A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, sentenza n. 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1 ottobre 2019,che “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito , a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario” :
1) come avviene da parte degli uffici giudiziari, il pagamento ?
2) quali sono gli “incombenti” a carico dei consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U) e/o dei consulenti di parte (C.T.P.) ?
e, infine,
3) i decreti di liquidazione emessi prima della decisione della Corte Costituzionale ricadono sotto gli effetti della nuova decisione della Coste Costituzionale?
Il contributo che segue affronta [2] le richiamate problematiche delineandone, alla luce della normativa in vigore, le soluzioni .
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1 ottobre 2019 [3], ha riconosciuto il diritto dei consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U) e dei consulenti tecnici di parte (C.T.P.) nei giudizi civili, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a vedersi anticipare, dall’Erario , oltre che le spese [4], anche gli onorari. [5]
Ai sensi dell’articolo 136 della Costituzione della Repubblica Italiana “ l’effetto tipico delle sentenze della Corte Costituzionale italiana, che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una norma legislativa è previsto dall’art. 136 della Costituzione, secondo cui “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.”
Si tratta di un effetto di annullamento puro e semplice, che cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico “ .[6]
Ancorato, dalla pronuncia della Consulta, correttamente ai principi costituzionali in cui deve operare l’articolo 131, 3° comma, d.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 [ di seguito indicato: Testo Unico spese di giustizia ] .
Viene, inoltre e di riflesso, dato un senso compiuto, e non meramente penalizzante delle aspettative dei professionisti in argomento, il divieto di cui all’articolo 85 Testo Unico spese di giustizia ai sensi del quale “ 1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo.3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.” [7]
Con la decisione, in esame, dei giudici costituzionali il professionista, consulente d’ufficio in procedimento con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ha diritto alla liquidazione, a carico dell’Erario, del proprio compenso , con pagamento, da parte della cancelleria giudiziaria , anche del suo onorario. [8]
Eguale diritto è, altresì, riconosciuto al consulente tecnico di parte ammessa al patrocinio di vedersi anticipare, da parte dell’Erario, il proprio onorario e spese.
Onorari, a carico dell’Erario, quindi, anticipati [9] e non più prenotati a debito. [10]
Ma come avviene ,da parte degli uffici giudiziari , il pagamento ?
Quali sono gli “incombenti” a carico dei consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U) e/o dei consulenti di parte (C.T.P.) ?
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I decreti di liquidazione
E, infine, i decreti di liquidazione emessi prima della decisione della Corte Costituzionale ricadono sotto gli effetti della nuova decisione della Coste Costituzionale?
Il professionista, d’ufficio e/o di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 71 Testo Unico spese di giustizia, deve presentare, al magistrato, la domanda “ a pena di decadenza: trascorsi cento giorni ……. dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato. ”
Perché venga azionato quanto disposto dal richiamato articolo 131 Testo Unico spese di giustizia si necessita, quindi, un provvedimento che quantifichi il compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio o di parte [11] sia a titolo di onorario che a titolo di spese .
In materia di spese di giustizia [12], tutte le liquidazioni ( consulenti tecnici, custodi, difensori) in cui sia presente una valutazione discrezionale sono di competenza del magistrato [decreto] ; nei casi dove manchi ogni pur minima discrezionalità (testimoni) la competenza alla liquidazione è a carico del funzionario [ordine di pagamento] addetto al servizio [13].
Ai sensi delle circolari ministeriali giustizia numeri 4/2002 e 6/2002 “ il decreto di pagamento deve essere emesso – a cura del magistrato – tutte le volte in cui la quantificazione dell’importo richiede un qualche elemento di discrezionalità.”
Per le richiamate circolari ministeriali “in merito alla competenza all’emissione dell’ordine di pagamento o del decreto di pagamento, si rileva che, per ciò che concerne l’ordine, esso compete non già al dirigente, ma al funzionario addetto all’ufficio e cioè al funzionario amministrativo secondo l’organizzazione interna [14] , ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 165 e 3 lett. i) T.U. spese di giustizia.”
