Morte e lesioni come conseguenza di altro delitto

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Il reato oggetto di odierna disamina è disciplinato dall’art. 586 c.p., nel titolo XII dedicato ai delitti contro la persona.  Esso viene tradizionalmente ricondotto alla categoria dei cosiddetti “delitti aggravati dall’evento”.

In conformità al dictum normativo, invero, la fattispecie illecita, ivi prevista, è integrata nell’ipotesi in cui il soggetto agente compia un fatto criminoso, configurato come delitto doloso, e da quest’ultimo consegua la morte e le lesioni, non volute, di una persona.

La norma, dunque, assumendo l’esistenza di un nesso eziologico tra due fattispecie illecite, descrive un’unica condotta, costituente un delitto doloso, facendo derivare da quest’ultimo un evento ulteriore aggravante, estraneo alla “voluntas” del colpevole.

Il Legislatore, in linea conforme al principio di colpevolezza ex art. 27 cost., non si è limitato alla mera configurazione dell’illecito, ma ha puntualizzato il criterio psicologico di rimproverabilità dell’agente rispetto all’accadimento ulteriore, tramite il rinvio all’art. 83 c.p.

In virtù di ciò, il colpevole del reato base risponde della morte e delle lesioni a titolo di colpa, con la precisazione che le pene previste per l’omicidio colposo e le lesioni colpose sono aumentate.

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Rapporti con il delitto preterintenzionale

Nell’intento di procedere ad una ricostruzione analitica della struttura del reato de quo, occorre, preliminarmente, soffermarsi sul discrimen intercorrente tra lo stesso e il delitto preterintenzionale, disciplinato dall’art. 584 c.p..

Similmente a quest’ultimo illecito, nell’art. 586 c.p., l’evento morte rappresenta una conseguenza aggiuntiva, un quid pluris, non preventivato volontariamente dal reo, durante l’iter criminoso da costui intrapreso.

I due reati si differenziano, invece, in virtù dei reati presupposti da cui derivano le conseguenze dannose, in quanto, ai sensi dell’art. 584 c.p., ai fini dell’integrazione del reato, sono richiesti atti direzionati a compiere percosse e lesioni, mentre l’art.586 c.p. si riferisce a un qualsiasi fatto costituente un delitto doloso.

Si deve, pertanto, convenire per un’applicazione residuale di quest’ultima disposizione, nell’ipotesi in cui il delitto base esuli da comportamenti atti a percuotere o a ledere, ma corrisponda ad un qualsiasi illecito doloso.

 

L’elemento psicologico: tra responsabilità oggettiva e colpa in concreto

Il confronto tra le due fattispecie, innanzi esposto, si presta quale ausilio per soffermarsi su un aspetto di notevole importanza, che, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, è stato oggetto di un accesso dibattito giurisprudenziale.

Nello specifico, è la configurazione dell’elemento soggettivo a destare maggiori perplessità.

L’art. 586 c.p., mediante il rinvio all’art.83 c.p., su menzionato, ascrive l’evento letale, al reo, a titolo di colpa, ritendo necessario, ma non sufficiente, l’accertamento del mero nesso di causalità tra il medesimo e il delitto presupposto.

Da ciò consegue che la morte o la lesione della persona offesa, seppur non volute, debbano perlomeno essere concretamente prevedibili ed evitabili da parte del soggetto agente, in relazione a tutte le circostanze del caso, da costui conosciute o conoscibili.

La colpa è intesa ai sensi dell’art. 43 c.p. quale violazione di disposizioni, regolamenti e codici (specifica) ovvero come inosservanza dei doveri di diligenza, di perizia e di negligenza (generica).

L’accertamento della colpa presuppone che, oltre al mancato rispetto della regola cautelare, predisposta al fine di impedire che si verifichi un determinato evento, sussista, rispetto all’agente, la possibilità di prevedere e di evitare l’accadimento stesso, pena la configurabilità di una responsabilità oggettiva, fondata sul mero nesso eziologico.

Il caso giurisprudenziale: cessione e morte dell’assuntore

In tale contesto degna di nota è la diatriba giurisprudenziale intervenuta in merito al reato di cessione di sostanze stupefacenti, dalla quale sia derivata la morte del soggetto assuntore, successivamente alla cessione.

La Cassazione penale a Sezioni Unite n. 22676 del 22 maggio 2009, ponendo fine al contrasto esistente tra l’orientamento che riteneva sufficiente la sussistenza del collegamento causale tra la cessione e la morte del destinatario della sostanza e la tesi che sosteneva la necessità della colpa del cedente rispetto all’evento mortale, ha definito i criteri atti ad accertare la rimproverabilità dello spacciatore, onde pervenire ad una verifica rispettosa del principio di colpevolezza.

La Suprema Corte ha statuito che l’esistenza della responsabilità in capo al soggetto agente, anche nel caso de quo, non possa prescindere dal controllo circa l’effettiva sussistenza in concreto di una condotta colposa, consistente nella violazione della regola cautelare, diversa da quella connaturata nel reato base, volta proprio ad impedire il rischio per il bene vita del soggetto assuntore.

