Monopattini elettrici: quali norme e quali sanzioni dovrebbero essere modificate?

Redazione 21/10/20
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Tra il coacervo di norme che disciplinano i monopattini elettrici due, a parere di chi scrive, spiccano per
la necessità di essere modificate in tempi brevi.
La prima la cui applicazione potrebbe provocare (anziché evitare) seri rischi per l’incolumità di coloro che
conducono il mezzo e la seconda, invece, che sanziona in misura troppo lieve condotte molto pericolose
(per non dire scriteriate) di cui i conducenti possono essere protagonisti.

Il presente estratto è tratto dal volume 

Monopattini elettrici: la gestione del sinistro e delle responsabilità – e-Book in pdf

Questo ebook si pone come fine quello di analizzare le norme che regolano l’uso e la circolazione dei monopattini, fornendo un approccio il più pratico possibile, fornendo le risposte ai non pochi quesiti che ancora oggi gli utilizzatori (e non) di questi veicoli si pongono, ripercorrendo le varie normative che si sono susseguite dall’avvento di questi dispositivi fino ai giorni nostri.Completa la trattazione, una parte dedicata agli aspetti assicurativi.Alessandro VeggiAvvocato in Torino, si occupa prevalentemente di danno alla persona fornendo assistenza, in particolare, alle vittime di sinistri stradali. E’, inoltre, appassionato di questioni giuridiche relative al mondo della micromobilità elettrica.

Alessandro Veggi | 2020 Maggioli Editore

12.90 €  10.32 €

Esaminiamole.

Monopattini elettrici: le norme oggetto di critica

Per quanto riguarda la prima delle due norme criticate ci si riferisce all’obbligo previsto a carico dei
conducenti di monopattino di segnalare tempestivamente con il braccio la manovra di svolta a sinistra, a
destra, e di fermata che intendono effettuare.
L’obbligo, contenuto nell’art. 377 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada e
relativo ai comportamenti che devono osservare i ciclisti, si applica anche ai conducenti di monopattino
in virtù della ormai più volte citata equiparazione di monopattini i e biciclette.

L’obbligo di tale condotta, peraltro, è confermato dall’art. 1, comma 75 quater legge n.160/2019 secondo
cui, per quanto di interesse: “i conducenti di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica (…)
devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani,
salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta”.

Ma condurre il monopattino senza reggere il manubrio con entrambe le braccia (obbligando il conducente
a sollevare il braccio per indicare la direzione in cui si vuole svoltare) rende pressochè impossibile
mantenere l’equilibrio sul mezzo.

I monopattini elettrici, infatti, non potendo essere dotati di posto a sedere devono essere condotti con
postura necessariamente eretta: da ciò, oltrechè dalle caratteristiche costruttive tipiche del mezzo che lo
rendono meno stabile di una bicicletta, consegue che obbligare il conducente a sollevare un braccio per
indicare una manovra di svolta mentre costui è in movimento equivale, di fatto, a farlo cadere.
Interpretare la norma, d’altronde, imponendo al conducente che intende intraprendere una manovra di
svolta di fermarsi, poggiare le gambe per terra, alzare il braccio e ripartire comporterebbe un irragionevole
rallentamento della circolazione (oltrechè il rischio di arresti improvvisi e conseguenti drammatici
tamponamenti provocati da distratti automobilisti).
Si auspica, quindi, che tale obbligo venga soppresso dal legislatore in tempi rapidi.

Monopattini elettrici : circolazione in autostrada

La seconda norma che appare meritevole di essere modificata (o meglio le cui sanzioni dovrebbero essere
senz’altro inasprite) è quella relativa alle conseguenze laddove un conducente di monopattino circoli su
autostrada.

Tutti noi siamo rimasti, infatti, esterrefatti dalla visione di filmati diffusi -soprattutto sui social network- di
guidatori di monopattini che circolano indisturbati sul filo della corsia di emergenza in autostrada.
Ma cosa rischia chi si rende autore di una simile scriteriata e sconcertante condotta?
Purtroppo, almeno per i monopattini, manca una sanzione ad hoc.

La normativa di riferimento, infatti, l’art. 1 comma 75 ter legge n.160/2019 secondo cui, per quanto qui
di interesse: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 (….) possono
circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la
circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile,
esclusivamente all’interno della medesima (….)”.

La violazione di tale condotta -prosegue l’art. 1 comma ter- è sanzionata con il pagamento di una somma
da 100 a 400 euro (sanzione che se pagata entro 5 giorni dalla contestazione dell’ illecito ex art. 202
Codice della Strada ammonta a circa 70 euro).

Così facendo il legislatore ha apprestato, a fronte di comportamenti connotati da diversa gravità, un’unica
sanzione: chi circola, infatti, su una strada extraurbana o su una strada urbana soggetta, ad esempio, al
limite dei 70 km/h verrà sanzionato allo stesso modo di chi, per esempio, si immette sull’autostrada Milano
– Napoli “cavandosela”, quindi, con una multa di poche decine di Euro.
Non vengono, infatti, previste -per il solo fatto di circolare in autostrada in monopattino- sanzioni
accessorie : quindi niente fermo amministrativo e confisca (men che meno il sequestro del mezzo).
Ma non basta.

Una volta accertata la violazione della condotta gli organi di polizia, analogamente a quanto avviene nei
confronti di chi viene scoperto a guidare una bicicletta in autostrada, imporranno (ai sensi degli articoli
175 comma 17 Codice della Strada e 377 comma 6 Regolamento di esecuzione) ai conducenti di
abbandonare con i veicoli stessi l’autostrada sotto la sorveglianza dell’agente o funzionario accertatore.
Ricapitolando: a fronte di un comportamento senz’altro privo di senno (e sulla cui pericolosità paiono
sussistere ben pochi dubbi) l’autore “se la cava” con il mero pagamento di una irrisoria somma di danaro
facendosi, tra l’altro, “comodamente scortare” fino alla prima uscita dagli organi di Polizia (e quindi a
carico della collettività).

Appare pertanto auspicabile che per questa specifica condotta il legislatore intervenga e inasprisca le
sanzioni con sollecitudine, introducendo anche il fermo o comunque la confisca del mezzo: ciò perché gli
insolventi potrebbero potenzialmente reiterare all’infinito tale condotta senza essere esposti, di fatto, ad
alcun significativa conseguenza.

Non sono, infatti, pochi nel nostro paese i cittadini irreperibili o coloro che si fanno forza della loro
nullatenenza per non pagare alcun tipo di sanzione pecuniaria.

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