Il decreto di pagamento costituisce titolo (unico) per di pagamento della spesa ai sensi dell’articolo 171 Testo Unico spese di Giustizia.[15]
Decreto di liquidazione ai sensi dell’articolo 168 Testo Unico spese di giustizia, nel processo civile, titolo provvisoriamente esecutivo.[16]
Ai sensi dell’ articolo 83 Testo Unico spese di giustizia, quindi, “ l’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento secondo le norme del presente testo unico”
Il richiamo, operato dall’articolo 83 Testo Unico spese di giustizia, alle norme del testo unico, comporta :
- in materia di liquidazione delle spese anche per i consulenti tecnici d’ ufficio e di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato trova applicazione l’onere di presentare una “nota specifica delle spese sostenute [17] per l’adempimento dell’incarico” allegandone “ la corrispondente documentazione”[18] ,
- che “ il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie” [19],
- in materia di onorario il magistrato deve tenere conto “delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita”[20].
Il decreto di liquidazione
Ottenuto il decreto di liquidazione [21] il consulente tecnico ha titolo per azionare il recupero ai sensi del richiamato articolo 131 Testo Unico spese di giustizia.
Prima della decisione della Corte Costituzionale solo per le spese, che erano anticipate dall’Erario, se ne poteva ottenere immediatamente, per tramite la cancelleria, il pagamento.
Alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale il C.T.U e il C.T.P. per il proprio onorario non deve più chiederne, alla cancelleria del giudice che ha provveduto alla liquidazione, la prenotazione a debito ma l’anticipazione a carico dell’Erario.
Secondo la relazione al testo unico [22] nel commento all’articolo 131 gli “onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato non ammesso e dell’ammesso in caso di revoca dell’ammissione cui è equiparata la vittoria della causa [23]”.
Oggi, alla luce dell’indirizzo della Corte Costituzionale, il “ dovrebbero essere prenotati a debito” va sostituito con il “vanno anticipati”
Eliminata dalla sentenza in commento anche l’onere della dimostrazione dell’infruttuosità del recupero del compenso ( c.d. vana escussione ) nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento.
Emesso, da parte del magistrato, il provvedimento [decreto] di liquidazione, la cancelleria giudiziaria provvederà [24]:
- alle comunicazioni di cui all’art. 83, 3° comma, testo unico spese di giustizia ;
- a certificare la assenza di opposizione nel termine di 30 gg dalla comunicazione medesima;
- ad acquisire la relativa fattura;
- annotare le somme anticipate nel foglio notizie;
- trasmettere, in assenza di opposizione, copia del decreto di liquidazione con la relativa documentazione, all’Ufficio recupero crediti.
Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è, avendo il detto provvedimento natura giurisdizionale [25] , ammessa opposizione [26] ai sensi dell’articolo 170 Testo Unico spese di giustizia [27].
Ai sensi della ministeriale del 19 novembre 1990 [28] “i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione)”.
Per la direttiva ministeriale giustizia del 21 dicembre 2009 [29] “la liquidazione delle spese di giustizia deve essere effettuata senza ritardo non appena ne sussistono i presupposti e si sia in possesso della completa documentazione di spesa”.
L’Ufficio recupero crediti [30], ricevuta, dalla cancelleria del giudice che ha provveduto alla liquidazione, copia del decreto di liquidazione con allegata la documentazione di rito nello specifico : a) prova dell’avvenuta notifica del decreto alle parti, b) certificazione di mancata opposizione, e c) fattura provvederà :
- ad annotare tempestivamente ed in ordine cronologico il decreto di liquidazione compensi ( onorari e spese) nel Registro delle Spese pagate dall’Erario (mod. l /A/SG).
- trasmettere il provvedimento di liquidazione , corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, al Funzionario Delegato.
Il doppio passaggio, dalla cancelleria all’ Ufficio recupero crediti, è dovuto alla fatto che quest’ultimo ufficio è competente a procedere all’ eventuale recupero di quanto lo Stato ha anticipato e/o prenotato a debito.
Al pagamento di quanto disposto con l’emissione del decreto di liquidazione provvede il Funzionario Delegato [31] da cui dipende, relativamente alle spese di giustizia, l’ufficio giudiziario davanti alla quale pende, o pendeva, il giudizio.
