Nella sentenza in commento la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato il problema, in merito all’esposizione alle polveri di amianto, dell’onere, incombente sul datore di lavoro, di provare di aver adottato le misure di sicurezza necessarie nei confronti del lavoratore ammalatosi.
Nel caso di specie, i prossimi congiunti di un lavoratore, deceduto a causa di una neoplasia polmonare contratta durante ed a causa del pregresso rapporto di lavoro, più specificamente alla polverizzazione di fibre di amianto, convenivano in giudizio l’azienda, attribuendole la responsabilità della malattia contratta dal loro congiunto, al fine di ottenere il risarcimento per non avere il datore di lavoro adempiuto l’obbligo su di lui gravante ex art. 2087 c.c.
I familiari della vittima si erano visti respingere la richiesta di risarcimento dei danni collegati alla morte del loro congiunto, avvenuta per una forma di cancro connesso all’esposizione ad amianto, poiché, secondo i giudici di merito, non avevano dimostrato la violazione da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione dirette ad evitare la dispersione di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda, aveva sottolineato la carenza probatoria circa l’inadempimento del datore di lavoro.
Successivamente la sentenza di appello, nel confermare quanto stabilito dal giudice di prime cure, pur ritenendo probabile che il lavoratore avesse contratto il mesotelioma durante l’attività lavorativa, tuttavia aveva rigettato l’appello affermando che “non può comunque dirsi provato da parte dei ricorrenti che tale evento debba essere imputato alla violazione da parte del datore di lavoro di norme di prevenzione dirette ad evitare la dispersione di fibre di amianto nell’ambiente di lavoro. Ai ricorrenti incombeva provare che la mancata adozione di misure di prevenzione fosse imputabile a colpa del datore di lavoro il quale ne aveva consapevolmente ignorato la pericolosità, che avrebbe dovuto essere a lui nota secondo le conoscenze allora disponibili e la qualificata diligenza alla quale era tenuto. Quanto poi alla adozione di misure a protezione delle polveri da amianto finalizzate a tutelare il lavoratore contro la asbestosi, secondo la Corte occorre dare la prova non solo della omissione delle misure, ma anche delle loro efficacia preventiva rispetto a quello specifico rischio”.
I giudici di merito, quindi, pur riconoscendo che fosse stato probabile contrarre la malattia durante il servizio, avevano posto a carico dei familiari la suddetta prova.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26879/11 del 14 dicembre 2011, accogliendo il ricorso, ha ribaltato i termini della questione affermando che, in caso di morte del lavoratore per patologia asseritamene contratta durante l’attività lavorativa, i congiunti del lavoratore deceduto debbono provare che la morte è avvenuta a causa della malattia e che tra il lavoro svolto e la malattia sia intercorso un nesso di causalità, quantomeno in termini di concausalità, spettando sempre al danneggiato l’onere di provare i fatti posti a fondamento del suo diritto al risarcimento in tema di responsabilità per fatto illecito.
Ma l’onere a carico dei ricorrenti una volta raggiunto tale livello di prova si arresta.
La Suprema Corte, ricordando la disposizione dell’art. 2087 c.c. secondo cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, precisa come tale norma pur non stabilendo una sorta di responsabilità di natura oggettiva, pone comunque un obbligo a carico del datore di lavoro consistente nell’adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
Pertanto, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia in commento, ne consegue che, nel giudizio promosso dagli eredi del lavoratore morto per una malattia asseritamene contratta in servizio, ai familiari del de cuius spetta fornire la prova del nesso causale intercorrente fra l’attività lavorativa svolta dal defunto e la patologia contratta, incombendo, invece, sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato le cautele idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato che se il periodo di lavoro ed il processo di incubazione della malattia sono risalenti nel tempo, come nella fattispecie sottoposta al suo esame (1963-1984), dovrà tenersi conto del grado di conoscenze dell’epoca, storicizzando il livello di esperienza e di tecnica richiesto dalla norma di cui all’art. 2087 c.c. e verificando il rispetto delle norme a tutela delle malattie professionali e dell’igiene sul lavoro vigenti all’epoca.
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