Modificata la disciplina del casellario giudiziale: vediamo come

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E’ stato pubblicato sulla G.U. il 26 ottobre del 2018 il decreto legislativo con cui si è proceduto alla revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 ossia il decreto legislativo n. 122 del 2 ottobre del 2018.
Orbene, vediamo quali sono queste modifiche.

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Francesca Sassano | 2018 Maggioli Editore

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Le modifiche

L’art. 1 appone delle modificazioni al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti disponendo che all’“articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale.»”.
Tal che adesso sono iscritti per estratto al casellario giudiziale, oltre l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche’ le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale (come già previsto prima), anche le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova in virtù della disposizione legislativa appena citata.
A sua volta l’art. 2 prevede che al “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5: 1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.»; 2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell’articolo 673» (1)sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»; b) all’articolo 8, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;».
Da ciò deriva che: a) se prima era contemplato che le iscrizioni nel casellario giudiziale erano eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono, adesso ciò è previsto decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita; b) se prima era disposto che venivano eliminate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell’articolo 673 del codice di procedura penale , adesso ciò è invece previsto anche per i provvedimenti giudiziari revocati a seguito di rescissione del giudicato o a norma dell’articolo 669 del codice di procedura penale ; c) se prima si prevedeva che le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti erano eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono, adesso è invece previsto che ciò si verifica per morte della persona alla quale si riferiscono(2).
Dal canto suo l’art. 3 apporta delle emende al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale nei seguenti termini: “1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 15: 1) le parole: «Art. 15 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 15 (L-R)»; 2) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell’ufficio centrale ai sensi dell’articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).»; b) all’articolo 19: 1) le parole: «Art. 19 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 19 (L-R)»; 2) il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. L’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche’ le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell’articolo 5, comma 4 (L).»”.
In buona sostanza, per effetto di questo dettato normativo, da un lato, se prima era previsto che l’ufficio iscrizione iscriveva l’estratto nel sistema ed eliminava dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell’ufficio centrale ai sensi dell’articolo 19, commi 3 (3) , 4 (4)e 6 (5), adesso è disposto che l’ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 16(6) , i provvedimenti di cui agli articoli 3(7) e 9(8) , esclusi quelli di competenza dell’ufficio centrale ai sensi dell’articolo 19, commi 3, 4 e 5 , dall’altro, se prima era sancito che l’ufficio centrale eliminava dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che avevano compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell’articolo 5(9), comma 4, adesso è disposto che l’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche’ le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell’articolo 5, comma 4. Per quel che riguarda il testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi, l’art. 4 prevede le seguenti modificazioni: “1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 23 e’ abrogato; b) all’articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato)»; 2) prima del comma 1 e’ inserito il seguente: «01.L’interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»; 3) al comma 1, le parole: «Nel certificato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»; 4) al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»; 5) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; m-ter) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»; 6) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.»; c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati; d) all’articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, la parola «penale» e’ soppressa; 2) al comma 1, le parole «Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «Il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24»; e) all’articolo 25-ter, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»; f) all’articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale; f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; f-quater) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»; g) l’articolo 28 e’ sostituito dal seguente: «Art. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi). – 1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e’ necessario per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalita’ di cui all’articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta’, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche’ i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis. 2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita’ istituzionali dell’amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata e’ conforme all’estratto di cui all’articolo 4. 3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e’ rilasciato quando non puo’ procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti. 4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta. 5. Il certificato selettivo e’ rilasciato dall’ufficio locale del casellario di cui all’articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita’ di cui all’articolo 39. 6. Il certificato generale e’ rilasciato dall’ufficio locale del casellario di cui all’articolo 18: a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita’ di cui all’articolo 39; b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all’articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all’accesso selettivo; c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione. 7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; b) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche’ alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale. 8. L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e’ tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche’ di cui all’articolo 24, comma 1. 9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo; 10. In caso di comunicazione prevista dall’articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»; h) all’articolo 28-bis, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»; i) all’articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24(10), 25(11), 26(12), 27 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e 31»; l) l’articolo 39 e’ sostituito dal seguente: «Art. 39 (L) (Consultazione del sistema da parte dell’autorita’ giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi). – 1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalita’ delle acquisizioni d’ufficio, di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all’articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita’ dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. 3. Limitatamente all’esigenza di rilascio dei certificati di cui all’articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati, nonche’ le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l’accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni e’ stabilito l’obbligo, per l’amministrazione interessata e per l’ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell’accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l’ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti e’ acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all’ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5. 5. Le modalita’ tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali. 6. La consultazione del sistema da parte dell’autorita’ giudiziaria, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita’ stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007, e successive modificazioni.»; m) all’articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27»”.

