Modifiche in tema di ricongiungimento familiare

 La possibilità di ricongiungimento familiare per lo straniero fu codificata per la prima volta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo del 1948.
Successivamente, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui diritti del fanciullo hanno riconosciuto l’importanza di proteggere ed assistere la famiglia intesa dalla Carta sociale europea del 1961 come “cellula fondamentale della società”.
È con la Direttiva del Consiglio 2003/83/CE che per la prima volta il ricongiungimento familiare perde il carattere di mero principio e viene qualificato come vero e proprio diritto.
In Italia significativo l’intervento della Corte Costituzionale, la quale con la Sent. n. 28 del 1995, ha riconosciuto per la prima volta al ricongiungimento familiare la natura di diritto soggettivo in capo ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia.
Tale diritto è stato esteso, dopo tale pronuncia, anche agli stranieri non lavoratori, i quali prestano la loro attività non retribuita all’interno della famiglia, sulla base dell’equiparazione dell’attività resa all’interno della famiglia con le altre forme di occupazione meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 35 Cost.
La legislazione italiana in tema di ricongiungimento familiare è contenuta dapprima nel d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (c.d. T.U. sull’immigrazione), modificato con d. lgs. 3 e 5 del 2007 che recepiscono le direttive comunitarie.
Tali modificazioni tendono, da un lato, a garantire un’ulteriore tutela dello Stato e dei cittadini italiani nei confronti di quei soggetti che possano essere considerati una minaccia concreta per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato Italiano ovvero dei Paesi firmatari dell’accordo di Schengen e, dall’altro, ampliano il diritto all’unità familiare del cittadino appartenente a Stati terzi del quale si deve tenere conto nel provvedimento di espulsione amministrativa.
Vengono, infatti, valutati ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno la condotta complessiva del soggetto, la durata del soggiorno, il livello di inserimento sociale e la sua condizione familiare nello Stato membro.
L’art. 2 d. lgs. 5/2007 introduce importanti novità in tema di rilascio e revoca del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare: è necessario tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il Paese originario e della durata dello stesso permesso di soggiorno.
Tali esigenze devono essere vagliata anche nel caso di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno ovvero nei casi di revoca o diniego di rinnovo dello stesso e nella ipotesi di adozione di un provvedimento di espulsione.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto tale impostazione e con Sent. 22216/2006 hanno dichiarato che lo straniero che abbia lasciato scadere, o al quale non sia stato rinnovato il permesso di soggiorno, non può essere espulso se abbia figli minori che possano ricevere grave pregiudizio dall’allontanamento del genitore.
Il diritto dello straniero a mantenere o riacquisire l’unità familiare, oggetto di tutela da parte della nostra Carta Costituzionale negli artt. 2, 29, 30, è riconosciuto subordinatamente alla ricorrenza di determinati requisiti i quali sono stati di recente modificati con d. lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, in vigore dal prossimo 3 novembre.
Le norme contenute all’interno del d. lgs. 160/2008 coinvolgono l’art. 29 T.U. ora modi ficandolo, ora aggiungendo nuove disposizioni.
Secondo il d.lgs. in esame lo straniero può chiedere il ricongiungimento del coniuge non legalmente separato, di età non inferiore a 18 anni, dei figli minori, anche se del coniuge, anche se nati al di fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, dei figli maggiorenni a carico, che non possano per ragioni oggettive provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, dei genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero dei genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Al fine di procedere alla documentazione di tali situazioni, qualora esse non possano essere documentate in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciate da competenti autorità straniere, qualora non vi sia una autorità riconosciuta, ovvero sussistano fondati motivi che facciano dubitare dell’autenticità di tale documentazione è previsto nel comma 1 bis il rilascio di tali certificazioni da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari sulla base dell’esame de DNA, effettuato a spese degli interessati.
Requisiti oggettivi per poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare sono:
-l’idoneità dell’alloggio, intesa non solo come rispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria accertata dalla Ausl competente per territorio;
-il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Si specifica nella norma che per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Il legislatore sottolinea inoltre che ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Il legislatore introduce una assicurazione sanitaria, la quale può essere sostituita da altro titolo idoneo volto a garantire la copertura dei rischi sul territorio nazionale a favore dell’ascendente ultrasessantacinquenne ovvero l’iscrizione di questi al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo. La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre prossimo. L’importo deve essere aggiornato con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
In conclusione si stabilisce che il termine di cui al comma 7 dell’art. 29 T.U. in merito alla procedura volta al riconoscimento del beneficio venga elevato a centottanta giorni.
In tale termine l’interessato può ottenere il visto di ingresso esibendo copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione (dalle quali risulti la data di presentazione della domanda e della documentazione) direttamente alle autorità diplomatiche e consolari italiane.
 
 
Ragusa, Ottobre 2008
 
Angela Allegria
Giornalista, Praticante Avvocato

Avv. Allegria Angela

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