Le modifiche apportate alle norme previste dal codice penale (artt. 32-quater e 131-bis c.p.)

Lorena Papini 10/01/24
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Diverse e molteplici sono state le modifiche effettuate nel corso di questa Legislatura per quanto concerne il codice penale. Difatti, le norme codicistiche, interessate da siffatti interventi, sono state sia quelle concernenti il primo libro del codice penale, riguardante i reati in generale, che quelle successive inerenti rispettivamente ai delitti e alle contravvenzioni (in particolare). Ciò posto, non resta che esaminare in cosa sono consistite codeste normative che hanno emendato, e non di poco, il nostro codice penale.
L’articolo è un estratto del volume: Le Riforme della Giustizia penale -Dal decreto antirave alla legge per il contrasto alla violenza sulle donne

Indice

1. La modificazione afferente all’art. 32-quater c.p.


L’art. 6, co. 1-ter, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137, dispone che, all’“articolo 32-quater del codice penale, le parole: «423-bis, primo comma,» sono soppresse”. Di conseguenza, per effetto di tale soppressione, viene meno “il riferimento al reato di incendio boschivo dall’elenco dei reati (di cui [per l’appunto, n.d.r.] all’art. 32-quater) per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la p.a.” (1)

La modificazione afferente all’art. 32-quater c.p.
Per effetto dell’art. 6, co. 1-ter, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137, viene meno il riferimento al reato di incendio boschivo dall’elenco dei reati per cui è prevista, in via generale, la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la p.a.
Tabella riepilogativa

2. La modifica apportata in relazione all’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)


Come vedremo nel paragrafo 1 del capitolo II, durante questa Legislatura si è intervenuti, in materia penale, in materia di diritto di autore, modificando l’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. Orbene, fermo restando che su tale emenda ritorneremo nel paragrafo summenzionato, un’altra novità normativa, strettamente correlata a questa, è stata la modifica dell’art. 131-bis c.p.
Invero, l’art. 3, co. 2, legge n. 93/2023 “è intervenuto sull’art. 131-bis c.p. nel seguente modo: “Dopo il numero 4) del terzo comma dell’articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge».”[2].
“Quindi, per effetto di questo precetto normativo, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge”[3] e, pertanto, “per gli illeciti penali previsti dalla legge n. 633 del 1941 (dall’art. 171-bis in poi) non può essere riconosciuta la causa di non punibilità preveduta dall’art. 131-bis c.p.”[4]. Chiarito ciò, va infine rilevato, quanto all’esclusione dei delitti di cui all’art. 171 della legge. n. 633 del 1941 dal novero degli illeciti penali per cui opera siffatta condizione ostativa, che, come emerge dai lavori parlamentari, recependo “un’osservazione resa in sede consultiva, le Commissioni riunite hanno tuttavia approvato un apposito emendamento relativo all’esclusione della particolare tenuità del fatto di cui al citato articolo 131-bis” (5) c.p. nel senso che la presente legge, come appena visto, “inserisce i reati contro il diritto d’autore tra quelli per i quali questa facoltà viene esclusa, avendo considerato le Commissioni riunite che tali fattispecie di reato non possano mai essere considerate di lieve entità” (6). “Nondimeno e viceversa, la Commissione giustizia ha inserito un’osservazione volta a circoscrivere la citata esclusione dell’applicabilità di cui all’articolo 131-bis, terzo comma, numero 4), del codice penale, in modo tale da ripristinare la lieve entità per l’articolo 171 della legge sul diritto d’autore, il quale prevede un fatto punito solo con la pena pecuniaria” (7). Questa è dunque la ragione per cui, in riferimento ai delitti di cui all’art. 171 della legge n. 633 del 1941, siffatta condizione ostativa, ai fini del riconoscimento di codesta causa di non punibilità, non opera.

La modifica apportata in relazione all’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
L’art. 3, co. 2, legge n. 93/2023 è intervenuto sull’art. 131-bis c.p. nel seguente modo: “Dopo il numero 4) del terzo comma dell’articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge»”.
Quindi, per effetto di questo precetto normativo, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633, salvo che per i delitti di cui all’art. 171 della medesima legge e, pertanto, per gli illeciti penali previsti dalla legge n. 633 del 1941 (dall’art. 171-bis in poi) non può essere riconosciuta la causa di non punibilità preveduta dall’art. 131-bis c.p.
Tabella riepilogativa

Volume fonte del contributo


Obiettivo del presente volume è raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.

FORMATO CARTACEO

Le Riforme della Giustizia penale

In questa stagione breve ma normativamente intensa sono state adottate diverse novità in materia di diritto e procedura penale. Non si è trattato di una riforma organica, come è stata, ad esempio, la riforma Cartabia, ma di un insieme di interventi che hanno interessato vari ambiti della disciplina penalistica, sia sostanziale, che procedurale.Obiettivo del presente volume è pertanto raccogliere e analizzare in un quadro unitario le diverse novità normative, dal decreto c.d. antirave alla legge per il contrasto della violenza sulle donne, passando in rassegna anche le prime valutazioni formulate dalla dottrina al fine di offrire una guida utile ai professionisti che si trovano ad affrontare le diverse problematiche in un quadro profondamente modificato.Completano la trattazione utili tabelle riepilogative per una più rapida consultazione delle novità.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB), giornalista pubblicista e cultore della materia in procedura penale. Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica Diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.

Antonio Di Tullio D’Elisiis | Maggioli Editore 2024

Note

  1. [1]

    Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, Dossier n. 126/1 del 25 settembre 2023 avente ad oggetto le disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della pubblica amministrazione (d.l. 105/2023 – A.C. 1373-A), in senato.it, p. 44.

  2. [2]

    A. Di Tullio D’Elisiis, Diritto d’autore online: novità (penali) della l. 93/2023, 26 luglio 2023, in diritto.it.

  3. [3]

    Ibidem.

  4. [4]

    Ibidem.

  5. [5]

    Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 16/1, Elementi per l’esame dell’Assemblea inerenti alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica A.C. 217-648-A, 20 marzo 2023, in camera.it.

  6. [6]

    Ibidem.

  7. [7]

    Ibidem.

Lorena Papini

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