Modulo cai: valore probatorio di presunzione semplice

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Il modulo cai sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti ha portata di presunzione semplice che impone all’assicuratore l’onere di superarla.
Con la sentenza numero 15431 del 03.06.24 la III Sezione della Corte di Cassazione, presidente Frasca, relatore Cirillo, chiarisce il valore probatorio del modulo cai e l’onere della prova delle parti ove lo stesso sia sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro. Per approfondimenti in tema di circolazione, consigliamo il volume “Nuovo Codice della Strada -Con Regolamento di esecuzione”

Corte di Cassazione -sez. III civ.- sentenza n.15431 del 03-06-24

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Indice

1. I fatti di causa e i giudizi di merito


La Suprema Corte, pur rigettando il ricorso proposto dall’utente della strada e afferente la pronuncia di primo grado, confermata dalla corte di appello, di non raggiungimento della prova del fatto storico, coglie l’occasione per superare la “leggenda metropolitana” relativa al valore probatorio del modulo cai e alla pronuncia delle Sezioni unite n. 10311/2006.
I fatti di causa sono i seguenti. La società Alfa acquista il credito risarcitorio di Tizio, rinveniente da un sinistro stradale nel quale questi è tamponato dal veicolo B, a sua volta tamponato dal veicolo C.
La domanda in primo grado è rigettata in quanto la società non aveva fornito, secondo il giudice del grado, la prova del fatto storico. In sede di appello la pronuncia veniva confermata, motivo per cui la società Alfa ricorreva per la cassazione della sentenza. Per approfondimenti in tema di circolazione, consigliamo il volume “Nuovo Codice della Strada -Con Regolamento di esecuzione”

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2. La questione giunta in Cassazione: il valore probatorio del modulo cai


Il motivo di ricorso che desta interesse è proposto ai sensi dell’art. 360 I comma n. 3 per violazione e falsa applicazione degli articoli 143 e 148 del CdA, 2697 CC e 115 e 116 cpc.
Secondo la prospettazione del ricorrente la corte di appello non avrebbe riconosciuto il giusto valore probatorio al modulo cai, sottoscritto dai conducenti del veicolo tamponato e primo tamponante, e non avrebbe considerato che i danni come risultanti dallo stesso erano compatibili con quelli accertati dalla fattura prodotta, sulla base della quale il giudice di merito ben avrebbe potuto ammettere una consulenza tecnica d’ufficio.
Il motivo viene rigettato, ma di grande interesse è l’obiter dictum della corte in ordine al valore probatorio del modulo cai, alla sua portata di presunzione semplice e alle relative ripercussioni in termini di inversione dell’onere della prova. Secondo i giudici di merito, pur in presenza del modulo cai, a fronte delle contestazioni dell’assicuratore, era onere dell’attore superare le stesse e provare che i fatti si fossero svolti secondo la propria prospettazione.
L’affermazione è errata in diritto, secondo gli Ermellini, perché l’art. 143, II comma del CdA afferma che il modulo, sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo. Questa, peraltro, non è una novità legislativa, dal momento che la disposizione ora richiamata costituisce la riproposizione dell’art. 5, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Secondo la Corte di legittimità, “La presunzione è finalizzata, chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l’onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo, appunto, tale prova; ma significa anche che l’onere della stessa ricade a carico dell’assicuratore e non del danneggiato, come invece l’impugnata sentenza ha affermato nel caso oggi in esame” Sul punto si segnala il precedente 29146/2017.
A sostengo del rigetto della domanda e dell’errata portata probatoria del modulo, il giudice di appello richiama il principio statuito dalla Cass. S.U. 10311/2006 secondo cui “la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice.”
La Corte, che precisa intende dare continuità al suddetto indirizzo, ne precisa le peculiarità, in quanto la decisione fu determinata, in realtà, dalla necessità di risolvere la questione sorta in ordine all’interpretazione delle norme date da una parte della giurisprudenza di merito che in presenza del modulo cai e di contestazioni per l’assicuratore, condannava il solo privato e non l’assicuratore.
 Ebbene le Sezioni Unite, si trovarono nella necessità di affermare l’unicità del rapporto dedotto in giudizio e la necessità di un accertamento il quale “non può che essere unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo, non potendosi nel medesimo giudizio affermare, con riferimento alla domanda proposta dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore, che il rapporto assicurativo e la responsabilità dell’assicurato esistano nel rapporto tra due delle parti e non per l’altra, e ciò non soltanto in base al principio di non contraddizione, ma soprattutto in base alla struttura dell’azione così come disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, artt. 18 e 23, se si ha presente che l’obbligazione dell’assicuratore di pagare direttamente l’indennità al danneggiato, non nasce se non esiste il rapporto assicurativo e se non è accertata la responsabilità dell’assicurato”.
Non a caso la successiva giurisprudenza di legittimità, in più occasioni ha anche stabilito che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. 8451/2019, 15881/2013 e 2438/24).
La correttezza dell’argomentazione del ricorrente sul punto, tuttavia, non porta all’accoglimento del ricorso in quanto il sinistro ha visti coinvolti tre veicoli mentre il modulo cai è sottoscritto solo da due di questi.
Il ricorso viene quindi respinto ma va segnalata la portata chiarificatrice della pronuncia in ordine al valore probatorio del modulo cai.

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Michele Allamprese

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