Ulteriori interventi

Di tal che, per effetto di siffatto precetto normativo, si registrano, tra le modifiche ivi apportate, le seguenti novità legislative: a) non è più previsto che l’interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificalo civile di cui agli articoli 24 , 25 e 26 , senza motivare la richiesta ma ciò gli viene consentito dall’art. 24 che sancisce il diritto dell’interessato di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; b) nel certificato non è riportabile l’iscrizione esistenti nel casellario giudiziale non più sic et simpliciter dei provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale (13) ma solo nel caso in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria; c) è previsto adesso che non sono riportati nel certificato del casellario giudiziale i provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova e le sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; d) è adesso disposto che il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo; e) non sono più in vigore gli articoli 25(14) e 26(15) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; f) per quanto attiene il certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall’interessato, è ora sancito che questo certificato contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale; g) è ora disposto che, per quanto attiene le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti che devono essere riportate nel certificato, non devono essere ivi annoverati: I) i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale; II) i provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova; III) le sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; h) è stato riformulato l’art. 28 prevedendosi che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando e’ necessario per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalita’ di cui all’articolo 39, in relazione a persone maggiori di eta’, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonche’ i certificati di cui agli articoli 27 (16)e 28-bis (17) fermo restando che, per un verso, il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalita’ istituzionali dell’amministrazione o del gestore e ciascuna iscrizione riportata e’ conforme all’estratto di cui all’articolo 4, per altro verso, che il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed e’ rilasciato quando non puo’ procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti, per altro verso, ancora, che il certificato selettivo e’ rilasciato dall’ufficio locale del casellario di cui all’articolo 18 (ossia l’ufficio locale) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita’ di cui all’articolo 39 (18) ; oltre a ciò, sempre alla luce di quanto previsto da questo articolo, è stabilito che: 1) i dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta; 2) il certificato generale e’ rilasciato dall’ufficio locale del casellario di cui all’articolo 18: a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalita’ di cui all’articolo 39; b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all’articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all’accesso selettivo; c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione; 3) nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale(19) ; b) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonche’ alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova; c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita’ ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale; 4) l’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non e’ tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonche’ di cui all’articolo 24, comma 1; 5) i certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo; 6) in caso di comunicazione prevista dall’articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso; i) per quanto attiene il certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, è ora disposto che detto certificato contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale; l) l’art. 39 è stato riformulato nel seguente modo: 1) la consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalita’ delle acquisizioni d’ufficio, di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (20) , e dei controlli, di cui all’articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica (21) , avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime; 2) le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita’ dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione; 3) limitatamente all’esigenza di rilascio dei certificati di cui all’articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati, nonche’ le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l’accesso selettivo al sistema e nelle stesse convenzioni e’ stabilito l’obbligo, per l’amministrazione interessata e per l’ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell’accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico (fermo restando che sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l’ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti e’ acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali); 4) le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all’ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5; 5) modalita’ tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali; 6) la consultazione del sistema da parte dell’autorita’ giudiziaria, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita’ stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007, e successive modificazioni.
L’art. 5, a sua volta, statuisce che all’“articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Art. 47 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 47 (L – R)»; b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. L’eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 e’ effettuata dall’ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L)”.
Tal che ne deriva che l’eliminazione di iscrizioni per morte della persona effettuate dall’ufficio locale è posta in essere dall’ufficio locale, come appena visto, decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.
Per quanto attiene le disposizioni finali previste da questo testo unico, l’art. 6 dispone che al “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al titolo, dopo le parole «in materia di casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale europeo,»; b) all’articolo 51, dopo il comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo”.
Infine, l’art. 7 statuisce che le “disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
Queste dunque sono in estrema sintesi le novità apportare dal decreto legislativo, 2 ottobre 2018, n. 122.

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Note

(1)Per cui: “1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. 2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità”.
(2)Secondo il quale: “1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre. 2. Quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l’interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell’esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l’arresto o l’ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest’ultima. 4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima. 5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l’esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore. 6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente. 7. Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l’interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l’esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre. 8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69, comma 2, e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest’ultima. 9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto”.
(3)Per cui: “L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto del decreto di grazia”.
(4)Alla stregua del quale: “Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 15”.
(5)Secondo cui: “L’ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto: a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale; b) fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all’andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali; c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest’ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri”.
(6)Vale a dire le comunicazioni all’ufficio iscrizione.
(7)Cioè i provvedimenti iscrivibili al casellario giudiziale.
(8)Ossia il provvedimento giudiziario iscritto per estratto al casellario giudiziale.
(9)In virtù del quale: “L’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche’ le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell’articolo 5, comma 4”.
(10)Ossia il certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato.
(11)Vale a dire il certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato.
(12)Cioè il certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.
(13)Ovverossia le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
(14)Ai sensi del quale: “1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative: a) alle condannne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale; c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale; d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali; f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata; g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati; m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l’imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare, a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito; o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n.189. 2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore”.
(15)Secondo cui: “1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative: a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati, b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitatc con sentenza definitiva; c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato”.
(16)Cioè il certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall’interessato.
(17)Ossia il certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione.
(18)Per cui: “1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalita’ delle acquisizioni d’ufficio, di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all’articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilita’ dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. 3. Limitatamente all’esigenza di rilascio dei certificati di cui all’articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle liberta’ degli interessati, nonche’ le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l’accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni e’ stabilito l’obbligo, per l’amministrazione interessata e per l’ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell’accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l’ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti e’ acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. 4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all’ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5. 5. Le modalita’ tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali. 6. La consultazione del sistema da parte dell’autorita’ giudiziaria, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalita’ stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007, e successive modificazioni”.
(19)Alla stregua del quale: “Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto”.
(20)Secondo cui: “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”.
(21)In virtù del quale: “1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”.

 

 

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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