La revocazione non può trasformarsi in un ulteriore, terzo grado di giudizio, sicché non è suscettibile di sindacato, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., una decisione fondata su di una lettura ed interpretazione dei documenti di causa difforme da quella proposta da una delle parti.
È principio di diritto pacifico nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui l’errore di fatto revocatorio deve essere elemento determinante della decisione la quale è l’effetto del primo e può ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria tra l’erronea, od omessa, percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal giudice.
Ne consegue logicamente la non rilevanza dell’errore quando la sentenza si fondi su fatti che non siano determinanti in sé stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un ampio e complesso quadro probatorio.
Ancora va escluso l’errore revocatorio quando è lamentata una presunta erronea valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ciò integrando gli estremi dell’errore di giudizio.
Né la revocazione può trasformarsi in un ulteriore, terzo grado, di giudizio ragion per cui non è suscettibile di sindacato, ai sensi dell’articolo 395, n. 4, del codice di procedura civile, una decisione fondata su di una lettura ed interpretazione dei documenti di causa difforme da quella proposta da una delle parti.
N. 02402/2011REG.PROV.COLL.
N. 08849/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8849 del 2010, proposto da:
Coopservice Soc.Coop. in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. **************, **************** e ********************, con domicilio eletto presso l’******************** in Roma, via Panama, 12;
contro
Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano – Polo Universitario in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. *********************** e **************, con domicilio eletto presso *********************** in Roma, viale Liegi, 16;
nei confronti di
Cooperativa di Lavoro Team Service Scarl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ************, con domicilio eletto presso ************* in Roma, viale Parioli n.180;
per la riforma
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO – SEZ. V n. 06514/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE A PROCEDURA RISTRETTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano – Polo Universitario e di Cooperativa di Lavoro Team Service Scarl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2011 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati *********, su delega dell’avv. ******, ********, ********* e dello Stato *********;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda ospedaliera San Paolo di Milano stabiliva di non ammettere l’odierna ricorrente in revocazione alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e raccolta, trasporto di rifiuti del presidio ospedaliero e delle strutture territoriali indetta nel 2007.
Negli atti che statuivano l’esclusione della gara veniva ravvisata la carenza dei requisiti di ordine generale di ammissione ex art. 38, co. 1 lettera 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Le determinazioni così assunte e gli esiti della procedura venivano impugnati dalla Cooperativa Coopservice avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, che, con la sentenza della I Sez. n. 3503 del 2009, respingeva la domanda relativa all’esclusione dalla gara e dichiarava l’improcedibilità del gravame rivolto avverso l’aggiudicazione e le operazioni selettive.
La sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato con tre ordini di motivi, diretti ad affermare principalmente la scissione di ogni nesso tra l’appellante e l’amministratore che era risultato privo dei requisiti imposti dal citato articolo 38.
In particolare l’appellante si riferiva anche a una lettera del 20 dicembre 2004, connessa temporalmente alla seduta del consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2004, che prendeva atto della fine del rapporto con il sopra indicato amministratore, che avrebbe esposto la piena dissociazione della cooperativa dal comportamento dello stesso.
Con ordinanza collegiale n. 85 del 2010 il Consiglio di Stato, non rinvenendo tale atto tra le carte processuali trasmesse dal Tar, ne disponeva la acquisizione.
In riscontro, venivano quindi depositati dalla ricorrente i seguenti documenti: la lettera di dimissioni sottoscritta dall’amministratore ************* in data 15.1.2004, il verbale della seduta del 22.12.2004 nella quale il consiglio di amministrazione di Cooperativa scarl prendeva atto delle dimissioni del suddetto amministratore e disponeva la revoca della procura conferita ringraziandolo per la proficua opera svolta in favore delle cooperativa.
Nulla depositava Coopservice con riferimento alla nota asseritamente datata 20 dicembre 2004.
Con la decisione del Consiglio di Stato n.6514 del 6.7.2010 oggetto dell’odierno ricorso in revocazione la Quinta Sezione respingeva l’appello.
2. Nel ricorso in revocazione proposto la ricorrente sostiene che la sentenza d’appello sia frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa non avendo la decisione considerato la lettera di dissociazione del 20 dicembre 2004 prodotta in primo grado da parte del ricorrente al n.4 dei suoi documenti.
