad ogni modo, dovranno, sempre, essere rispettati i limiti concernenti la frequenza minima obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio. Altresì, dovranno essere rispettati gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti.

4. Riconoscimento delle attività formative e meccanismi di controllo

I regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, sulla base di quanto statuito dai regolamenti didattici di Ateneo, regolano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto. Nel caso di attività formative mutuate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici, agli studenti da parte delle strutture didattiche competenti. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la competente struttura didattica dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. Fin quando non verrà definita una modalità di monitoraggio della doppia iscrizione, attuato anche mediante l’incremento dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore di cui all’art. 62-quinquies del CAD, gli Atenei dovranno richiedere allo studente che voglia iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – in modo da verificare la possibilità e la sussistenza dei requisiti per la doppia iscrizione. Al momento dell’iscrizione lo studente dovrà attestare la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all’interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi. Le informazioni raccolte sul singolo studente formeranno un fascicolo e un curriculum elettronico così come disposto dal comma 28, dell’art. 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti -.

5. Diritto allo studio

Lo studente che intende iscriversi – contemporaneamente – a due corsi di studio deve individuare una delle due facoltà come quella di riferimento, alla quale collegare i benefici previsti, in materia di diritto allo studio, dalla normativa vigente. Lo studente già immatricolato ad un corso di studi in anni successivi al primo non può indicare, come riferimento ai fini della fruibilità dei benefici inerenti il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Con riferimento all’incremento della corresponsione delle somme previste per le borse di studio, lo studente è tenuto a raggiungere per ambedue i corsi di studio i requisiti, di merito, previsti dalla normativa vigente.

Avvocato Rosario Bello

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