In materia di pagamento delle spese di giustizia infatti “il soggetto [ ndr = Magistrato o Funzionario addetto all’Ufficio nei casi in cui la liquidazione avvenga su ordine di quest’ultimo] che liquida la spesa, e che,quindi, se ne assume la responsabilità, è diverso dal soggetto [ ndr = Funzionario Delegato ] che esegue il pagamento.” [32]
Le spese di giustizia, nel processo civile come il quello penale [33], sono gestite attraverso aperture di credito, assegnazione di fondi sui relativi capitoli di spese, a favore dei Funzionari Delegati e sono disposte, anche occorrendo più volte nel corso dell’anno, con decreto dirigenziale della direzione della giustizia civile.[34]
Attualmente il sistema dei pagamenti è gestito per tramite il sistema SICOGE [35] del Ministero dell’Economia e Finanze.
I Funzionari Delegati ricevuta la documentazione, ed eseguiti i necessari riscontri, provvedono alla emissione degli ordinativi secondari di pagamento, mod. 31 C.G., ed invieranno ai beneficiari, come prescritto, l’avviso di pagamento [36].
Nella gestione dei fondi disponibili “ e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio,il Funzionario delegato, dopo aver eseguito i necessari riscontri, è tenuto ad eseguire i pagamenti rispettando “scrupolosamente” l’ordine cronologico con cui la documentazione di spesa perviene al suo Ufficio.
Il Funzionario Delegato potrà derogare al suddetto criterio cronologico soltanto per eccezionali, motivate ragioni, da valutarsi caso per caso in relazione alla necessità di assicurare lo svolgimento di particolari attività processuali “.[37]
Rimane, a completamento del presente contributo, la risposta alla domanda se i decreti di liquidazione emessi prima della decisione della Corte Costituzionale ricadano sotto gli effetti della recente decisione della stessa Coste .
A quest’ultima domanda ci sentiamo di dare risposta positiva.
Va, infatti, evidenziato come “l‘efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di norma di legge non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte , abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale “ . [38]
Effetto retroattivo della pronuncia che trova, quindi, unico “limite” nelle “ situazioni giuridiche “consolidate” per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudica, l’atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza. “. [39]
Il decreto di pagamento emesso ex articolo 83 Testo Unico spese di giustizia azionato nelle forme dichiarate incostituzionali e non ancora prescritto può, quindi, e non se ne vedono motivi ostativi, essere azionato nelle nuove forme con espressa richiesta di anticipazione in luogo della richiesta di prenotazione a debito.
Relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti (Consulenti Tecnici d’Ufficio e/o Consulenti Tecnici di Parte) nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia si è, generalmente, ritenuto trovasse applicazione il disposto di cui all’articolo 2.956 , numero 2, codice civile ai sensi del quale “si prescrive in tre anni il diritto: …2) dei professionisti , per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative”.
Il precedente orientamento ministeriale [40] della possibile applicazione della prescrizione presuntiva ai crediti in oggetto è mutato a seguito della nota ministeriale del 27 novembre 2013 [41] che “ ritiene l’inapplicabilità dell’istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia”.
Per gli Uffici ministeriali di via Arenula “..tale diversa interpretazione appare motivata da una più attenta analisi del contrasto tra le caratteristiche della prescrizione presuntiva e le modalità di liquidazione e pagamento delle prescrizioni rese dai suddetti professionisti in materia di spese di giustizia, modalità in base alle quali non può che restare abbondante traccia documentale in merito ai vari momenti della suddetta procedura di pagamento.
Ciò ritenuto, appare evidente che specifiche problematiche, quali quelle attinenti alla corretta individuazione del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale o della interruzione dello stesso , non possono che essere definite, di volta in volta, nei casi specifici, dagli uffici giudiziari competenti.”
La nota [42] conclude ”per quanto concerne più specificamente il modo di procedere degli uffici, appare evidente che gli stessi non possono rifiutare di riceversi le fatture relative ad istanze di liquidazione divenute definitive, fermo restando il potere dovere di adottare un provvedimento di diniego del richiesto pagamento, nel caso in cui, una volta assunta la linea interpretativa ritenuta conforme al dettato normativo, si ritenga debba essere opposta l’avvenuta prescrizione”.
A seguito della decisione della Consulta è intervenuto anche il Ministero della Giustizia con nota , del 24 ottobre 2019 [43], diretta a tutti gli uffici giudiziari.
Gli Uffici di via Arenula nella richiamata nota hanno preliminarmente riassunto come il problema sia stato affrontato [44] risolto nel passato , ossia : prenotazione a debito, previa vana escussione, che non dava possibilità di pagamento se prima la somma prenotata non veniva, dalle cancellerie, recuperata .
Anche a seguito della pronuncia della Consulta continuerà a mantenersi a carico degli uffici giudiziari l’obbligo “..agli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l’ufficio spese pagate dall’Erario con annotazione del relativo importo sul foglio notizie”.
Continuando a “ rimanere in vigore la disposizione dell’articolo 133 del testo unico in forza del quale il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la refusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”.
Tale norma è volta a fornire lo Stato di un titolo valido attraverso il quale procedere al recupero delle spese processuali anticipate e prenotate per conto della parte ammessa al beneficio del patrocinio pubblico”
La nota conclude che “ il recupero dovrà avvenire secondo i criteri fissati dall’articolo 134 del DPR 115 del 2002 tenuto conto di quanto già indicato nella nota di questa Direzione generale prot. DAG n. 16318 dell’8 febbraio 2011”.
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Note
[1] il presente lavoro fa seguito a Caglioti Gaetano Walter “Consulenti tecnici d’ufficio e di parte liquidazione dell’onorario nel patrocinio a spese a carico dello Stato definitivo intervento della Corte Costituzionale” .
[2] in materia è ( sarebbe) auspicabile l’ intervento degli Uffici ministeriali di via Arenula
[3] la sentenza in oggetto “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito , a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario”
[4] articolo 131 , comma 4 lettera c) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
[5]che nella parte dell’ articolo 131 , comma 3 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prima dell’intervento della Corte Costituzionale erano invece prenotati a debito
[6] Gaetano Silvestri “ la Corte Costituzionale italiana e la portata di una dichiarazione di illegittimità costituzionale” Parigi 16 aprile 2013
[7] Per la giurisprudenza di legittimità, Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 19 aprile 2013, n. 9529, il professionista, avvocato e/o consulente tecnico, che chieda compenso al proprio assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato va sospeso dall’iscrizione all’Albo del relativo ordine professionale.
[8] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 131 “ in generale l’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa esecuzione da parte del professionista, appare una ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità…”
[9] art. 3 lettera t) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115/02 anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile “
[10] art. 3 lettera s) d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prenotazione a debito “ è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento,ai fini dell’ eventuale successivo recupero”
[11] essendo l’anticipazione a carico dell’Erario il compenso del consulente tecnico di parte deve essere quantificato e liquidato ex articolo 83 testo unico spese di giustizia.
[12] sono spese di giustizia le spese che si formano nel processo, a seguito di provvedimento del magistrato e/o dell’attività delle parti, e che trovano relativa distinzione e regolamentazione nelle disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2001 n. 115 ( Testo Unico spese di giustizia)
[13] Ai sensi dell’ articolo 172 T.U. spese di giustizia “I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall’erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”.
[14] sulla qualifica professionale del personale di cancelleria competente ad emettere l’ordine di pagamento vedasi circolare 16 dicembre 2002 n 1/44/120741U/02 del Min. Giust., Dip. Aff. Giustizia
[15] circolare Giustizia DAG.13/10/2009.0124745.U “i provvedimenti di liquidazione spese ai professionisti (difensori, ausiliari del magistrato e/o consulenti di parte ammessa al patrocinio) sono da emanarsi nella forma del decreto ex articoli 82 e 83 Testo Unico spese di giustizia” conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione : Cass. civ. 31 marzo 2011, n. 7504, Cass. pen. sez. IV 17-11-2008 n. 42844
[16] Circolare ministeriale giustizia prot. n. 0127998 del 20.10.2009 “…l’efficacia di titolo esecutivo ex articolo 474 c.p.c. è, peraltro, conferita dall’articolo 53 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. ai decreti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato e dei custodi….”
