Motivazione necessaria per ribaltare misure cautelari

Quale motivazione è necessaria per il ribaltamento della decisione del primo giudice in tema di misure cautelari?

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Quale motivazione è necessaria per il ribaltamento della decisione del primo giudice in tema di misure cautelari? Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 3861 del 27-11-2024

Indice

1. La questione: vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione


Il Tribunale del riesame di Cagliari annullava un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, che aveva applicato nei confronti di un indagato, per i delitti di cui agli artt. 56 e 640 bis c.p., la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero il quale, con un unico motivo, denunciava vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure cautelari, in caso di ribaltamento della precedente decisione del primo giudice, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso “standard cognitivo” che governa il procedimento incidentale, rispetto a quello di cognizione, deve ritenersi comunque necessario che il provvedimento si confronti in modo critico con il contenuto della pronunzia riformata le cui argomentazioni devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili tratte dall’intero compendio processuale configurandosi altrimenti un vizio di motivazione (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020).
Difatti, per la Corte di legittimità, siffatto obbligo di riconsiderazione non era stato adeguatamente soddisfatto dal Tribunale del riesame, che si era invece limitato a validare una lettura alternativa e parcellizzata del materiale indiziario non suffragata da elementi oggettivi, basata solo su dati congetturali.

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quale motivazione è necessaria per il ribaltamento della decisione del primo giudice in tema di misure cautelari.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di misure cautelari, se viene ribaltata la decisione del primo giudice, non è richiesta una motivazione rafforzata, dato il diverso “standard cognitivo” del procedimento incidentale, fermo restando che, tuttavia, è necessario che il provvedimento affronti criticamente la decisione riformata, valutando e superando le sue argomentazioni con motivazioni autonomamente accettabili, altrimenti si configura un vizio di motivazione.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se siffatto “ribaltamento” sia stato correttamente compiuto da parte del Tribunale del riesame.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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