Orbene, le norme previste in materia di gratuito patrocinio, interessate da quanto statuito in questo atto avente forza di legge, sono tre e precisamente gli articoli 75, 76 e 91 del d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115.
Orbene, vediamo come siffatte disposizioni legislative sono state modificate per effetto di questo novum normativo.
Art. 75 del d.P.R. n. 115/2002
Per quanto attiene l’art. 75 del d.P.R. n. 115/2002, ossia la norma che regola l’ambito di applicabilità del gratuito patrocinio, l’art. 1 del d.lgs. n. 24/2019 dispone che all’“articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell’arresto eseguito in conformita’ del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonche’ nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche’ assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.”.
Di conseguenza, per effetto di questo “nuovo” precetto normativo, è ora espressamente stabilito ex lege che la disciplina del gratuito patrocinio si applica: a) nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, dal momento dell’arresto eseguito in conformita’ del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva; b) nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche’ assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.
Dunque, se nelle procedure passive di consegna, secondo quanto previsto in materia di mandato di arresto europeo, è stabilita la possibilità di accedere al gratuito patrocinio dal momento dell’arresto eseguito in conformita’ del mandato d’arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nelle procedure attive di consegna, analoga possibilità spetta alla persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale qualora sia stato esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinche’ assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.
Art. 91 del d.P.R. n. 115/2002
Per quanto concerne l’art. 91 del d.P.R. n. 115/2002, ossia la norma che disciplina l’esclusione dal patrocinio, l’art. 2 del d.lgs. n. 24/2019 statuisce che all’“articolo 91, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «l’indagato, l’imputato o» sono soppresse e, dopo la parola «condannato», sono aggiunte le seguenti: «con sentenza definitiva»”.
Di conseguenza, se prima era stabilito che l’ammissione al patrocinio era esclusa anche per l’indagato e l’imputato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, adesso è ciò consentito solo per il condannato con sentenza definitiva, ossia passata in giudicato, e dunque non più impugnabile.
Art. 76 del d.P.R. n. 115/2002
Per quanto inerisce l’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, vale a dire la norma di legge che regola le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio, l’art. 3 del d.lgs. n. 24/2019 prevede che all’“articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al comma 4-bis dopo le parole «stesso articolo» sono inserite le seguenti: «, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».”.
Tal che, per effetto di questo dettato normativo, ricorre la presunzione normativa, prevista dallo stesso comma 4-bis dell’art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, secondo la quale il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti ove vengano commessi determinati illeciti penali (menzionati in questo medesimo comma), anche per coloro che sono stati condannati in via definitiva per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Non può però sottacersi che la Corte Costituzionale, con la sentenza, 16 aprile 2010, n. 139, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.
Orbene, l’intervento legislativo in questione non fa ovviamente venir meno la validità di tale pronuncia e pertanto, anche per colui che è stato già condannato definitivamente per questi reati tributari, rimane ferma la possibilità di fornire una prova con cui dimostrare che i redditi da lui percepiti rientrano nei limiti di legge per poter accedere al gratuito patrocinio.
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