Motivazione del giudice affetta da vizio di illogicità

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È affetta dal vizio di illogicità e di carenza la motivazione del giudice di merito fondata su semplici congetture, anziché su massime di esperienza.

Indice:

Il fatto

La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza, impugnata dal Procuratore generale e dall’imputato – con cui il Tribunale di Trieste, all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose, e, in conseguenza, esclusa la recidiva qualificata contestata, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la diminuzione per il rito, e l’aveva condannato alla pena di giustizia (due anni di reclusione e 800,00 euro di multa) ritenuta la recidiva e stimata la stessa, insieme alla già riconosciuta aggravante, equivalente alle generiche – aveva rideterminato, riducendola, la pena (un anno e quattro mesi di reclusione e 300,00 euro di multa), confermando nel resto.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo, quale unico motivo, vizio di motivazione che sarebbe stata, ad avviso del ricorrente, contraddittoria e/o manifestamente illogica in merito all’iter argomentativo relativo alla qualificazione del fatto e alla attribuibilità dello stesso all’imputato e non già ad altri. 

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era stimato fondato per le seguenti ragioni.

Gli Ermellini osservavano in particolare a tal proposito come entrambe le decisioni di merito, nei termini prospettati dal ricorrente, fossero intrinsecamente illogiche e contraddittorie posto che – una volta richiamato l’orientamento nomofilattico secondo cui la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione comporti la illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza (e, cioè, nel vizio di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen.), non avendo la Corte di Cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 2123 del 12/01/2021; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017) mentre il principio, introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, non può essere utilizzato nel giudizio di legittimità per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014) e rilevato che, da un lato, le «massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e sono tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spaziotemporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi» (così Sez. 6, n. 1775 del 09/10/2012; in termini, Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013), dall’altro, sempre le «cosiddette massime di comune esperienza si distinguono dalle mere congetture, in quanto sono regole giuridiche preesistenti al giudizio poiché il dato in esse contenuto è già stato, o viene comunque, sottoposto, a verifica empirica sicché la regola viene formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit, rivestendo i caratteri della regola d’esperienza tratta dal contesto storico-geografico generalmente riconosciuta ed accettata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la condotta tenuta da due soggetti rinvenuti nei pressi di un esercizio commerciale, già oggetto di minacce, in possesso di due cartucce per fucile e con un bidone di liquido infiammabile, avesse, in base ad una massima d’esperienza, un carattere inequivocamente estorsivo ai danni del commerciante)» (Sez. 2, n. 39985 del 16/09/2003) – gli Ermellini ritenevano il provvedimento impugnato illegittimo essendo «affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza – che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spaziotemporale in cui matura la decisione – utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all’ “id quod plerunnque accidit” ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica» (Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014; Sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013; Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009; Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003); in altri termini, è «affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente su una massima di esperienza, valorizzi in realtà un mero convincimento soggettivo non acquisito al comune sentire» (Sez. 4, n. 23093 del 02/02/2017).

Leggi anche In cosa le massime di esperienza si distinguono dalle congetture?

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante essendo ivi postulato, sulla scorta di un pregresso e costante orientamento nomofilattico, che è affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza – che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spaziotemporale in cui matura la decisione – utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all’”id quod plerunnque accidit” ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica.

Tal che ne consegue che è affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente su una massima di esperienza, valorizzi in realtà un mero convincimento soggettivo non acquisito al comune sentire.

Ove quindi venga adottato un provvedimento munito di una motivazione di tal fatta, ben potrà essere impugnato una tale decisione nei modi e nelle forme previste dal codice di rito penale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, non può che essere positivo.

Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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