Esemplificativamente, il cedente, inteso come agente razionale modello, deve aver ritenuto, quantomeno, prevedibile ed evitabile che la dazione della quantità della sostanza stupefacente ceduta, in base alle circostanze fattuali del caso concreto, relative alla stessa vittima, avesse potuto provocarne la morte.

Secondo il dictum delle Sezioni Unite occorre, dunque, sempre compiere una valutazione ancorata alla fattispecie occasionata, espressa in tutti gli elementi rilevanti che siano conosciuti o potenzialmente oggetto di conoscenza da parte dello spacciatore.

 

Il caso giurisprudenziale: maltrattamenti in famiglia seguiti dal suicidio della vittima

Un’ipotesi peculiare di delitto aggravato dall’evento si configura, altresì, in ambito familiare o in contesti connotati da un rapporto di autorità, dove non è raro assistere a spiacevoli situazioni aventi quale oggetto condotte violente e sopraffattrici che, abitualmente, vengono inflitte dall’agente e subìte dalla vittima.

La fattispecie in parola è riconducibile al “reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi”, disciplinato dall’art.572 c.p., titolo IX, relativo ai delitti contro la famiglia, la cui cornice edittale è stata, recentemente, oggetto di inasprimento a seguito della L. 19 luglio 2019 n. 69.

Nello specifico, la condotta maltrattante si estrinseca in una serie di atti, quali percosse, lesioni, ingiurie, minacce, ma anche atti di vessazione psicologica che provocano nella vittima una continua sofferenza morale. (Cass. Pen. n. 20126, sez. VI, 3 marzo 2015)

Requisito essenziale, ai fini della configurazione del reato de quo, si rinviene nella sistematicità dei comportamenti, posto che gli stessi debbano essere avvinti, nell’iter intrapreso dall’agente, da un’unica intenzione criminosa, che li fonde in una più ampia ed unitaria condotta abituale. (Cass. Pen. n. 5258, sez. VI, 9 febbraio 2016)

L’art. 572 c.p., nel secondo comma, disciplina le ipotesi in cui dal fatto illecito dei maltrattamenti derivi una lesione personale grave, gravissima ovvero la morte della persona offesa. In particolare, la verificazione di tali eventi conduce ad un aggravamento della pena, che nel caso di lesione grave sarà della reclusione da 4 a 9 anni, in quello di lesione gravissima da 7 a 15 anni e, nell’ipotesi di morte della vittima, della reclusione da 12 a 24 anni.

La norma presuppone, chiaramente, che gli accadimenti ulteriori, innanzi esposti, non siano voluti dal soggetto maltrattante, in quanto, in caso contrario, si sarebbe in presenza di un concorso di reati.

Ciò che si richiede, invece, è che tra il delitto di maltrattamenti e le lesioni o la morte della vittima via sia una derivazione causale diretta, in ragione della quale sia possibile stabilire che il reato base sia stato la causa, seppur non esclusiva, di quei determinati eventi, (principio di equivalenza delle cause ex art. 41 c.p.). (Cass. pen. n. 46848, sez. VI, 4 dicembre 2012.)

Maggiori problematiche interpretative subentrano nel caso in cui l’evento ulteriore non voluto corrisponda al suicidio della vittima di maltrattamenti.

La difficoltà in tale situazione consiste proprio nella valutazione della condotta suicidiaria, ossia nell’accertamento se quest’ultima fosse concretamente prevedibile o sia stata oggetto di una autonoma decisione della vittima, non conoscibile dal soggetto agente.

La delicata tematica oggetto di disamina è stata affrontata dalla giurisprudenza (Cass. pen. n. 44492, 19 dicembre 2009), che ha individuato i presupposti affinché possa essere imputato, al soggetto colpevole del delitto di maltrattamenti, anche il suicido, quale evento aggravante.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, in particolare, il suicidio della vittima, consistente nell’impiccagione, era derivato da un ennesimo episodio di violenza, verbale e materiale dalla stessa subito, scaturente da un aspro litigio con il proprio convivente.

Ritenuta la sussistenza di un nesso eziologico tra il suicidio e i maltrattamenti, la Suprema Corte ha statuito che l’accertamento non possa limitarsi esclusivamente a tale verifica, in quanto l’ascrizione dell’evento ulteriore in capo all’agente deve riguardare anche l’aspetto relativo all’addebitabilità soggettiva, ossia al requisito della colpa.

Nella specie, il suicidio deve essere legato ad un coefficiente di prevedibilità concreta del rischio, conseguente alla consumazione del reato base.

In conformità al principio di colpevolezza, invero, l’evento suicidiario non voluto deve essere conseguenza, prevedibile ed evitabile in concreto, del reato principale, e non, al contrario, il frutto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, improvvisa e non conoscibile ex ante dal reo di maltrattamenti.

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RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cassazione penale a Sezioni Unite n. 22676 del 22 maggio 2009;

Cass. Pen. n. 20126, sez. VI, 3 marzo 2015;

Cass. Pen. n. 5258, sez. VI, 9 febbraio 2016;

Cass. pen. n. 46848, sez. VI, 4 dicembre 2012;

Cass. pen. n. 44492, 19 dicembre 2009;

 

Giuseppina Lavuda

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