Motivazione sentenza: il termine è soggetto a sospensione feriale?

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Il termine per la redazione della motivazione della sentenza è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini?
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Corte di Cassazione -sez. V pen.- sentenza n. 26439 del 2-04-2024

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Indice

1. La questione: sospensione termini per motivazione sentenza


La Corte di Appello di Genova dichiarava inammissibile un’impugnazione proposta avverso una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, rilevando come la stessa fosse intempestiva.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge processuale.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l’impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso (Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015; conf.: n. 178 del 1992, n. 8046 del 1995, n. 462 del 1996, n. 460 del 1997, n. 12685 del 2001, n. 29688 del 2001, n. 28931 del 2002, n. 38396 del 2002, n. 10675 del 2003, n. 41834 del 2007).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il termine per la redazione della motivazione della sentenza è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo secondo cui per l’appunto il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla sospensione feriale dei termini a differenza, invece, del termine per impugnare una sentenza depositata durante il periodo di sospensione feriale, il quale inizia a decorrere solo dopo la fine di tale periodo.
Codesto provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere entro quando è possibile proporre impugnazione in questo arco temporale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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