Modifiche di “altre” condizioni del contratto di pacchetto turistico

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Nella Sezione III del Codice del Turismo sono disciplinate le modifiche del contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto.

Nell’art. 38, norma  di esordio della Sezione III, si disciplina la modifica soggettiva da parte del Viaggiatore con l’istituto giuridico della cessione del contratto ad altro Viaggiatore.

Nell’art. 39 si disciplina l’istituto (modifica oggettiva) della revisione del prezzo possibile soltanto in casi espressamente previsti dalla legge.

Dopo aver disciplinato la possibilità di revisione del prezzo, considerato l’elemento essenziale del pacchetto, il Legislatore passa a disciplinare la possibilità di modificare le “altre condizioni”.

L’art. 40 dispone:

  1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.
  2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
  3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
  4. a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
  5. b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2;
  6. c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
  7. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
  8. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Tale norma che ricalca nel diritto interno quanto disposto dall’art. 11 della Direttiva 2015/2302, cd. “Direttiva Pacchetti” dispone che, prima dell’inizio del pacchetto, non possano essere modificate altre condizioni del contratto diverse dal prezzo, come precisato nell’articolo 39 e che, per l’Organizzatore, sarà possibile, modificare alcune condizioni del contratto di pacchetto turistico, solo a condizione che:

a) l’Organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto;

b) la modifica sia di scarsa importanza (e cioè non incida in maniera sostanziale sulla qualità dei servizi turistici combinati nel pacchetto);

c) l’Organizzatore abbia dato la notizia della modifica al Viaggiatore in modo chiaro, comprensibile ed evidente su supporto durevole.

Come si potrà notare, il Legislatore non ha dato la definizione di “modifica di scarsa importanza”, tuttavia, la portata di questa modifica si potrà ricavare per interpretazione della definizione opposta “in modo significativo” usata dal Legislatore nel successivo comma II dell’art. 40 del Codice del Turismo.

Infatti, si potrebbe verificare l’ipotesi che l’Organizzatore sia costretto, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, a modificare una o più caratteristiche principali dei servizi turistici che compongono il pacchetto turistico ed in tale circostanza è necessario comprendere cosa si intenda per modifca che vada ad incidere in modo significativo sull’oggetto della prestazione dell’Organizzatore.

La Direttiva Pacchetti, a tal proposito, è stata molto chiara sia nel Considerando 33, sia nell’art. 11.

Si considerano modifiche di caratteristiche principali, quelle che comportano:

1) la diminuzione della qualità oppure del valore dei servizi turistici;
2)   la modifica degli orari di partenza o arrivo indicati nel contratto, quando causino al Viaggiatore disagi o spese aggiuntive notevoli o riorganizzazione del trasporto o dell’alloggio;

3)  la modifica di una o più caratteristiche principali, tra quelle indicate nell’articolo 34 comma 1 lettera a, ovvero: a) la destinazione del viaggio; b) i mezzi del trasporto; c) l’ubicazione e le caratteristiche principali dell’alloggio (ad esempio una modifica di categoria dell’hotel); d) i pasti (circostanza rilevante in caso di intolleranze alimentari dichiarate dal Viaggiatore); e) le visite incluse (ad esempio quelle acquistate contestualmente alla sottoscrizione del contratto di crociera e non quelle scelte last minute a bordo); e) i servizi prestati al Viaggiatore in quanto membro di un gruppo; f) la lingua in cui sono prestati i servizi; g) il fatto che la vacanza sia idonea a persone a mobilità ridotta.

4) l’impossibilità di soddisfare le richieste specifiche formulate dal Viaggiatore ed accettate dal T.O.

5)  l’aumento del prezzo del pacchetto di oltre l’8% del valore totale.

Dopo la lettura dei predetti casi espressamente disciplinati dalla legge, viene naturale dedurre che tutto quanto non previsto dalla suddetta norma debba essere considerato come modifica di “scarsa importanza” e, pertanto, disciplinata dal comma 1 dell’art. 40 che non consente al Viaggiatore il recesso dal contratto e neppure il diritto ad ottenere una riduzione del prezzo. L’interesse ad ottenere la prestazione vacanza deve intendersi ancora tutelato in pieno e non viene lasciato, anche nell’ottica di un giusto equilibrio contrattuale e del rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, il margine a manovre speculative del Viaggiatore.

E’ interessante notare come il Legisaltore nel qualificare la modifica di “scarsa importanza” lecita per l’Organizzatore e non produttiva di alcun effetto negativo, abbia fatto ricorso alla medesima espressione usata dal Codice Civile dall’art. 1455 che nel definire il grave inadempimento, dispone: “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra“. La modifica deve essere pertanto rilevante al punto di alterare l’equilibrio contrattuale originario e diminuire l’interesse del Viaggiatore ad accettare la prestazione pattuita con l’Organizzatore prima che quest’ultima operasse la modifica parziale del programma di viaggio. La diminuzione dell’interesse dovrà essere seria e concreta e non speculativa.

In tutti i casi di modifiche che vanno ad incidere in modo significativo sulla prestazione contrattuale, il Viaggiatore ha diritto di:

A) accettare la modifica proposta

B) recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
Il recesso del Viaggiatore (da esercitare in un periodo “ragionevole” del quale tuttavia non vengono fornite adeguate coordinate temporali) produce l’effetto che gli debbano essere restituite tutte le somme corrisposte per l’acquisto del pacchetto turistico. In quest’ultimo caso, l’Organizzatore può proporre al Viaggiatore, che ha deciso di recedere dal contratto, un pacchetto sostitutivo il quale deve però avere qualità equivalente o superiore a quello acquistato in origine.

A differenza di quanto previsto dal Codice del Turismo del 2011, il comma 4 dell’articolo 40 prevede che possa essere offerto al Viaggiatore anche un pacchetto turistico di qualità o costo inferiore, a condizione che venga riconosciuta al Viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

Il comma 5 dell’articolo 40 prevede che qualora il Viaggiatore decida di rinunciare al pacchetto turistico, esercitando il diritto di recesso, il rimborso del prezzo dovrà avvenire senza ritardo e comunque non oltre 14 giorni dalla comunicazione del recesso. Un recesso che per il Viaggiatore abbia conseguenze dannose farà scattare la possibilità per quest’ultimo, qualora riesca a fornire adeguata prova, di richiedere anche la condanna dell’Organizzatore a corrispondere il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo.

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Carmine Criscione

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