Morte conosciuta tardivamente: errore materiale

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Si può procedere alla correzione per errore materiale nel caso di tardiva conoscenza dell’evento morte.
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 130)
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Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 45168 del 20-09-2023

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Indice

1. La questione: la morte non conosciuta


La Cassazione dichiarava inammissibile un ricorso proposto avverso una sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari (confermativa, a sua volta, di una decisione emessa dal Tribunale di Sassari, con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 3. d.lgs 152/2006 e condannato alla pena di un anno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda con la confisca dell’area).
Ciò posto, con ricorso per Cassazione, il ricorrente assumeva di essere stato erede dell’accusato e che lo stesso era deceduto nel 2022, come da certificato di morte allegato; il decesso dell’imputato, quindi, era avvenuto prima che venisse pronunciata la predetta sentenza emessa dalla Suprema Corte e, pertanto, si chiedeva la correzione dell’errore di fatto in cui era incorsa questa Corte, con conseguente revoca della predetta sentenza, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca della confisca disposta ai sensi dell’art. 256, comma 3, d.lgs 152/2006.
Orbene, a fronte di tale situazione, veniva di conseguenza fissata udienza ex art 127 cod. proc. pen. per la correzione di errore materiale.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso, prima di entrare nel merito della questione, osservava in via preliminare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell’imputato, intervenuta prima della decisione, determina l’inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell’imputato ed il giudice penale ha l’obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell’imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006).
Chiarito ciò, gli Ermellini facevano altresì presente che la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato (Sez. 5, n.5210 del 13/01/2006; Sez. 2, n.7632 del 16/11/2017; Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019; Sez. 4, n. 35960 del 17/04/2019).
Orbene, essendo avvenuto il decesso dell’imputato prima che la sentenza della Cassazione venisse deliberata nel caso di specie, siffatto decesso, pertanto, per la Corte di legittimità, rendeva inesistente la sentenza in questione, che veniva quindi revocata, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello per essere il reato estinto per morte dell’imputato.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito, sulla scorta di un consolidato orientamento nomofilattico, che la tardiva conoscenza dell’evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all’errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell’art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l’azione penale determina l’inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell’imputato.
Di conseguenza, ove si verifichi una situazione di questo genere, ben si può applicare siffatta norma codicistica al fine di fare emergere in sede processuale siffatta causa estintiva (in questo caso) del reato.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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