Modalità irrituali di deduzione della prova testimoniale. L’assenza di capitolazione autonoma e il rinvio alla narrativa contenuta nell’atto processuale. Nota a Tribunale di Pavia, ordinanza, 25 maggio 2018

Redazione 04/02/19

di Cinzia Gamba*

* Professore associato di Diritto processuale civile

Sommario

Il caso e i profili della decisione.

La prassi della capitolazione effettuata mediante rinvio alla narrativa contenuta nel corpo dell’atto nell’elaborazione interpretativa

Tribunale di Pavia, ordinanza, 25 maggio 2018

PROCEDIMENTI SPECIALI – Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza – Procedimento di primo grado – In genere – Deduzione della prova testimoniale – Capitolazione per rinvio alla narrativa – Inammissibilità.

E’ inammissibile la prova testimoniale dedotta con riferimento alle «circostanze della pregressa narrativa in fatto … espunto qualunque tipo di elemento valutativo», non articolata su fatti storici precisi e ben determinati, tale da richiedere al giudice una indebita attività di ripulitura dei fatti e di rimodulazione delle circostanze oggetto di testimonianza.

Il provvedimento del Tribunale di Pavia in commento (ordinanza del 25 maggio 2018) interviene in relazione ad una prassi, inerente alla capitolazione delle prove testimoniali, irrituale rispetto alle prescrizioni contente nell’art. 244 c.p.c.

Uno dei difensori del caso in esame, anziché provvedere alla redazione di capitoli di prova, in sede di richieste istruttorie, ha provveduto a dedurre la prova testimoniale sostituendo i capitoli di prova con un rinvio alla narrativa dell’atto processuale, utilizzata in funzione di “contenitore” dei capitoli di prova oggetto di deduzione (la formula utilizzata èstata la seguente: “…si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze di fatto di cui ai paragrafi da II a X capitoli dal n. 1) al n. 147 della pregressa narrativa in fatto, espunte di qualunque elemento di tipo valutativo e qui da intendersi integralmente ritrascritte quali capitoli di prova e precedute dalle parole “vero che”).

La decisione del Tribunale di Pavia va ad arricchire il quadro giurisprudenziale che ha preso posizione sulla prassi in esame. A fronte di una capitolazione effettuata per rinvio alla narrativa contenuta nel corpo dell’atto, il tribunale ha dichiarato la inammissibilità della prova irritualmente dedotta sulla base di due argomenti.

In primo luogo, il tribunale ha escluso che la capitolazione prospettata dalla parte nel caso di specie integrasse il requisito della specificità richiesto dall’art. 244 c.p.c. Nella motivazione della sentenza si legge che il rinvio alle “circostanze di fatto di cui ai paragrafi da II a X capitoli dal n. 1) al n. 147 della pregressa narrativa in fatto”, contenuto della deduzione della prova testimoniale, fosse in contrasto con i parametri richiesti dalla legge in quanto la narrativa oggetto di rinvio non era articolata su fatti storici ben specifici e determinati”. La decisione del tribunale di Pavia, pertanto, si è posta in linea con la tesi interpretativa genarale della Corte di Cassazione, a mente della quale la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione della testimonianza, in quanto requisito di rilevanza della prova, è rilevabile d’ufficio dal giudice e rende inammissibile la testimonianza medesima (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1294, in Pluris).

Inoltre, il tribunale ha ritenuto irrituale la deduzione della prova testimoniale per rinvio alla narrativa in quanto la formula usata dalla parte prevedeva che dalle cirostanze di fatto fossero “espunte di qualunque elemento di tipo valutativo e qui da intendersi integralmente ritrascritte quali capitoli di prova e precedute dalle parole “vero che”. Il giudice ha interpretato il sintagma come una esplicita sollecitazione all’esercizio di poteri istruttori facenti capo al giudice stesso, ed ha argomentato escludendo la sussistenza die poteri istruttori in base a due valutazioni normative:

1) sotto un primo profilo, si è escluso che poteri di emendamento dei capitoli di prova potessero sussistere in base all’art. 253 c.p.c. Il Tribunale di Pavia si è così posto in linea con la recente giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale l’indagine del giudice di merito sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l’avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria (da ultimo, Cass. 5 giugno 2018, n. 14364, in Pluris).

