Sono impugnabili i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: la contestazione sul modo con cui era stato eseguito il sequestro preventivo
Il Tribunale del riesame di Napoli rigettava una richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emessa dal Gip in relazione ad una somma di denaro nella disponibilità di una società e/o dei beni di valore equivalente nella disponibilità, tra gli altri indagati, di uno di questi accusato per i reati di associazione per delinquere e riciclaggio.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’indagato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva come il provvedimento di sequestro fosse stato eseguito sul conto corrente dell’indagato, prima di aver verificato l’incapienza del patrimonio delle società destinatarie in primo luogo del provvedimento. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto non pertinente rispetto all’impugnazione cautelare reale prescelta.
In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui «i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono né appellabili né ricorribili per cassazione e le eventuali questioni ad essi attinenti vanno proposte in sede di incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui, nonostante il Tribunale del riesame avesse disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza di una somma di poco superiore a tremila euro, erano stati sottoposti a vincolo beni per un valore complessivo di circa trenta volte superiore. In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, in cui era stata dedotta l’erronea estensione del vincolo reale)» (Sez. 2, n. 44504 del n. del 03/07/2015).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se sono impugnabili i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che i provvedimenti riguardanti le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non possono essere impugnati tramite appello o ricorso per Cassazione, atteso che eventuali contestazioni su tali provvedimenti devono essere sollevate durante l’incidente di esecuzione.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare tale modalità di esecuzione, appellando o ricorrendo per Cassazione, essendo per contro preferibile sollevare tale questione in esecutivis.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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