[17] Ai sensi della circolare ministero della giustizia DAG18/02/2011.0023023.U “ la limitazione dell’uso del mezzo proprio ex legge 122/2010 non si applica agli ausiliari del magistrato i quali se preventivamente autorizzati hanno diritto al rimborso di tali spese.”
[18] Ai sensi della circolare ministero giustizia DAG25/01/2006.009539.U “non sono soggette a rimborso le spese sostenute per la vana escussione dell’onorario dovuto”
[19] Articolo 56 Testo Unico spese di giustizia
[20]Articolo 51 Testo Unico spese di giustizia
[21] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 83 “ per ausiliarie consulenti di parte non è previsto il limite massimo perché la norma originaria (art. 12 c.1 Legge 217/90)lo riferisce solo agli avvocati Infatti il limite dei valori medi delle tariffe professionali relative ad onorari , diritti ed indennità riguarda le tariffe professionali degli avvocati e non gli onorai di ausiliari e consulenti.. ”
[22] relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
[23] non se ne sottace una certa ermeticità della parte finale del periodo di commento all’articolo
[24] lo schema che segue è quello tipico , ma nulla vieta diversa organizzazione del servizio da parte degli uffici
[25] Sulla natura del decreto di liquidazione è intervenuta la Corte Costituzionale Corte Costituzionale 24.9.2015 n.192, che ha statuito che “ il procedimento di liquidazione dei compensi, in caso di patrocinio a spese dello Stato, presenta carattere giurisdizionale.
[26] A seguito della modifica dell’articolo 170 TU “..il termine per la proposizione di una eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 DPR 115/02 vada individuato in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione e quindi in quello di trenta giorni dall’avvenuta comunicazione….” [circolare DAG.09/11/2012.0148412.U]
[27] Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia relativamente all’articolo 83 “si è abrogato l’articolo 15 quattuordecies comma 4 (ultimo periodo) della legge n 217/90 come modificata dalla legge n 134/2001 che prevedeva la trasmissione del decreto di liquidazione dei compensi del consulente tecnico anche alla guardia di finanza”
[28] circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ..
[29] prot. 0159237.U del 21 dicembre 2009
[30] con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli uffici del Campione Civile e del Campione Penale. L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di “UFFICIO RECUPERO CREDITI”
[31] Il Funzionario delegato – art. 183 T.U. – è ordinatore secondario di spesa, incaricato all’emissione degli ordinativi di pagamento, è il soggetto che conclude l’iter procedurale delle spese di Giustizia (Nota Min. Giustizia DAG n. 184111.U. del 15/12/2010) . Il Funzionario Delegato a livello Distrettuale per i capitoli di spesa relativi alle liquidazioni in oggetto è identificato, nelle persone dei Dirigenti di Corte e di Procura Generale, circolari n 6 dell’8 giugno 2002 e n 7 del 14 novembre 2002.
[32] nota ministeriale giustizia DAG.13/12/2006.0132195.U
[33] come previsto dall’art. 185 del D.P.R. 115/2002
[34] dagli esercizi successivi al 2019 entrano in vigore le nuove disposizioni di Contabilità pubblica.
[35] sistema informativo di contabilità integrata delle pubbliche Amministrazioni
[36] i provvedimenti di liquidazione corredati della completa documentazione giustificativa della spesa, andranno trasmessi tempestivamente al Funzionario Delegato che, nella gestione dei fondi disponibili e nel rispetto del principio di annualità e di competenza della legge di bilancio e dopo aver eseguito i necessari risconti provvede all’effettivo pagamento con l’emissione degli ordinativi secondari di pagamento ( mod. 31 CG).
[37] circolare ministeriale giustizia DAG.06/05/2009.0062708.U
[38] Tribunale Roma 14 febbraio 1995
[39] Cass. civ. sez. III 28 luglio 1997 n. 7057
[40] Ministero della Giustizia prot. 0137280 del 15 ottobre 2010
[41] Ministero della Giustizia DAG.27/11/2013.0159106.U
[42] tra l’altro trasmessa alle sole Corti di Appello di Napoli e di Reggio Calabria
[43] DAG.24/10/2019.0204540.U
[44] DAG.08/06/2016.0107514.U
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