b) Inoltre, il medesimo auspicato intervento si è posto in contrasto con il pincipio di disponibilità della prova nonchè con i limiti generali di esercizio dei poteri istruttori del giudice, previsti dall’art. 421 c.p.c. Con particolare riguardo all’art. 421 c.p.c., in primis è pacifico che la norma in esame non deroghi al principio della domanda ed all’onere di allegazione dei fatti rilevanti che incombe sulle parti e che, quindi, il tema della lite può essere determinato solo da queste ultime; l’art. 421, infatti, incide solo sull’iniziativa probatoria, che fa capo anche al giudice oltre che alle parti, ma non incide sul divieto di utilizzare la scienza privata del giudice stesso (senza pretesa di completezza, si vedano Montesano L., Vaccarella G., Manuale di diritto processuale del lavoro, 3ª ed., Napoli, 1996, 192; Fabiani E., Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro, in FI, 2005, I, 1142). In ogni caso, l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio attribuiti al giudice non può superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda (tra le numerose v. Cass. 11 aprile 2017, n. 9296, in Pluris). I poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c. – pur diretti alla ricerca della verità, in considerazione della particolare natura dei diritti controversi – non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, nè tradursi in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (così, chiaramente, ex multiis Cass. 8 agosto 2002, n. 12002, in L.G., 2003, 79).

Esclusa la sussistenza di poteri in capo al giudice che potesse legittimare l’intervento del giudice nel senso auspicato dalla parte, il tribunale di Pavia ha concluso con la dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale così come capitolata. La scelta è in linea con l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale prevalente, che ha preso posizione sulla prassi in esame.

Il perno dei requisiti della corretta capitolazione della prova testimoniale è incentrato sulla c.d. specificità ai sensi dell’art. 244 c.p.c. Per la sussistenza in concreto di tale requisito, secondo l’interpretazione prevalente, è condizione sufficiente che siano definiti gli elementi essenziali di tempo, di luogo e di svolgimento delle circostanze di fatto, senza connotazioni formalistiche, al fine di porre il teste in condizione di limitarsi a descrivere i fatti obiettivi (sull’applicazione dell’art. 244 c.p.c. e sul requisito di specificità, senza pretesa di completezza, si v. Andrioli V.,Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1954, sub art. 244; Mandrioli C.,Carratta A.,Diritto processuale civile, Giappichelli, Torino, 2016, vol. II, 291 ss.; Taruffo M.,Prova testimoniale, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1988, vol. XXXVII, 748 ss.; Dondi A.,Prova testimoniale nel processo civile, DDP IV civ., XVI, Torino 1997, 56 ss.; Crevani R., Prova testimoniale, in Taruffo M., La prova nel processo civile, Giuffrè, Milano, 2012, 632 ss.; Comoglio L.P.,Le prove civili, Utet, Torino, 2004, 456 ss.; sulle molteplici questioni interpretative cui la norma ha dato luogo, si rinvia all’ampia rassegna giurisprudenziale e dottrinale di Trogni L., Commentario breve al c.p.c., a cura di Carpi F. e Taruffo M., Cedam, Padova, 2018, sub art. 244; secondo la giurisprudenza, la specificazione dei fatti in capitoli serve per consentire al giudice di controllare l’influenza e la pertinenza della prova nonchè per consentire alla controparte di formulare un’adeguata prova contraria: ex multiis, Cass. 2 febbraio 2015, n. 1808; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547; Cass. 22 aprile 2009, n. 9547; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1808; Cass. 2 febbraio 2015, n. 1808, Cass. 12 ottobre 2011, n. 20997, tutte in Pluris).

Il discorso si complica, ovviamente, se la capitolazione avvenga per rinvio e la narrativa contenuta nel corpo dell’atto non rispetti i requisiti richiesti dall’art. 244 c.p.c., così come elaborati dalla giurisprudenza. In tal caso, potrebbero ben emergere i presupposti per una dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale irritualmente dedotta: ed è ciò che è avvenuto nel caso in esame oggetto della decisione in commento.

