Come si motiva il provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Indice
1. La questione: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen.
A seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Roma confermava un decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale della medesima città relativo ad un orologio di elevato valore economico.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’indagato, deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 253 cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, da un lato, l’ordinanza impugnata e il decreto di convalida di sequestro non apparivano essere sufficientemente motivati in ordine alle ragioni per le quali il bene oggetto di sequestro era da ritenersi corpo di reato, dall’altro, l’ordinanza impugnata non sarebbe stata altresì adeguatamente motivata anche in ordine alle ragioni del mantenimento in sequestro del bene in quanto il Tribunale avrebbe pedissequamente riproposto quanto già indicato dal Pubblico Ministero nel provvedimento di convalida del sequestro. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di sequestro probatorio del corpo di reato, la motivazione del provvedimento impositivo del vincolo reale deve essere modulata in relazione al caso concreto e dovrà, in particolare, essere rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza». (Fattispecie in materia di ricettazione, nella quale la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il sequestro probatorio di tre sacchetti di coppella di argento e un lingotto di metallo giallo giustificato dalla necessità di verificare se fossero di provenienza furtiva) (Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015).
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3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come si deve motivare il provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che la motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato deve essere adeguata al caso specifico nel senso che essa deve essere più dettagliata quando il legame tra il bene e il reato è indiretto mentre può essere sintetica quando la funzione probatoria del sequestro è evidente.
Tale provvedimento, dunque, può essere preso nella dovuta considerazione al fine di verificare quando la motivazione inerente un sequestro di questo genere possa ritenersi correttamente enunciata.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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