L’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h) dura fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
La stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
Articolo 38, comma 3, primo periodo vengono soppresse le seguenti parole <<resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni>>
Mentre viene aggiunto << La stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445>>
Solo un’osservazione
Ma la regolarità contributiva non è un requisito di ordine generale?
Quindi le Stazione appaltanti non dovrebbero rivolgersi alla neo nata Banca dati?
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