L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha avuto talvolta modo di occuparsi del problema specifico in esame. Secondo la dottrina, in particolare, la deduzione della prova testimoniale deve essere fatta in capitoli separati: tuttavia la sua inosservanza determina una irregolarità che non impedisce l’ammissibilità della prova se i fatti sono specificati (Laudisa L., Prova testimoniale, in EG, Roma, 1991, XXV, 7). Con particolare riguardo alla deduzione della prova testimoniale mediante rinvio alle circostanze di fatto contenute in narrativa, vi sono in giurisprudenza taluni precedenti: secondo la Cassazione, nel rito del lavoro, ai fini della ammissibilità della prova testimoniale è sufficiente che siano stati articolati i capitoli di prova e siano stati indicati i testimoni da escutere e non osta alla ammissibilità della prova il fatto che i capitoli di prova non siano separati dalla narrativa in fatto e numerati, qualora l’articolazione della narrativa si componga di capitoli separati nei quali vengono schematicamente ed analiticamente indicati i fatti su cui la domanda si fonda (Cass. 22 luglio 2004, n. 13753, MGL, 2004, 871). In materia di opposizione allo stato passivo fallimentare e con riguardo alla prova testimoniale di prestazioni di lavoro, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., poichè i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati – nella specie, nella premessa dell’opposizione ex art.98 legge fall., – a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova. (Cass. civ. Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4708, in Fall., 2011, 10, 1244). La giurispudenza di merito, in un numero discreto di casi, si è espressa a favore dell’inammissibilità della prova dedotta con riferimento alle «circostanze di fatto indicate in narrativa», ove non siano scorporabili dati oggettivi da valutazioni ed argomentazioni logiche. Ad esempio, secondo Trib. Foggia 24 giugno 2013, in Pluris, è inammissibile la prova testimoniale formulata senza l’osservanza dei criteri di cui all’art. 244 c.p.c., ovvero senza la indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascun testimone deve essere interrogato, ma mediante il generico riferimento alle circostanze esposte in narrativa dell’atto di citazione, ove i fatti sono narrati in maniera fluente, senza articolazione per punti, unitamente alle valutazioni giuridiche, ai giudizi ed alle conclusioni, senza alcuna possibilità di essere da essi estrapolate per capitoli (nello steso senso, App. Napoli, sez. spec. propr. industr. ed intell., 31 agosto 2010; Trib. Foggia, 12 aprile 2013, tutte in Pluris; tre le più risalenti, Pret. Bari, ord. 6 marzo 1997, in F. it. 98, I, 1694, Pret. Bologna, ord. 23 luglio 1998, Pret. Ferrara, ord. 24 dicembra 1997, in MGL, 1998, 919, per il rito del lavoro; App. Torino 14 settembre 1992, G. it. 94, I, 2, 370). Importante è altresì Cass. 7 giugno 2011, n. 12292, la quale, con riferimento ad una ipotesi di deduzione della prova testimoniale sul contenuto integrale della comparsa di risposta, ha precisato che non può essere richiesto al giudice di estrapolare i capitoli di prova, tramite «lettura esplorativa» dell’atto di parte, contrastandovi il principio di disponibilità della prova.

La decisione del tribunale di Pavia, inoltre, non sembra porsi in contrasto neppure con la giurisprudenza meno formalista, secondo la quale l’idoneità della specificazione dei fatti dedotti dalle parti nei capitoli di prova, non deve desumersi soltanto dalla loro formulazione letterale, bensì anche da tutti gli altri atti e dalle deduzioni delle contendenti in causa (Cass. 31 gennaio 2007, n. 2201, in Pluris). La irritualità delle modalità di capitolazione, che ricomprendevano, in sostanza, la totalità della narativa contenuta nel corpo dell’atto, supera la tesi giurisprudenziale, in quanto nel caso di specie la valutazione del giudice ha investito proprio le allegazioni generali e le deduzioni svolte dalla parte, utilizzate in funzione di capitoli di prova.

Nella fattisepcie in esame, la scelta stilistica relativa alle modalità di deduzione, pertanto, si è rivelata irrituale ed è andata incontro alla decisa censura del Tribunale di Pavia, il quale non ha accettato le modalità irritualmente adottate dalla parte e ha dichiarato la inammissibiltà della prova testimoniale. Nella motivazione, come si è visto, il giudice, dopo aver preso in considerazione le regole processuali che informano la capitolazione, ha escluso altresì che l’estensione dei poteri istruttori potesse ricomprendere la depurazione della narrativa dell’atto al fine di compiere una sorta di “ricostruzione dei capitoli” stessi, secondo il rinvio operato dalla parte. Pertanto, il giudice ha concluso dichiarando inammissibile la prova testimoniale così dedotta.

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