Si sono costituiti sia la Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, ******************, sia la Cooperativa Team Service soc. ampiamente argomentando per una pronunzia di inammissibilità del ricorso e nel merito di rigetto dello stesso.
Dopo la discussione orale alla udienza del 4 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. La Sezione ritiene che il ricorso in revocazione sia inammissibile.
L’errore di fatto revocatorio deve essere elemento determinante della decisione la quale è l’effetto del primo e puo’ ammissibilmente essere invocato solo quando vi sia un rapporto di causalità necessaria tra l’erronea od omessa percezione fattuale e documentale e la pronuncia in concreto adottata dal giudice. Con la conseguenza della non rilevanza dell’errore quando la sentenza si fondi su fatti che non siano determinanti in sé stessi ai fini del decidere, ma debbano essere valutati in un ampio e complesso quadro probatorio (Cons. Stato sez. VI, 24 gennaio 2011 n.503).
Nel caso in esame emerge dalla lettura della sentenza in revocazione che la raccomandata a mano del 20 dicembre 2004 sia stata ritenuta ininfluente e non decisiva nel contesto più ampio dell’apprezzamento e della interpretazione delle risultanze processuali effettuato dal giudice di appello. Cio’ anche prescindendo dal fatto che la nota di cui sopra è stata oggetto di specifica ordinanza istruttoria dal parte del Consiglio di Stato alla quale la ricorrente non ha ottemperato.
Il giudice di appello ha ritenuto infatti, decidendo il punto controverso dell’appello, che dalla documentazione prodotta non si evidenziasse la idonea volontà di completa dissociazione da parte della Coopservice alla stregua dell’art. 38, co.1 lett. c del d.lgs. 163 del 2006, dovendosi dare preponderante rilievo al verbale del 22 dicembre 2004 nel quale il Presidente della Cooperativa, all’esito di un dibattito con gli altri membri del Consiglio, ringraziava a nome di tutti i membri “ ..Discordi **** per la sua attività svolta con capacità e passione in questi anni come Consigliere ..”.
La sentenza ha infatti ritenuto che “..è sufficiente la trascrizione del brano per accertare in modo incontrovertibile la carenza di qualsivoglia dissociazione rispetto all’operato di un consigliere del quale si sono solo lodate la capacità e la passione per l’attività svolta”, ed ancora “il senso delle parole è di contiguità e simpatia nei confronti del dimissionario senza che il minimo cenno alla gravità dei fatti e, quanto meno, a un giudizio etico e di diversa volontà sia non solo espresso, ma neppure rintracciabile in tutta la documentazione”.
Il ragionamento del giudice di appello è evidente in quanto il verbale del 22.12.2004, lungi dal richiamare la nota di due giorni prima e comunque in aperta contraddizione con la stessa temporalmente anteriore, era prodiga di comprensione, complimenti e ringraziamenti nei confronti del suo amministratore dimissionario.
In conclusione, la questione nodale della vicenda contenziosa, relativa alle misure dissociative poste in essere dalla appellante, è stata oggetto di esame da parte della sentenza in revocazione che ne ha escluso nettamente la esistenza. Con l’effetto che va escluso l’errore revocatorio atteso che questo non è ravvisabile quando è lamentata una presunta erronea valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ciò integrando gli estremi dell’errore di giudizio
Nè la revocazione può trasformarsi in un ulteriore, terzo grado di giudizio sicchè non è suscettibile di sindacato, ai sensi dell’articolo 395, n. 4 c.p.c., una decisione fondata su di una lettura ed interpretazione dei documenti di causa difforme da quella proposta da una delle parti (Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010 , n. 5630).
4. Il ricorso in revocazione pertanto è inammissibile.
5. Spese ed onorari seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente Cooperativa alle spese ed onorari del giudizio che liquida in parti uguali nei confronti delle parti costituite, Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano Polo Universitario e Team Service Soc. Coop a r.l. nella misura di complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:
***********************, Presidente
***************, ***********, Estensore
******************, Consigliere
Lydia Ada **************, Consigliere
******************, Consigliere
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L’ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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