La morosità incolpevole: novità della Legge finanziaria 2025

La figura della morosità incolpevole è stata introdotta dal DL 31 agosto 2013, n. 102, e successivamente regolamentata da vari decreti ministeriali.

La figura della morosità incolpevole è stata introdotta dal DL 31 agosto 2013, n. 102, e successivamente regolamentata da vari decreti ministeriali. Dopo il 2021, però, il finanziamento del contributo per la morosità incolpevole è stato sospeso. La situazione è mutata a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge finanziaria 2025), che ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la morosità incolpevole nelle locazioni abitative. Per comprendere le novità introdotte dalla Legge finanziaria 2025 sembra utile ricordare le condizioni che erano state previste dal D.M. 30 marzo 2016 per l’ottenimento del contributo. Al testo generale della legge e alla sua approvazione abbiamo dedicato l’articolo Manovra di bilancio 2025: il testo approvato (PDF scaricabile)
Sul tema, consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito che raccoglie e illustra le novità di interesse per gli operatori del settore.

Indice

1. Fondo morosità incolpevole e D.M. 30 marzo 2016


Il Dm. 30 marzo 2016 ha definito la morosità incolpevole ed ha fissato le condizioni per l’ottenimento del contributo e per la sua misura e finalizzazione. L’articolo 2, comma 1 del Dm. 30 marzo 2016 ha precisato il concetto di morosità incolpevole, definendola la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. Nel comma 2 dello stesso articolo vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le possibili cause della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Quanto alle condizioni per ottenere il contributo (che non può essere superiore a 12.000 €) è richiesto il rispetto di limiti di reddito (35.000 € per il reddito ISE e 26.000 per il reddito ISEE), l’avvenuta notifica dell’intimazione di sfratto per morosità, la residenza nell’alloggio locato da almeno un anno, la cittadinanza o comunque il possesso di un regolare titolo di soggiorno, la mancanza da parte del richiedente o familiare di un diritto reale su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Sul tema, consigliamo il volume Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito che raccoglie e illustra le novità di interesse per gli operatori del settore.

FORMATO CARTACEO

Le tutele del nuovo sovraindebitamento. Come uscire dal debito

Aggiornato al terzo decreto correttivo del CCII (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il volume, giunto alla sua II edizione, propone un’ampia ricognizione delle rilevanti novità normative e del panorama giurisprudenziale sul tema della crisi da sovraindebitamento. Sono raccolti diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della normativa di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento utile per il professionista – gli organismi di composizione e i gestori della crisi, gli advisor e i liquidatori – al fine di offrire un supporto nelle criticità e i dubbi che possano sorgere nella predisposizione del Piano. Monica MandicoAvvocato cassazionista, Founder di Mandico&Partners. Gestore della crisi, curatore, liquidatore e amministratore giudiziario. È presidente di Assoadvisor e coordinatrice della Commissione COA Napoli “Sovrain- debitamento ed esdebitazione”. Già componente della Commissione per la nomina degli esperti indipendenti della composizione negoziata presso la CCIAA di Napoli. Esperta in crisi d’impresa e procedure di sovraindebitamento e presidente di enti di promozione sociale. Autrice di numerose pubblicazioni, dirige la Collana “Soluzioni per la gestione del debito” di Maggioli Editore, ed è docente di corsi di alta formazione e master accreditati presso Università e ordini professionali.

 

Monica Mandico | Maggioli Editore 2025

2. Il problema oneri accessori


Il contributo può essere utilizzato per sanare la morosità, ristorare canoni differiti, versare un deposito cauzionale per un nuovo contratto, o coprire mensilità di un nuovo contratto a canone concordato. Si ricorda però che l’art. 9, comma 3, L. n. 392/1978, impone al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla relativa richiesta, circoscrivendo l’arco temporale entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l’indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Di conseguenza, non essendovi, in mancanza di tale istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il primo, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora e non può, quindi, sospendere, ridurre, ritardare o contestare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall’indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione (Trib. Milano 16 marzo 2022 n. 2218).
Una morosità concernente solo gli oneri accessori (che pure consentirebbe la promozione della procedura di sfratto per morosità) non è coperta dal fondo morosità incolpevole
In ogni caso non è stato fissato neppure un numero massimo di occasioni o di annualità in cui il conduttore possa ricorrere al contributo per la morosità incolpevole.

Potrebbero interessarti anche:

3. Le novità contenute nella Legge finanziaria 2025


L’articoli 1, comma 117, della Legge finanziaria 2025 stabilisce che il Fondo in questione sarà rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per l’anno 2026.
Il comma 119 dello stesso articolo 1 precisa che gli oneri derivanti dal rifinanziamento del fondo saranno coperti mediante la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Ulteriori novità sono contenute nel comma 118 dell’articolo 1 della Legge finanziaria 2025.
La norma prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, venga aggiornato il D.M 30 marzo 2016, al fine di stabilire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 117 che prevedano, pena il definanziamento, l’erogazione delle stesse entro il 31 luglio di ciascuna delle annualità del Fondo di cui al medesimo comma 117 a soggetti richiedenti.
È prevista poi un ulteriore novità: infatti con il decreto da adottare ai sensi del primo periodo verrà anche stabilito il numero massimo di annualità consecutive per le quali l’inquilino moroso incolpevole può accedere al Fondo di cui al comma 117, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario.
Infine, è essenziale evidenziare che viene introdotta una nuova definizione di morosità incolpevole: infatti al momento della presentazione dell’istanza deve esistere uno stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare tali da non permettere o da rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione. Di conseguenza non è più necessario che il richiedente sia impossibilitato a pagare il canone come previsto dal Dm. del 2016 ma viene previsto che è ora sufficiente che vi sia considerevole difficoltà nel pagamento

Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento